Corte dei conti: Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane 2021-2023

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con delibera n. 13/SEZAUT/2024/FRG, la “Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane per gli esercizi 2021-2023”, che esamina, tra l’altro, i rendiconti di 7441 enti (di cui, 7343 Comuni), presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche della Ragioneria generale dello Stato, e riferiti al biennio 2021-2022.

Nel 2023, superati gli effetti recessivi pandemici, la finanza locale ha intrapreso un percorso di crescita, con una ripresa delle entrate e del sostegno agli investimenti, soprattutto in conseguenza dell’attuazione del PNRR, che coinvolge significativamente gli enti locali, in uno scenario complessivo di finanza pubblica che vede un miglioramento dell’indebitamento, seppur in misura inferiore a quanto stimato dal DEF. In prospettiva, la prossima manovra si profila, invece, restrittiva, in virtù dell’avvio della procedura di infrazione per deficit eccessivo legata alla reintroduzione del Patto di Stabilità.

I dati di cassa 2023 (SIOPE) – si specifica nel documento – confermano, sul 2021, l’impulso alla ripresa, con una tenuta dei bilanci dei Comuni e un ampliamento del saldo positivo di cassa. Sul versante degli incassi, la riduzione dei trasferimenti correnti è bilanciata dalla ripresa delle entrate proprie, mentre, sul versante dei pagamenti, a fronte di una riduzione dei tempi di liquidazione delle fatture per debiti commerciali – non ancora, tuttavia, in linea con l’obiettivo PNRR -, aumentano i pagamenti per le opere pubbliche, legati ai maggiori finanziamenti e alla semplificazione delle procedure di affidamento. In incremento sia gli investimenti fissi lordi, che raggiungono quota 16,3 miliardi circa (+40,3%), a causa soprattutto dei progetti PNRR e dei conseguenti esborsi per cassa (a SAL) in favore dei soggetti appaltatori, sia gli investimenti complessivi, considerati i flussi di cassa del primo semestre 2024, che registrano un +22% sullo stesso periodo dello scorso anno.

I saldi complessivi di competenza dei rendiconti 2022 appaiono in generale miglioramento, con un risultato di amministrazione che, per i Comuni, è ampiamente positivo (56,93 miliardi di euro), segnando una riduzione del disavanzo (2,18 miliardi). Se gli interventi statali – prosegue la magistratura contabile – vengono soprattutto reindirizzati al sostegno alla spesa per acquisto di beni e servizi, a fini compensativi degli effetti dei rincari energetici, sul fronte spesa in conto capitale si registra un aumento del 9,2% per gli impegni e del 19% per il fondo pluriennale vincolato (FPV), la cui dotazione, in tendenziale crescita, non esitando in erogazioni di spesa, ha generato dubbi sulla corretta alimentazione.

Nel complesso, il documento registra un 2022 in avanzo anche per le Province (che chiudono a 325,9 milioni di euro) e per le Città metropolitane (475,8 milioni di euro), con una ripresa delle entrate (+25,3%) e delle spese in conto capitale (+19,4%) soprattutto in termini di FPV. Per tutti gli enti, ad esclusione delle Province, in cui il dato nazionale resta sostanzialmente stabile, lo stock del debito complessivo aumenta lievemente, permanendo una elevata tendenza alla patrimonializzazione.

L’andamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti appare in diminuzione per i Comuni e in decisivo aumento per le Province e le Città metropolitane, in particolare per la quota legata alle sentenze esecutive e agli acquisti di beni e servizi. In crescita gli stanziamenti all’apposito fondo a copertura del debito legato alle soccombenze.
Nell’ultimo triennio – conclude la Corte – il ricorso alle procedure di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale ha subito un’accelerazione nei Comuni, specie di Sicilia, Calabria e Campania, con valori vicini a quelli pre-pandemici; è migliorata, invece, sensibilmente la situazione delle Province (fonte Corte dei conti).

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento fiscale in caso di cessioni di immobili da parte di un Comune

Con la risposta n. 163/2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle cessioni di immobili poste in essere da un Comune nei confronti di un Concessionario nell’ambito di una più ampia operazione di permuta.

Il Comune istante fa presente che, nell’ambito dell’intervento per la realizzazione di un edificio scolastico destinato a scuola primaria mediante finanza di progetto, ha stipulato una convenzione avente per oggetto il predetto intervento di pubblica utilità. La convenzione  prevede, oltre l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’Opera, della realizzazione dell’Opera e dell’esecuzione dei lavori ad essa strutturalmente e direttamente collegati, nonché della gestione dell’opera, anche la cessione di immobili in permuta. Di fatto il corrispettivo che il Comune riconosce alla Società per le obbligazioni da quest’ultima assunte e che, limitatamente alla parte dello stesso finanziata con la cessione dei suddetti terreni, assume i caratteri di una permuta, consistente in una prestazione di servizi contro una cessione di beni.

L’Agenzia ha chiarito che nel caso di un’attività resa da un comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all’IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l’operazione è esclusa dall’ambito applicativo del tributo. Diversamente, se nello svolgimento dell’attività non si rinviene in capo al comune la veste di pubblica autorità, è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un’attività economica (d’impresa), ai sensi delle disposizioni nazionali e unionali, con i caratteri della abitualità, professionalità e organizzazione.

Nel caso di specie, non sembrano emergere elementi tali che possano definire in maniera univoca l’esercizio di un’attività commerciale (rectius d’impresa) da parte del Comune nella cessione dei predetti immobili e, in particolare che lo svolgimento della predetta operazione venga predisposta una apposita organizzazione d’impresa, tale da far presumere che la stessa attività sia caratterizzata dai predetti elementi della professionalità, sistematicità e abitualità. Pertanto, la suddetta cessione dei beni immobili operata dal Comune, nell’ambito della più vasta operazione permutativa posta in essere con la Società Concessionaria, non risulta riconducibile nell’ambito di applicazione dell’Iva, per carenza del presupposto soggettivo d’imposta, di cui al citato articolo 4 del decreto Iva.

Al trasferimento posto in essere dal Comune si applica l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, ai sensi dell’articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, del TUR. Gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna (cfr. circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014). Pertanto, all’atto troveranno applicazione le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.

 

La redazione PERK SOLUTION