DL Coesione, Cassa vincolata solo da trasferimenti e da finanziamenti

La deliberazione n._17/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei conti ha stabilito, come noto, che alle entrate vincolate derivanti da legge, da trasferimenti e da finanziamento, si estende oltre al vincolo di competenza anche quello di cassa, come stabilito dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL. In particolare, nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il principio di diritto sancito dalla Corte implica che il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizzi con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative.

Sempre secondo la Sezione, la destinazione concreta di un’entrata, attraverso l’approvazione dei documenti di programmazione, crea il necessario legame tra risorsa prevista (e poi accertata) e spesa programmata (e poi impegnata) che giustifica l’apposizione del vincolo anche per cassa. Il requisito della specificità, pertanto, va ravvisato oltre che nei casi di univocità delle destinazioni, anche in quelli in cui, pur essendo alternativi ed in taluni casi molteplici, gli impieghi, attraverso l’intermediazione obbligatoria dell’ente con l’attività di programmazione, siano comunque specificatamente e concretamente individuati, senza che l’amministrazione possa sottrarvisi, sia sotto il profilo quantitativo che dell’impedimento a destinare a scopi diversi le somme introitate. L’individuazione della spesa specifica, nell’intero ambito di ciò che sarebbe potenzialmente realizzabile per dare corso alle indicazioni del Legislatore, non potrà non avere conseguenze anche in termini di cassa, perché è questo il momento in cui appare in concreto la necessità di reperire liquidità e preservarla per far fronte ad i conseguenti esborsi monetari attuali o differiti.

Ne è conseguito che per le entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada, permessi di costruzione, sanzioni edilizie, imposte di soggiorno e sbarco, proventi da alienazioni immobiliari, per la quota del 10% espressamente destinata dall’art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, come modificato dal d.l. n. 78/2015 all’estinzione anticipata dei mutui, il vincolo di destinazione, oltre che alla competenza, si estenda anche alla gestione di cassa.

Non vi è dubbio che la pronuncia della Corte abbia creato problemi agli enti locali nella gestione della cassa vincolata. La Commissione Arconet, nella seduta del 14 febbraio scorso, aveva ipotizzato tre possibili soluzioni alle difficoltà incontrate dagli enti locali, soluzioni che comportano modifiche normative. L’Anci aveva già proposto, senza successo, un emendamento durante la conversione del DL19/2024, che mirava a semplificare questi vincoli limitando il regime dei vincoli di cassa solo alle entrate da mutui e trasferimenti, mantenendo quelli di sola competenza per i vincoli derivanti da legge.

Si segnala, che in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, è stato approvato in Commissione bilancio del Senato l’emendamento volto a considerare il vincolo di cassa (e anche di competenza) per le entrate derivanti da trasferimenti e da finanziamenti. Le altre entrate vincolate per legge a specifici scopi mantengono ovviamente il vincolo di destinazione ma non costringono a mantenere anche il vincolo di cassa.

Di seguito l’emendamento approvato:

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          «6-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all’articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

          b) all’articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

          c) all’articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

 

La redazione PERK SOLUTION 

Centri estivi 2024: Pubblicato elenco provvisorio dei comuni beneficiari

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato l’elenco provvisorio dei comuni che hanno manifestato l’interesse al finanziamento delle proprie attività socioeducative per l’anno 2024.

Tale elenco diverrà definitivo il 28 giugno 2024 e riporterà la quota di finanziamento riconosciuta a ciascun comune. I comuni che hanno manifestato interesse sono invitati a verificare la loro inclusione nel citato elenco, così come di verificare la correttezza della PEC riportata.

Qualora un comune avesse manifestato interesse entro i termini del 14 giugno 2024, ore 12:00 e non risultasse incluso nell’elenco, potrà segnalarlo all’indirizzo dipofam.centriestivi@governo.it allegando copia del messaggio di avvenuta consegna sulla posta elettronica certificata del Dipartimento oppure copia della mail spedita al Dipartimento per segnalare eventuali problemi tecnici. Al fine di facilitare le procedure di verifica, gli enti dovranno indicare nell’oggetto della comunicazione “SEGNALAZIONE MANCATA INCLUSIONE ELENCO BENEFICIARI”.

 

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Corte Costituzionale: affini del Sindaco, con il divorzio niente incompatibilità con la carica di assessore e vicesindaco

Con lo scioglimento del matrimonio da cui deriva un vincolo di affinità con il Sindaco, viene meno l’incompatibilità a ricoprire la carica di componente della giunta e di vicesindaco. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 107/2024, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) nella parte in cui prevede l’incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale, a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, ove il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato sia cessato.

La questione era stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, che aveva ravvisato la violazione, ad opera della citata norma, del diritto all’elettorato passivo e la irragionevolezza intrinseca di una previsione che, in modo incoerente con il sistema, sortisce l’effetto di consentire l’accesso ad un ufficio pubblico politico all’ex coniuge di un amministratore locale, ma non all’ex affine. Il caso riguardava il coniuge divorziato della sorella del sindaco di un comune, il quale aveva proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la incompatibilità a partecipare alla giunta municipale e a ricoprire la carica di vicesindaco dell’ex coniuge della sorella del sindaco.

Nella specie, risulta manifestamente irragionevole, secondo la Corte, che, mentre l’ex coniuge del sindaco non è soggetto alle incompatibilità in esame, lo sia l’affine anche dopo che il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è derivato sia cessato, così sganciandosi del tutto la sussistenza della causa di incompatibilità dal rapporto di riferimento. In realtà, la Cassazione aveva censurato l’art. 78, terzo comma, cod.civ. – che stabilisce in via generale l’incidenza sul vincolo di affinità degli eventi della morte del coniuge e della dichiarazione di nullità del matrimonio senza occuparsi degli effetti del divorzio – «implicitamente richiamato dall’art. 64, comma 4, T.U.E.L. ».

La Corte costituzionale, ha ritenuto, invece, per l’«elevato grado di specificità» della disciplina dettata in punto di incompatibilità, di circoscrivere il proprio sindacato all’art. 64 citato, quale specifica declinazione di una regola che non vive se non nei diversi contesti di riferimento. Poiché nelle varie situazioni previste dall’ordinamento lo status di affine può, di volta in volta, produrre effetti di attribuzione o di limitazione di un diritto, cui corrisponde di volta in volta un bilanciamento operato dal legislatore, la Corte costituzionale afferma che le censure sulla legittimità delle norme in contestazione devono essere
portate direttamente alla disciplina specialistica di settore. Ciò posto, il giudice delle leggi ha ritenuto che l’art. 64, comma 4, citato, nella parte in cui prevede l’incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale, a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, anche se il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato sia cessato, si ponga in contrasto con l’art. 51 Cost., che disciplina il diritto di elettorato passivo, da ricondurre alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost., e in relazione al quale le cause di incompatibilità sono conformi a Costituzione solo nella misura in cui non introducano differenze di trattamento tra categorie  omogenee di soggetti che non siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate.

 

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Rendicontazione sul sistema TBEL dei contributi straordinari per investimenti ai sensi dell’art. 158 TUEL

Come noto, l’art. 158 TUEL prevede che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all’Amministrazione, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento. Per i contributi assegnati dal ministero dell’interno, è stato realizzato il modello informatizzato di certificato del rendiconto disponibile esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale. L’Ente locale è tenuto a trasmettere il rendiconto, pena restituzione del contributo straordinario assegnato, dopo la presentazione del certificato di regolare esecuzione (CRE) e successiva erogazione del saldo del contributo.

Con comunicato del 18 giugno 2024, la Direzione centrale invita gli Enti a prendere visione delle linee di finanziamento, delle relative annualità di riferimento e delle tempistiche di rendicontazione indicate in calce al presente comunicato. Si chiarisce che gli enti che risultino tuttora inadempienti rispetto alla trasmissione del rendiconto sul portale TBEL (sulla base degli elenchi scaricabili in calce riferiti alla data del 12 giugno 2024) sono tenuti a rendicontare a sistema entro 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione del suddetto Comunicato, fatta eccezione per i contributi assegnati secondo dispositivi normativi che prevedono specifiche tempistiche per l’utilizzo delle economie.

Enti sono invitati a non tener conto di precedenti comunicazioni (inviti a rendicontazione, proroghe, diffide, preavvisi di revoca) che fissavano eventuali date di scadenza per la rendicontazione, in quanto il nuovo termine per procedere alla rendicontazione sul portale TBEL è fissato alla data del 18 dicembre 2024. Non saranno concesse ulteriori proroghe per la trasmissione, e, in caso di mancato rispetto della scadenza del 18 dicembre 2024 (6 mesi dalla pubblicazione del Comunicato), gli Enti che non avranno proceduto alla rendicontazione, saranno tenuti alla restituzione dei contributi concessi secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n.228, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n.241/1990 e successivi modificazione e integrazioni.

Inoltre, sono stati resi compilabili a sistema, i rendiconti per ulteriori enti, il cui termine è fissato in 12 mesi, a partire dalla data di pubblicazione del comunicato, ovvero alla data del 18 giugno 2025. Nei confronti degli Enti che alla suddetta data risultino inadempienti, sarà avviata la procedura di revoca sopra descritta. Gli Enti interessati potranno prendere visione dei nuovi progetti oggetto di rendicontazione dall’esame degli elenchi allegati.

Infine, il comunicato chiarisce che il rendiconto ex articolo 158 TUEL digitalizzato è compilabile, previa apertura da parte dell’Amministrazione, solamente a seguito dell’invio del CRE (con attestazione informatica) e dopo aver ricevuto il saldo del contributo concesso. Pertanto, ove l’Ente non visualizzi il proprio progetto all’interno degli elenchi allegati, dovrà attendere apposita comunicazione di apertura del rendiconto. Viceversa, qualora l’assenza del progetto sia dovuta alla precedente trasmissione della rendicontazione, non saranno effettuate ulteriori comunicazioni, salvo per eventuali campionamenti delle progettualità per le successive fasi di controllo.

 

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Rigenerazione urbana, disposto il pagamento, a titolo di ulteriore acconto, nella misura del 20% del contributo

La Direzione centrale della Finanza Locale del Ministero dell’interno informa che è stato disposto il pagamento, a titolo di ulteriore acconto, nella misura del 20% del contributo concesso a favore dei Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge n.160/2019 (PNRR_M5C2I2.1_Investimenti in progetti di rigenerazione urbana) per i quali risultava già intervenuta l’aggiudicazione dei lavori.

Si informano inoltre i Soggetti Attuatori della M5C2I2.1._Rigenerazione urbana, che a seguito dell’espletamento delle attività di verifica e controllo sul sistema informativo ReGiS, il Ministero ha posto in stato “Verificato formale” i rendiconti che risultavano completi per i quali ha disposto il relativo pagamento.

Complessivamente, per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, è stato erogato un importo totale pari ad euro 57.957.784,20, in favore di 87 enti finanziati con decreto del 30 dicembre 2021 e 4 aprile 2022. Nello specifico:

  • n.151 progetti per integrazioni di acconto secondo la circolare RGS 21/2024 per € 49.739.463,25 con esito positivo delle relative istruttorie;
  • n.18 progetti per n.24 rendiconti di progetto verificati formalmente in ReGiS per € 8.218.320,95.

 

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