Revisori enti locali: i controlli sui progetti PNRR/PNC

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale Ricerca dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La revisione negli enti locali: i controlli sui progetti PNRR/PNC”, che propone strumenti operativi per accompagnare l’organo di revisione nella specifica attività di verifica e revisione della rendicontazione dei progetti previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal PNC (Piano Nazionale per gli investimenti complementari.

Lo scorso 23 aprile, la Corte dei conti Sezione autonomie ha approvato le linee guida per la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 2023 ed il relativo questionario a cui è allegata la tabella PNRR per la rilevazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR.

La finalità della tabella è intercettare l’avanzamento “finanziario” dei progetti al 31 dicembre 2023 e l’avanzamento “procedurale” al 30 giugno 2024: il revisore è chiamato a confermare o meno la validità dei progetti associati all’ente e a segnalare eventuali incongruenze o discrasie tra i dati riportati nella tabella e quelli in possesso dell’ente e quindi a segnalare eventuali criticità nella realizzazione del progetto e/o nella modalità di rendicontazione del progetto.

Per supportare i revisori in tali verifiche, il Consiglio nazionale fornisce quindi un tool di carte di lavoro (check list e verbali) utili nella pianificazione delle attività e delle verifiche che, nel caso specifico, si sostanziano in controlli incrociati tra i dati informatici caricati dall’ente sulla piattaforma unica informatica – ReGis (monitoraggio del caricamento dei dati) e i dati e le informazioni contenuti nella documentazione predisposta dall’ente e attinente al progetto, alle procedure e ai regolamenti adottati.

Le check-list ed i fac-simile di verbale proposti possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio. Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati a discrezione del revisore.

 

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Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il PNRR

La RGS ha pubblicato la circolare del 15 luglio 2024, n. 33, concernente l’aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Gli indicatori comuni sono funzionali all’osservazione dei progressi ottenuti dai PNRR di tutti gli Stati Membri su dimensioni che accomunano i vari piani nazionali, e sono pertanto oggetto di rilevazione periodica per un monitoraggio d’insieme del Dispositivo di ripresa e resilienza. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati due volte l’anno, entro il 31 agosto per il semestre gennaio-giugno ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il semestre luglio-dicembre.

L’aggiornamento delle linee guida, di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 34 del 17 ottobre 2022, si è reso opportuno alla luce del nuovo approfondimento metodologico relativo all’indicatore comune 4 “Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altri disastri naturali legati al clima”, predisposto con il contributo di ISPRA e delle Amministrazioni titolari delle misure interessate dall’indicatore, nonché per dare evidenza dell’evoluzione di alcune funzionalità del sistema di monitoraggio ReGiS.

Non sono stati introdotti nuovi o diversi obblighi in tema di rendicontazione degli indicatori comuni: l’aggiornamento intende garantire la coerenza delle Linee guida con i più recenti approfondimenti metodologici e le funzionalità di ReGiS, affinché continui a rappresentare un valido strumento a supporto dell’azione delle Amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori di misure PNRR.

Allegato alla Circolare del 15 luglio 2024, n. 33 – Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

 

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Richiesta di parere su accesso agli atti da parte dei consiglieri di minoranza

I dati riferiti al pagamento IMU di una società concessionaria del Comune possono essere forniti ai consiglieri in quanto gli stessi vantano uno specifico interesse a valutare il corretto operato dell’amministrazione nella gestione delle imposte. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in materia di accesso agli atti dell’ente, da parte dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUEL. In particolare, il sindaco di un Comune, a seguito di istanza d’accesso a firma dei consiglieri di minoranza, ha chiesto se fossero consultabili gli atti relativi al rapporto concessorio tra l’ente e la ditta concessionaria dei terreni per l’estrazione di materiali nel territorio comunale, nonché i pagamenti IMU effettuati dalla stessa negli ultimi tre anni.

Il Ministero ricorda che il diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A., secondo la disciplina dell’art. 43, consenti ai consiglieri di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Tale diritto ha confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10, TUEL.) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Il consigliere comunale non ha l’obbligo di motivare le proprie richieste di accesso, poiché tale diritto è essenziale per svolgere le proprie funzioni e rappresenta un principio democratico fondamentale per l’autonomia locale e la rappresentanza della comunità. Il Consiglio di Stato ha sottolineato l’importanza di trovare un equilibrio tra il diritto del consigliere di esercitare il proprio mandato e la riservatezza delle persone coinvolte, suggerendo di mascherare i nominativi e altri dati sensibili per garantire la privacy.

Il consigliere comunale è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, per cui il medesimo deve mantenere inaccessibili eventuali dati sensibili, rispondendone personalmente della diffusione illecita. Inoltre, viene precisato che, qualora nei documenti riguardanti la società in questione, da rilasciare ai consiglieri, vi siano situazioni che godano di una certa copertura costituzionale come la riservatezza di terzi, l’ente dovrà procedere con il sistema della “mascheratura” dei dati.

 

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ANAC: Non è possibile pagare un appalto con beni materiali. Serve il partenariato pubblico-privato

Un Comune non può assegnare la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano pagando l’appaltatore in parte in denaro e in parte in beni immobili, trasferendogli la proprietà di un immobile comunale. Il nuovo Codice non lo prevede più per i contratti d’appalto, ma solo all’interno del partenariato pubblico-privato.

Lo ha chiarito Anac con il Parere in funzione consultiva n. 27, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 5 giugno 2024. La richiesta di parere è venuta da un comune della provincia di Verbania, intenzionato a procedere all’acquisto di un opificio dismesso adiacente al centro storico della città, al fine di realizzare un parcheggio pubblico multipiano, mediante affidamento in appalto dei lavori di adeguamento e trasformazione dell’immobile stesso. L’Amministrazione comunale chiedeva all’Autorità “se il corrispettivo dovuto all’appaltatore per detti lavori, poteva essere corrisposto in parte in denaro, in parte mediante trasferimento della proprietà di un immobile comunale; e se tale immobile poteva essere costituito proprio da alcune parti dell’opificio, da cedere prima o dopo l’esecuzione dei lavori, al fine di consentire all’appaltatore la realizzazione di autorimesse da alienare a terzi”.

Tutto questo all’interno di un contratto d’appalto e non nell’ambito del partenariato pubblico- privato. Anac nella sua risposta ha precisato “che il legislatore, con la previsione dell’art. 202 del d.lgs. 36/2023 (in continuità con il previgente Codice) ha voluto limitare il ricorso allo schema negoziale in esame, esclusivamente nell’ambito dei contratti di PPP e non prevederlo più (come nel d.lgs. 163/2006) anche nell’ambito dei contratti d’appalto.

Pertanto, non può che ribadirsi che nel nuovo Codice, la sostituzione del corrispettivo dell’affidatario in tutto o in parte mediante trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, deve ritenersi limitata ai contratti di partenariato pubblico privato nei termini sopra indicati, con esclusione del contratto d’appalto” (fonte Anc).

 

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Corte dei conti: Cancellazione fondo garanzia debiti commerciali

La cancellazione integrale della posta, costituita dalla sommatoria degli accantonamenti, maturati nei diversi esercizi è consentita solo nell’esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 13/2024/PRSE). È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 87/2024, nell’ambito dell’esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2018 al 2022 di un Comune.

Relativamente all’accantonamento a titolo di FGDC a rendiconto 2021, l’Ente ha effettuato un accantonamento di euro 39.302,17, a rendiconto 2022 un accantonamento di euro 34.994,42 e a rendiconto 2023 ha previsto un accantonamento di euro 14.578,02.
Tenuto conto che, dalla documentazione esaminata, l’Ente non risulta ancora aver rispettato la normativa sulla tempestività dei pagamenti, gli accantonamenti del 2021 e del 2022 non potevano, ex lege, essere “liberati” e, conseguentemente, non solo l’accantonamento 2022, ma anche l’accantonamento a titolo di FGDC nel rendiconto 2023 devono tenere conto della sommatoria dei precedenti.

La Sezione rileva che il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto debba essere costituito dalla sommatoria dell’ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Nell’esercizio in cui l’Ente rileverà, in relazione alle risultanze dell’esercizio precedente, il rispetto degli indicatori, l’accantonamento non verrà effettuato nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente, potrà essere liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al FGDC.

 

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Anci: a rischio apertura nidi in settembre. Eliminare iscrizione albo per educatori prima infanzia

Anci esprime preoccupazione per le continue segnalazioni dei Comuni che si trovano a disagio a causa della previsione dell’obbligo d’iscrizione all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici anche per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia: asilo nido, micronido, sezioni primavera e altre tipologie di servizi integrativi (prevista dalla legge 55/2024) e chiede, attraverso gli emendamenti presentati al DL 89/24 in discussione presso la Commissione Ambiente della Camera, l’esclusione del personale educativo da tale obbligo.
La formulazione poco chiara della norma, peraltro, lascia supporre che il personale educativo privo del titolo di studio richiesto potrebbe perfezionare l’iscrizione all’albo solo in fase di prima attuazione, cioè entro il 6 agosto, e in caso di mancato rispetto di questo termine non potrebbe più svolgere le mansioni di educatore, lasciando quindi scoperti i servizi.
Una disposizione non condivisa nelle opportune sedi istituzionali, che metterà in grave difficoltà i Comuni nel reclutamento del personale, con il serio rischio di mettere in discussione l’avvio delle attività dei servizi educativi a settembre, fino a paralizzare un servizio essenziale per le famiglie, i bambini e le bambine, oltre a creare una grande confusione per gli operatori di questi servizi (fonte Anci).

 

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CCNL 2019-2021 Funzioni Locali: ok con raccomandazioni della Corte dei Conti

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza dell’11 luglio 2024, hanno certificato positivamente l’Ipotesi di CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Locali, per il triennio 2019 – 2021,  con le raccomandazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione in corso di stesura.

Il contratto coinvolge un totale di 13.280 dirigenti tra Enti locali (5482), Presìdi territoriali assistenziali (4913) e Segretari (2885). Nel dettaglio, ai dirigenti funzioni locali andranno 135,00 euro di incremento tabellare e 174,00 di incremento posizioni organizzative e di risultato; ai dirigenti professionali, tecnici e amministrativi delle amministrazioni del comparto Sanità (PTA) 135,00 euro di incremento tabellare e 108 di incremento della posizione organizzativa; ai Segretari 135,00 di incremento tabellare e 104,00 di posizione e risultato.

Tra i punti qualificanti del contratto vi è la nuova disciplina del lavoro agile, consolidando il principio per il quale l’istituto è applicabile anche ai dirigenti. Importanti novità nella concessione del patrocinio legale; le amministrazioni non potranno apporre sistematicamente la presenza di un conflitto di interesse nella concessione del patrocinio, ma dovranno dimostrarlo. Previste anticipazioni dei rimborsi anche a fronte di sentenze non definitive; ampliate anche le coperture assicurative in caso di utilizzo di veicoli sia dell’amministrazione che del dipendente per i rischi di danni o lesioni al dirigente stesso.

 

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IMU e fabbricati concessi in comodato gratuito

Il fabbricato concesso in comodato gratuito beneficia dell’esenzione IMU, solo ove sussistano i requisiti previsti dalla legge. In particolare, l’art. 1, comma 71 della Legge di Bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023), quale norma di interpretazione autentica, ha, infatti, previsto che la predetta esenzione spetta a condizione che il comodatario sia funzionalmente e strutturalmente collegato al concedente e che svolga nell’immobile esclusivamente le attività di cui all’ art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 (ad es. attività assistenziali, previdenziali, didattiche, culturali) con modalità non commerciali.

Nella fattispecie in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza del 30/05/2024, n. 712/4 ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, in quanto l’immobile era stato concesso da un ente non commerciale ad un ente omologo a titolo di comodato gratuito, l’attività svolta era di tipo educativo e il legale rappresentante del primo ente era anche presidente del consiglio direttivo del secondo.

 

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Comuni con più di 300mila abitanti: individuati i criteri per le indennità di funzione per gli organismi di decentramento

Si è svolta nel pomeriggio del10 luglio la seduta straordinaria della Conferenza Stato – Città. Nel corso della seduta Anci ed Upi hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante l’individuazione di criteri e modalità con cui possono essere riconosciuti indennità e gettoni di presenza, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il cui statuto prevede particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Articolo 4-quinquies del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7.

Le città metropolitane di Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli e Torino – che hanno provveduto all’istituzione di tali forme di decentramento – potranno pertanto assicurare la compiuta funzionalità delle proprie articolazioni, garantendo il pieno espletamento dei loro servizi sul territorio.

 

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Centri estivi 2024: Pubblicato elenco dei comuni beneficiari

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento Politiche della Famiglia l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse per lo svolgimento delle attività socio-educative in favore dei minori, da attivare nel periodo 1 giugno-31 dicembre 2024.
Il Dipartimento informa che per i comuni che hanno manifestato interesse nei termini, ma non sono in elenco, sono in corso degli approfondimenti di cui verranno forniti gli aggiornamenti appena disponibili.

Ricordiamo che, alla luce delle necessarie attività di manutenzione della piattaforma dedicata, la scadenza per la presentazione, da parte dei comuni, della documentazione attestante l’utilizzo del finanziamento 2023 (prevista dall’art. 2, co. 3, del decreto ministeriale del 24 luglio 2023), è stata prorogata al 31 luglio 2024.

 

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