Pa Digitale. Nuovo Avviso Abilitazione al Cloud per le PA Locali

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha pubblicato un nuovo Avviso destinato ai comuni per favorire la migrazione in clouddelle PA Locali. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad euro 30.000.000,00, individuata a valere sulle risorse di cui all’Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” della Missione 1 – Componente 1 del PNRR – finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.

Sono invitati a presentare proposte a valere sul presente Avviso esclusivamente i Comuni. Il singolo Ente locale, come sopra individuato, può presentare, a valere sul presente Avviso, una sola domanda di partecipazione. Non possono presentare domanda di partecipazione i Soggetti attuatori già finanziati a valere sui seguenti Avvisi:
– Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Comuni (aprile 2022);
– Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Comuni (luglio 2022);
– Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Comuni (novembre 2023).

Il presente Avviso sarà aperto dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 23.59 del 6 dicembre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile alla TARI corrispettivo e alle nuove componenti perequative UR1a e UR2a

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2024 ha chiarito che le due componenti perequative oggetto della delibera ARERA del 3 agosto 2023, n.
386 concorrano alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

La società istante, che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, afferma di emettere nei confronti degli utenti del servizio le fatture applicative della Tari corrispettivo, con applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, nella percentuale del 10%, come previsto dal Decreto Iva. La Società riferisce che con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito, ”ARERA”) del 3 agosto 2023, n. 386 (386/2023/R/Rif) sono stati istituiti dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, con la previsione che dal 1° gennaio 2024 si devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative (UR1a e UR2a) applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione. La società ha richiesto chiarimenti sull’opportunità di applicare l’Iva a tali componenti.

L’Agenzia evidenzia che aa Deliberazione 386/2023/R/Rif nulla dispone sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla TARI. Si limita solo a specificare che:
1. ”…tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”;
2. devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento della TARI dall’ente impositore, territorialmente competente (in primis, i Comuni);
3. sono calcolate in misura fissa per ogni utenza e pertanto non rientrano tra i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti da coprire con la TARI (cfr. anche Allegato A, punto 2.4).
Le descritte modalità di applicazione presentano dei profili di similitudine con quelle degli Oneri Generali di Sistema (OGdS), addebitati in bolletta ai clienti finali, su cui si sono recentemente soffermate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 18 dicembre 2023, n. 35282. Anche gli oneri generali di sistema, infatti, sono stabiliti dall’Arera, cui spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati. Inoltre, tali oneri assumono (almeno nominalmente) la forma di componenti tariffarie, in quanto ”maggiorazioni” dei corrispettivi dovuti dagli utenti, confluendo nella determinazione della base imponibile rilevante ai fini Iva.

Anche la corrispondente disposizione comunitaria di cui all’articolo 73 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA),  stabilisce che per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. In virtù delle descritte similitudini, l’Agenzia ritiene che le due componenti perequative siano da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

 

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Riparto risorse ai Comuni di confine e ai Comuni costieri interessati dai flussi migratori

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 agosto 2024 è stato disposto il riparto in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, del contributo straordinario pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2023, previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.191.

Ai fini della ripartizione del fondo sono applicati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell’anno 2023:
a) Comuni costieri:
– numero di migranti sbarcati presso i comuni costieri interessati da flussi migratori nell’anno 2023;
b) Comuni di frontiera terrestre:
– numero di migranti irregolari rintracciati nei comuni ubicati presso i quattro confini terrestri (sloveno, francese, austriaco e svizzero).

La partecipazione al fondo è proporzionale al numero di migranti sbarcati nei comuni costieri e rintracciati lungo i confini terrestri. Sul totale delle risorse così proporzionalmente ripartite è introdotto un tetto del 50%, quale quota massima del fondo attribuibile al singolo Comune beneficiario.

Il contributo in argomento non si applica ai comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto l’articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell’abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito la rinuncia da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini concordati nell’ambito dell’Accordo del 30 novembre 2009 (c.d. Accordo di Milano), alla partecipazione al riparto di finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale di settore.

 

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Assunzioni enti territoriali Sud, pubblicato DPCM su ripartizione risorse e unità personale

Con riferimento all’Avviso di manifestazione d’interesse del 21 novembre 2023, è pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e sul sito del PN Capacità per la Coesione 2021-2027 il DPCM del 23/07/2024 che definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e delle unità di personale per le amministrazioni individuate sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 7.3.3. dell’avviso pubblico (vedi tabelle di riparto).

Le unità di personale assumibili dalle tipologie di enti previste all’articolo 19 comma 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 sono state ripartite, con riferimento alle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni delle sette regioni interessate proporzionalmente alla dotazione FESR dei PR 21/27 di rispettiva competenza. In caso di eccedenza rispetto al numero delle unità di personale richieste dall’ente ovvero dagli enti di una regione, anche il resto è stato ripartito proporzionalmente alla dotazione FESR dei PR 21/27.

Come previsto dall’art. 19 del decreto-legge 124/2023, il processo di reclutamento sarà gestito attraverso una o più procedure per esami dal Dipartimento per la funzione pubblica, che si avvarrà della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

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Riparto del fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 settembre 2024 il decreto del Ministero dell’agricoltura, di concerto con il Ministero dell’istruzione, concernente il riparto del fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2024, comprensivo dell’elenco dei Comuni beneficiari e dei relativi importi, come approvato in Conferenza Unificata l’11 luglio 2024.

Il fondo, pari a 5 milioni di euro, è ripartito sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica di ciascuna regione, dell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, presenti nella piattaforma informatica alla data del 31 marzo 2024, e sulla base della popolazione scolastica accertata, per l’anno scolastico 2023/2024, dal Ministero dell’istruzione e del merito secondo le modalità stabilite nel decreto interministeriale 22 febbraio 2018, n. 2026 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il fondo è destinato, nella percentuale dell’86%, a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e, nella percentuale del 14%,
a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione.

 

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La revisione del sistema sanzionatorio degli enti locali. Nota di commento di IFEL al D.lgs 87/2024

IFEL ha pubblicato una nota di commento che affronta le novità contenute nel decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, emanato in attuazione dell’articolo 20 della cd. “delega fiscale” (legge 9 agosto 2023, n.111), che reca modifiche al sistema sanzionatorio tributario, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali. La legge-delega n. 111/2023 all’art. 20 dispone che nell’esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA, agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali.

L’articolo 20 prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi e sulla produzione, prefigurando una razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale con obiettivi di maggiore semplificazione e una maggiore coerenza con i princìpi  giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea, fra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte.

La nota di lettura affronta tutte le novità contenute nel decreto legislativo 87/2024, che riguardano vari istituti, ivi inclusi il cumulo giuridico e il ravvedimento operoso.

 

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