Corte dei conti: la sottoscrizione “tardiva” della contrattazione integrativa impedisce l’erogazione del salario accessorio

Con la deliberazione n. 189/2024, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla conformità o meno alle norme gius-contabili di procedere alla sottoscrizione della contrattazione integrativa relativa al Fondo 2023 nel corso del 2024, destinando le risorse variabili ivi previste agli incentivi collegati alla performance, ha stigmatizzato la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento, affermando che, in assenza di sottoscrizione dell’accordo decentrato entro il 31 dicembre dell’esercizio di competenza, l’Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti. La Sezione ha ritenuto “che non risulti ammissibile una contrattazione “in sanatoria” nell’anno successivo” e che “quindi, la mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno, impedisce l’erogazione del salario accessorio, ad eccezione degli effetti che derivano dal principio di ultrattività delle precedenti intese e di quelle indennità disciplinate esclusivamente dal Ccnl: turno, reperibilità e compensi aggiuntivi per le giornate festive.

La contrattazione deve, infatti, avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio, per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza, in coerenza con il principio di programmazione tanto degli obiettivi dell’ente quanto dell’utilizzo delle risorse finanziarie. In assenza di predefiniti criteri di ripartizione, è “tardiva” anche la contrattazione decentrata la cui sottoscrizione intervenga sul finire dell’anno di riferimento e che non consista in una presa d’atto di una attività incentivante già pienamente in corso, oltre che parzialmente realizzata, per quanto non ancora verificata nei risultati.

La Sezione, a più riprese, ha avuto modo di affermare che “la parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto Fondo di 20 milioni di euro, per l’anno 2023 destinato alla promozione dell’economia locale dei comuni

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 luglio 2024 è stato definito il riparto del fondo di 20 milioni di euro, per l’anno 2023, destinato alla promozione dell’economia locale dei comuni con popolazione fino 20.000 abitanti, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, e al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022.

Il riparto viene effettuato assegnando a ciascun comune un contributo di importo pari delle agevolazioni certificate per l’anno 2023, secondo le misure indicate pro quota nell’allegato A “Piano di riparto”, che costituisce parte integrante del provvedimento, per l’importo complessivo di euro 86.308,05.

 

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Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

Con decreto del 5 agosto 2024 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito e con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state definite i criteri e modalità di riparto e utilizzo, per l’anno 2024, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

Il fondo, pari a complessivi 6 milioni di euro, è ripartito tra gli enti locali che hanno subito nell’anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio, risultanti dal report della Direzione centrale della Polizia Criminale in data 8 aprile 2024. Il riparto del Fondo tra gli enti è effettuato per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o di danneggiamento, subiti da ciascun ente e valutati secondo i criteri indicati nella “Nota metodologica”, e per il 40% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2022, secondo i dati ISTAT, ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il contributo erogato a valere sul Fondo è utilizzato dagli enti locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte, per l’adozione, con delibera di giunta, di iniziative per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.

Allegati:

 

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Agid: Consultazione pubblica per l’aggiornamento delle Linee Guida PDND

L’Agenzia per l’Italia Digitale, con Determinazione 225 del 2 agosto 2024, ha aggiornato le Linee Guida, e i relativi allegati, che definiscono gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma PDND, che adesso sono disponibili in consultazione per raccogliere contributi e suggerimenti.

Tra le novità introdotte, vi è la possibilità per l’erogatore di un e-service di ricevere informazioni di cui altri soggetti sono titolari (“erogazione inversa”), nuove modalità di erogazione degli e-service che permettono di ottimizzarne la fruizione (modalità asincrona, richieste massive, segnali di variazione) e alcuni modelli di collaborazione che permettono agli aderenti la condivisione di buone pratiche e il riutilizzo degli e-service.

Come noto, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati abilita lo scambio di informazioni tra gli Enti e la Pubblica Amministrazione, favorendo l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati pubbliche. In questo modo, cittadini e imprese non devono più fornire i dati che la PA già possiede per accedere a un servizio, in quanto le amministrazioni saranno in grado di scambiare dati tra loro, secondo il principio “once-only”.

L’interoperabilità è resa possibile mediante: l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati a operare sulla stessa; la raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuati per il suo tramite.

Cittadini, pubbliche amministrazioni, imprese e stakeholder possono commentare l’aggiornamento delle Linee Guida PDND, e i relativi allegati, sul sito di Forum Italia. Il termine per l’invio dei contributi è fissato al 16 settembre 2024.

 

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Atto di orientamento dell’Osservatorio sulla Finanza Locale in materia di versamento oneri previdenziali agli amministratori locali

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locale ha emanato l’atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di applicazione dell’art. 86, comma 2, del TUEL circa il versamento, da parte dell’amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 del medesimo art. 86  TUEL, nella specie “liberi professionisti”.

La disposizione di cui al citato comma 2 ha fatto registrare due diversi orientamenti, l’uno della magistratura contabile (ex plurimis, Corte conti, Sez. reg. controllo per la Liguria, delib. n. 21/2019/PAR), l’altro della Corte di cassazione (ord. n. 24615/2023). Secondo l’orientamento della Corte dei conti, l’art. 86, comma 2, TUEL troverebbe applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista (nel caso dei comuni, sindaco, assessori, se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli, se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti), si astenga del tutto dall’attività lavorativa (circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare in costanza di espletamento del mandato amministrativo). Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, “per i liberi professionisti  impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell’attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall’altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione; la previsione del beneficio dell’accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell’attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest’ultimo, la sospensione integrale dell’attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d’altro canto, lo svolgimento di un
mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al primo comma dell’art. 86, inevitabilmente interferisce sull’attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista”.

Nel merito, l’Osservatorio ha evidenziato che “Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell’ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all’art. 86, comma 2, TUEL, l’orientamento applicativo da seguire nell’applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”.

 

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