Riparto fondo 2023 ai piccoli comuni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali

È stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 20 giugno 2024, corredato degli allegati A e B, inerente il “Riparto, per l’anno 2023, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, di cui all’articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n.178”.

Il fondo istituito dall’articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, è ripartito, per l’anno 2023, sulla base dei criteri, valutati in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese, specificati nell’allegato A “Nota metodologica”.

Per l’individuazione della platea dei beneficiari del fondo relativo all’anno 2023 si è riproposta la questione di garantire continuità alla valenza pluriennale della norma. Per tale motivo vengono presi in considerazione i dati della popolazione residente al 31 dicembre degli anni 2021, 2020 2019, considerando beneficiari del riparto 2023 gli enti che in almeno una delle tre date abbiano registrato meno di 500 abitanti. In base a tale criterio i comuni con meno di 500 abitanti in almeno una delle tre date richiamate sono 829.
Al fine di individuare, tra i predetti 829 enti, i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota del fondo di solidarietà comunale inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, il confronto tra il FSC 2022 proprio del comune e quello dei restanti comuni della provincia è posto considerando i medesimi step di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del secondo paragrafo della precedente nota metodologica del 28 maggio Allegato A. Nota metodologica
2021. Il processo di individuazione sopra descritto ha consentito di determinare i 403 comuni che rientrano nel calcolo del contributo per l’anno 2023.

Il riparto del fondo è diviso in due quote:

  • il 93,3%, ovvero 2,8 milioni di euro, viene distribuito “per supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà” in base alla distanza pro-capite rispetto al valore FSC di riferimento abbattuto del 15% (si assicura così che gli enti considerati rimangano entro tale differenza).
  • il restante 6,7%, pari a 200 mila euro, viene invece attribuito “in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese” prendendo a riferimento il vettore Deficit finale di cui all’Allegato C, decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024. Questa seconda quota viene dunque distribuita ai soli enti della platea in proporzione al deficit finale, assicurando la condizione per cui il contributo finale non superi in ogni caso il 150% dell’assegnazione complessiva ricevuta per l’anno 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Revisori enti locali: i controlli sui progetti PNRR/PNC

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale Ricerca dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La revisione negli enti locali: i controlli sui progetti PNRR/PNC”, che propone strumenti operativi per accompagnare l’organo di revisione nella specifica attività di verifica e revisione della rendicontazione dei progetti previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal PNC (Piano Nazionale per gli investimenti complementari.

Lo scorso 23 aprile, la Corte dei conti Sezione autonomie ha approvato le linee guida per la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 2023 ed il relativo questionario a cui è allegata la tabella PNRR per la rilevazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR.

La finalità della tabella è intercettare l’avanzamento “finanziario” dei progetti al 31 dicembre 2023 e l’avanzamento “procedurale” al 30 giugno 2024: il revisore è chiamato a confermare o meno la validità dei progetti associati all’ente e a segnalare eventuali incongruenze o discrasie tra i dati riportati nella tabella e quelli in possesso dell’ente e quindi a segnalare eventuali criticità nella realizzazione del progetto e/o nella modalità di rendicontazione del progetto.

Per supportare i revisori in tali verifiche, il Consiglio nazionale fornisce quindi un tool di carte di lavoro (check list e verbali) utili nella pianificazione delle attività e delle verifiche che, nel caso specifico, si sostanziano in controlli incrociati tra i dati informatici caricati dall’ente sulla piattaforma unica informatica – ReGis (monitoraggio del caricamento dei dati) e i dati e le informazioni contenuti nella documentazione predisposta dall’ente e attinente al progetto, alle procedure e ai regolamenti adottati.

Le check-list ed i fac-simile di verbale proposti possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio. Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati a discrezione del revisore.

 

La redazione PERK SOLUTION