Fondo Povertà, avviata la nuova rilevazione economico finanziaria al 31 agosto 2024

Con la nota 15638 del 17-09-2024 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociale comunica che a partire dal 19 settembre 2024, ciascun Ambito Territoriale Sociale (di seguito ATS) dovrà completare il monitoraggio della spesa al 31 agosto 2024 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

A tal fine, dal 19 settembre p.v. sarà attiva la specifica funzionalità in Piattaforma Multifondo che permetterà agli ATS di inserire a sistema, nell’apposita sezione accessibile dal menu a tendina denominata “Riepilogo dati economico finanziari”, i dati relativi alle spese sostenute alla data del 31 agosto 2024, seppur non ancora rendicontate. Nello specifico, i dati richiesti e relativi alle quote del Fondo Povertà andranno inseriti nel loro valore complessivo al 31 agosto 2024.

In particolare, ogni Ambito territoriale sociale, dovrà inserire in Piattaforma Multifondo per tutte le quote del Fondo Povertà i seguenti dati:

  • le risorse del fondo povertà effettivamente impegnate, alla data del 31 agosto 2024, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e nel rispetto dell’art. 183 del d. lgs 267/2000 e dell’Allegato
    4/2 al d. lgs 118/2011;
  • le risorse del Fondo Povertà non ancora impegnate alla data del 31 agosto 2024 con relativa motivazione;
  • la data di previsione di impegno delle somme non impegnate;
  • le somme liquidate alla data del 31 agosto 2024;
  • la data programmata di fine spesa (anche con particolare riferimento alle risorse non ancora impegnate).

A tal proposito è un programma un webinar informativo, il prossimo 8 ottobre alle ore 11.00 per illustrare le nuove funzionalità della Piattaforma Multifondo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: L’acquisto di un bene richiede la dimostrazione della finalità pubblica

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 198/2024, ha dichiarato che, nel caso di acquisto di un bene, l’ente debba svolgere un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto, la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione. Una volta determinatosi per l’acquisto, il relativo iter procedimentale va inoltre improntato al rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle norme che regolano l’acquisizione di beni e di tutela della concorrenza e parità di trattamento.

Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto un parere della Corte sulla possibilità di acquisire da un’asta
pubblica, alcuni impianti sportivi per utilizzare le risorse di un Patto territoriale diretto a promuovere l’attrattività turistica e incentivare i flussi turistici in un comprensorio ricompreso in parte nel territorio comunale.

Dopo una breve disamina sulla natura e sulle caratteristiche dei beni oggetto del quesito, la Corte rileva che
l’acquisizione di impianti sportivi da parte degli enti locali è possibile non essendovi espressi impedimenti normativi. Il riconoscimento dell’autonomia negoziale in materia di acquisizione di beni patrimoniali
disponibili (art. 11 del c.c.) non esclude, infatti, la necessità che la sottoscrizione dei contratti di acquisto avvenga
nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), anche laddove l’ente non faccia ricorso all’indebitamento ed utilizzi risorse disponibili. Il principio di finalizzazione alla cura degli interessi pubblici permea l’amministrazione pubblica nel suo complesso ed è applicabile anche all’attività di diritto privato.

È necessario, secondo la Sezione, che il Comune svolga e dia atto di un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene, la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione.

 

La redazione PERK SOLUTION