La nota di Anci al decreto attuativo sulle semplificazioni e controlli attività economiche

Anci ha pubblicato una nota di lettura al decreto legislativo n. 103/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2024 ed entrato in vigore il 2 agosto, e attuativo della cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
Le novità legislative introdotte nei 13 articoli che compongono il decreto delegato rivestono grande rilevanza per i Comuni, titolari delle funzioni amministrative in materia di attività produttive e a cui competono i controlli di polizia commerciale e annonaria.

Il tema della semplificazione dei controlli sulle attività economiche rappresenta un tema strategico in quanto si lega al perseguimento di numerosi obiettivi pubblici a favore delle attività economiche, e in particolare di quelle di piccole dimensioni, come la riduzione degli oneri amministrativi e regolatori gravanti sulle stesse PMI, la trasparenza dell’azione amministrativa, la riduzione del livello di corruzione, l’instaurarsi di un clima favorevole alla competitività delle attività economiche e allo sviluppo del territorio. L’effetto del provvedimento è quello di consentire alle amministrazioni una più efficace programmazione
delle loro attività di controllo, basate sulla valutazione del rischio, attraverso il ricorso a strumenti di qualificazione rilasciati da soggetti accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento. Questo consentirà alle amministrazioni una più efficace programmazione delle risorse umane e finanziarie, focalizzandole verso attività di controllo su attività economiche che presentino un profilo di rischio più elevato.

Dal punto di vista soggettivo, la disposizione specifica che la disciplina in esame si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui la legge attribuisce funzioni di controllo a presidio di un interesse pubblico tutelato. Sono esclusi dall’applicazione del decreto i controlli in materia fiscale, i controlli e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia di cui al
decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Cdm approva, in via preliminare, il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, in attuazione dell’articolo 21 della legge delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

Nel Testo sono ricondotte a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti, tra le quali i numerosi provvedimenti in materia di razionalizzazione e semplificazione stratificatisi nel corso degli ultimi tre decenni.

Il Testo è strutturato in base all’ordinario iter di acquisizione delle entrate, riportando:

  • la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi;
  • la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva;
  • le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
  • le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie;
  • la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali;
  • le disposizioni transitorie e finali, nell’ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento.

Vi sono, inoltre, tre allegati, che riguardano l’individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro; l’elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all’interno del testo unico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento Rendiconti ReGiS per Medie e Piccole Opere

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa i Comuni beneficiari delle Piccole e Medie Opere che, facendo seguito al comunicato del 28 agosto u.s., è stata completata l’attività di aggiornamento della piattaforma ReGiS per la migrazione all’interno del Piano “Investimenti Bilancio dello Stato” di PRATT, Convenzioni, Progetti e Rendiconti relativi a “Medie opere” e “Piccole opere”.

A seguito di tale operazione, alcuni rendiconti, (vedi allegato), sono stati riportati nello stato “Da integrare” poiché risultano privi dell’attestazione di rendiconto. Tale passaggio è necessario per consentire il perfezionamento della trasmissione della rendicontazione di progetto. La Direzione ricorda, a tal fine, che il rendiconto delle spese sostenute dal Comune, sia per le Piccole che per le Medie opere, deve essere obbligatoriamente corredato dall’attestazione dell’avvenuto svolgimento delle verifiche, generata dal sistema ReGiS. In particolare, come dettagliato all’interno del Manuale semplificato del 14 maggio 2024, a cui si fa espresso rinvio, il Comune beneficiario è tenuto ad effettuare le verifiche di competenza per i seguenti tre punti:

  1. La verifica della regolarità amministrativo-contabile;
  2. L’assenza di situazioni di conflitto di interessi sulle dichiarazioni rese ex ante;
  3. L’assenza di doppio finanziamento.

Allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesta lo svolgimento delle sole verifiche di propria competenza, come specificato nell’Allegato n. 1 del citato Manuale, datata e sottoscritta dal RUP/rappresentante legale.

 

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Contributi dovuti dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno all’Aran per l’anno 2024

Con comunicato congiunto di Aran e del Ministero dell’Interno, emesso in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, sono definite le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali.

Il contributo annuale per l’anno 2024 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, sarà richiesto direttamente dall’ARAN ai singoli Enti con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione, come già anticipato nella nota prot.n. 6745 dell’11/09/2024 (in allegato elenco degli Enti tenuti al versamento).

Viene segnalato che eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendente in servizio al 31 dicembre 2022 (dato estratto dall’ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente a questa Agenzia al seguente indirizzo di posta elettronica: riscossionecontributi@aranagenzia.it.

 

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