Corte dei conti: Cancellazione fondo garanzia debiti commerciali

La cancellazione integrale della posta, costituita dalla sommatoria degli accantonamenti, maturati nei diversi esercizi è consentita solo nell’esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 13/2024/PRSE). È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 87/2024, nell’ambito dell’esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2018 al 2022 di un Comune.

Relativamente all’accantonamento a titolo di FGDC a rendiconto 2021, l’Ente ha effettuato un accantonamento di euro 39.302,17, a rendiconto 2022 un accantonamento di euro 34.994,42 e a rendiconto 2023 ha previsto un accantonamento di euro 14.578,02.
Tenuto conto che, dalla documentazione esaminata, l’Ente non risulta ancora aver rispettato la normativa sulla tempestività dei pagamenti, gli accantonamenti del 2021 e del 2022 non potevano, ex lege, essere “liberati” e, conseguentemente, non solo l’accantonamento 2022, ma anche l’accantonamento a titolo di FGDC nel rendiconto 2023 devono tenere conto della sommatoria dei precedenti.

La Sezione rileva che il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto debba essere costituito dalla sommatoria dell’ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Nell’esercizio in cui l’Ente rileverà, in relazione alle risultanze dell’esercizio precedente, il rispetto degli indicatori, l’accantonamento non verrà effettuato nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente, potrà essere liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al FGDC.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci: a rischio apertura nidi in settembre. Eliminare iscrizione albo per educatori prima infanzia

Anci esprime preoccupazione per le continue segnalazioni dei Comuni che si trovano a disagio a causa della previsione dell’obbligo d’iscrizione all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici anche per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia: asilo nido, micronido, sezioni primavera e altre tipologie di servizi integrativi (prevista dalla legge 55/2024) e chiede, attraverso gli emendamenti presentati al DL 89/24 in discussione presso la Commissione Ambiente della Camera, l’esclusione del personale educativo da tale obbligo.
La formulazione poco chiara della norma, peraltro, lascia supporre che il personale educativo privo del titolo di studio richiesto potrebbe perfezionare l’iscrizione all’albo solo in fase di prima attuazione, cioè entro il 6 agosto, e in caso di mancato rispetto di questo termine non potrebbe più svolgere le mansioni di educatore, lasciando quindi scoperti i servizi.
Una disposizione non condivisa nelle opportune sedi istituzionali, che metterà in grave difficoltà i Comuni nel reclutamento del personale, con il serio rischio di mettere in discussione l’avvio delle attività dei servizi educativi a settembre, fino a paralizzare un servizio essenziale per le famiglie, i bambini e le bambine, oltre a creare una grande confusione per gli operatori di questi servizi (fonte Anci).

 

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CCNL 2019-2021 Funzioni Locali: ok con raccomandazioni della Corte dei Conti

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza dell’11 luglio 2024, hanno certificato positivamente l’Ipotesi di CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Locali, per il triennio 2019 – 2021,  con le raccomandazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione in corso di stesura.

Il contratto coinvolge un totale di 13.280 dirigenti tra Enti locali (5482), Presìdi territoriali assistenziali (4913) e Segretari (2885). Nel dettaglio, ai dirigenti funzioni locali andranno 135,00 euro di incremento tabellare e 174,00 di incremento posizioni organizzative e di risultato; ai dirigenti professionali, tecnici e amministrativi delle amministrazioni del comparto Sanità (PTA) 135,00 euro di incremento tabellare e 108 di incremento della posizione organizzativa; ai Segretari 135,00 di incremento tabellare e 104,00 di posizione e risultato.

Tra i punti qualificanti del contratto vi è la nuova disciplina del lavoro agile, consolidando il principio per il quale l’istituto è applicabile anche ai dirigenti. Importanti novità nella concessione del patrocinio legale; le amministrazioni non potranno apporre sistematicamente la presenza di un conflitto di interesse nella concessione del patrocinio, ma dovranno dimostrarlo. Previste anticipazioni dei rimborsi anche a fronte di sentenze non definitive; ampliate anche le coperture assicurative in caso di utilizzo di veicoli sia dell’amministrazione che del dipendente per i rischi di danni o lesioni al dirigente stesso.

 

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IMU e fabbricati concessi in comodato gratuito

Il fabbricato concesso in comodato gratuito beneficia dell’esenzione IMU, solo ove sussistano i requisiti previsti dalla legge. In particolare, l’art. 1, comma 71 della Legge di Bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023), quale norma di interpretazione autentica, ha, infatti, previsto che la predetta esenzione spetta a condizione che il comodatario sia funzionalmente e strutturalmente collegato al concedente e che svolga nell’immobile esclusivamente le attività di cui all’ art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 (ad es. attività assistenziali, previdenziali, didattiche, culturali) con modalità non commerciali.

Nella fattispecie in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza del 30/05/2024, n. 712/4 ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, in quanto l’immobile era stato concesso da un ente non commerciale ad un ente omologo a titolo di comodato gratuito, l’attività svolta era di tipo educativo e il legale rappresentante del primo ente era anche presidente del consiglio direttivo del secondo.

 

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Comuni con più di 300mila abitanti: individuati i criteri per le indennità di funzione per gli organismi di decentramento

Si è svolta nel pomeriggio del10 luglio la seduta straordinaria della Conferenza Stato – Città. Nel corso della seduta Anci ed Upi hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante l’individuazione di criteri e modalità con cui possono essere riconosciuti indennità e gettoni di presenza, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il cui statuto prevede particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Articolo 4-quinquies del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7.

Le città metropolitane di Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli e Torino – che hanno provveduto all’istituzione di tali forme di decentramento – potranno pertanto assicurare la compiuta funzionalità delle proprie articolazioni, garantendo il pieno espletamento dei loro servizi sul territorio.

 

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