ANAC, Contratti a titolo gratuito: si devono applicare i principi generali di legalità, trasparenza e concorrenza

L’esclusione dal Codice non è incondizionata, si devono applicare i principi generali anche di matrice europea di legalità, trasparenza, e concorrenza. L’esclusione dei contratti a titolo gratuito dalla disciplina del Codice dei contratti riconosce senza dubbio la centralità della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti ad agire anche in autonomia negoziale e l’importanza della razionalizzazione delle procedure di gara. Deve restare comunque alta la soglia di attenzione circa i requisiti che deve possedere l’operatore economico che si trova a contrarre, seppure senza oneri per la stazioni appaltante, con la pubblica amministrazione e che dovranno essere dalla stessa debitamente verificati.

È quanto evidenziato da ANAC nel Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, affermando che che la previsione di esclusione dall’ambito di applicazione codicistico degli affidamenti dei contratti a titolo gratuito non può dirsi incondizionata, dovendo trovare, comunque, applicazione i principi generali, anche di matrice europea, che regolano l’operato delle stazioni appaltanti nel settore dell’evidenza pubblica e dell’utilizzo di risorse pubbliche.

La stazione appaltante è, pertanto, tenuta a esplicitare le ragioni dell’affidamento e a dare conto delle verifiche effettuate ex ante sui requisiti che attengono alle qualità del soggetto affidatario e alla validità del servizio offerto.

La non assoggettabilità al Codice dei contratti gratuiti comporta l’impossibilità di applicare direttamente le regole della trasparenza. Al fine di garantirla, comunque, la stazione appaltante è chiamata alla pubblicazione in ‘Amministrazione trasparente’ sottosezione ‘Bandi di gara e contratti’ delle informazioni minime sull’affidamento in merito alla struttura proponente, all’oggetto dell’accordo/affidamento, all’ indicazione dell’affidatario/assegnatario e agli estremi della decisione di dare avvio alla procedura (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo spese per il funzionamento degli uffici giudiziari

Con riferimento al contributo per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero dell’interno, con comunicato del 19 giugno 2024, rappresenta che il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 5782 dell’11 luglio 2022, ha disposto l’annullamento erga omnes del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017 di attuazione dell’articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n.232.

Di conseguenza, nelle more della definizione della nuova procedura di riparto del Fondo da parte delle Amministrazioni interessate, è stato disposto l’azzeramento delle spettanze per i Comuni interessati.

 

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Riparto fondi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei Comuni interessati da arrivi di migranti

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che è stato adottato il decreto del Ministro dell’interno datato 24 maggio 2024, di assegnazione delle risorse a favore delle Prefetture territorialmente competenti pari a euro 500.000,00 per l’anno 2023 e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzate ad assicurare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, nei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di igranti sul proprio territorio, previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 2023, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, n.176, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2024, al n.2574.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato A del decreto, sono stati individuati gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione e gli importi da attribuire ai Prefetti interessati.

Come specificato nell’allegato B (Nota metodologica), le risorse sono state proporzionalmente ripartite tra le Prefetture territorialmente competenti in base ai parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 8 del sopra citato decreto-legge e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera.

 

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TARI, ulteriore proroga al 20 luglio 2024 per l’approvazione dei piani finanziari e delle tariffe

In sede di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento che dispone l’ulteriore proroga (dal 30 giugno al 20 luglio) del termine per l’approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari 2024.

Si ricorda che l’art. 7, comma 7-quater del D.L. n. 39/2024 (convertito in legge n. 67/2024), ha previsto, per l’anno 2024, il differimento al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Nell’operare tale differimento, il comma 7-quater ha disposto altresì che:
• restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;
• sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

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