I Comuni non possono cedere la propria capacità assunzione all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti

Con la deliberazione n. 106/2024, la Corte dei conti, Sez. Marche – nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per il Comune di cedere propri spazi assunzionali all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, alla luce delle disposizioni di cui al D.L. n. 34/2019 e del relativo DPCM attuativo del 17 marzo 2020, in coordinato disposto con gli artt. 30, 31 e 32 TUEL – ha evidenziato che la disposizione derogatoria, prevista dall’ultimo inciso dell’art. 32, comma 5, TUEL, ai sensi del quale “i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte”, non può essere applicata ad enti diversi dall’Unione dei Comuni, fattispecie organizzativa cui non è, sia per natura giuridica che per conformazione morfologica ed organizzativa, riconducibile l’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti, non rientrante quindi nel perimetro applicativo dell’art. 32, comma 5, TUEL.

Del resto, una deroga ai rigidi meccanismi di calcolo dei vincoli quantitativi alla spesa di personale a tempo indeterminato, previsti dall’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020, non è desumibile, a ben vedere, neppure dall’art. 7, comma 6, L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., il quale, nella parte in cui stabilisce che i Comuni appartenenti all’ATO “assicurano le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge (…)”, va inteso esclusivamente nel senso di porre a carico dei Comuni il dovere di contribuire con proprie risorse, finanziarie o strumentali, al funzionamento dell’organismo associativo intercomunale, ma non nel senso di legittimare atti di cessione della capacità assunzionale da parte degli uni in favore dell’altra.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Alimentare 2024: In G.U. il decreto di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno

È stato pubblicato in G.U. n. 146 del 24-06-2024, il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 giugno 2024, recante disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del presente decreto:
a. iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
b. titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano percettori di:
a) Assegno di inclusione;
b) Reddito di cittadinanza;
b1) Carta acquisti;
b2) qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale).
Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di:
c) Nuova assicurazione sociale per l’impiego – NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL;
d) Indennità di mobilità;
e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;
f) Cassa integrazione guadagni-CIG;
g) qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad euro 500.
Il contributo,  viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay, e sono consegnate agli aventi diritto, previa prenotazione del ritiro attraverso i canali offerti da Poste Italiane, presso gli uffici postali abilitati al servizio. Saranno i Comuni a dare comunicazione alle famiglie individuate, in base alla verifica degli elenchi dell’INPS, informando sulle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali.
La redazione PERK SOLUTION

Contributo 2024 ai piccoli comuni per le spese del Segretario comunale

La Direzione Centrale della Finanza Locale ha reso noto che in data 13 giugno 2024 sono state erogate le risorse finanziarie assegnate per l’annualità 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – DPCM 1° maggio 2023, pari ad euro 40.000,00, a favore delle prime 524 amministrazioni utilmente collocate nella graduatoria già pubblicata il 4 ottobre 2023, di cui si allega elenco.

Il contributo è erogato dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – a seguito della trasmissione dell’elenco dei beneficiari del contributo relativo l’annualità 2024 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Il diritto all’erogazione del contributo è, in ogni caso, condizionato alle ipotesi individuate dall’articolo 5 del DPCM 1° maggio 2023.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiori a 5000 ab.”.

 

La redazione PERK SOLUTION