PNRR: Pubblicate le graduatorie degli interventi ammessi al finanziamento del Nuovo Piano Asili nido

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie dei Comuni ammessi a finanziamento per il nuovo Piano asili nido, di cui all’Avviso Pubblico 15 maggio 2024. Sono finanziabili interventi relativi esclusivamente alla costruzione, all’ampliamento funzionalmente autonomo e strutturalmente indipendente di edifici esistenti e alla riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido, tutti finalizzati necessariamente alla creazione di nuovi posti nella fascia di età 0-2 anni. Non sono stati ammessi al finanziamento gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici già adibiti ad asilo nido. Gli interventi autorizzati non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato.

Il finanziamento concesso sarà erogato secondo le seguenti modalità:
a) il 30% del contributo dopo l’avvenuta stipula della convenzione tra il Ministero dell’istruzione e del merito e l’ente locale beneficiario – Soggetto attuatore;
b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e positiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione e del merito e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara (l’ente deve provare l’avvenuta erogazione dell’acconto pari al 30% mediante caricamento nell’apposito sistema informativo di monitoraggio delle determine/decreti di liquidazione, fatture e mandati quietanzati mentre, ai fini dell’erogazione delle ulteriori risorse, la richiesta del responsabile del procedimento deve essere corredata dalla determina di approvazione degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento). Il residuo 10% è erogato a seguito dell’avvenuta approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo, previo caricamento nell’apposito sistema di monitoraggio di tutta la
documentazione finale di cantiere e degli indicatori post operam conseguiti.

Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di servizi sia di lavori (anche in caso di affidamento diretto) sono soggette a preventiva autorizzazione nei casi previsti da legge e secondo le indicazioni del Ministero dell’istruzione e del merito.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Anac: Amministrazione trasparente, i dati devono restare cinque anni in pubblicazione

Con Atto del Presidente adottato in data 8 maggio 2024, rispondendo alla richiesta di parere di una S.p.a. in controllo pubblico, Anac ha chiarito che i dati contenuti nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” devono restare cinque anni in pubblicazione, partendo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L’amministrazione è tenuta, quindi, a valutare attentamente se possa considerarsi cessata l’efficacia di taluni atti, sia in pendenza della gara, sia a seguito della sua conclusione, tenendo conto che la proroga, il rinnovo o l’estensione dei contratti verosimilmente determineranno un avanzamento del termine di durata della pubblicazione. “Per alcuni obblighi di trasparenza, tuttavia – aggiunge Anac – il decreto legislativo 33/2013 fornisce delle indicazioni specifiche sui termini di durata della pubblicazione, derogando alla regola generale innanzi riportata”. In particolare, il decreto trasparenza prevede che i dati concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali siano pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. Analoga precisazione è riportata in riferimento ai dati di consulenti e collaboratori.

Diversamente, “il legislatore – sottolinea Anac – non ha dettato alcuna disposizione ‘speciale’ sui dati soggetti all’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 37”.
A seguito della recente entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, peraltro, l’Autorità ha ulteriormente chiarito la disciplina di pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”, precisando che i dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati nella Banca Dati Anac e nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante e dell’ente concedente per un periodo almeno di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni del decreto trasparenza. Anac, infine, ha ricordato che “la pubblicazione dei dati riferiti ai contratti pubblici dovrà avvenire secondo i regimi differenziati puntualmente descritti nell’Aggiornamento 2023 al Piano nazionale anticorruzione”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi e forniture, servono controlli durante la fase di esecuzione non solo a posteriori

I contratti di servizi e forniture richiedono da parte del direttore e del responsabile del procedimento attenti controlli in fase di esecuzione. Non è possibile giustificarsi dei mancati controlli affermando che non si sono riscontrate lamentele da parte dei fruitori del servizio. E’ quanto ha chiarito Anac con la delibera n. 244, approvata dal Consiglio il 24 maggio 2024. Il caso specifico riguardava il servizio di vigilanza armata e televigilanza del palazzo della Regione Piemonte a Torino.
“Dall’attività di vigilanza effettuata dall’Autorità, sono emerse” – scrive Anac – “approssimazioni e carenze nell’attività di direzione, controllo e verifica in fase di esecuzione del contratto da parte del Direttore dell’esecuzione e del Responsabile del procedimento, i quali non risultano aver adeguatamente assolto alle funzioni di direzione, coordinamento e di controllo”. Carenze si sono registrate anche nella “documentazione contrattuale adottata in termini di individuazione di un efficace e chiara disciplina dei controlli dell’operato dell’appaltatore nella fase esecutiva del contratto, nonché nella predisposizione da parte dei competenti soggetti della Stazione Appaltante della documentazione relativa ai controlli amministrativo/contabili”.

“Risulta di tutta evidenza – aggiunge Anac – che un sistema di controllo e verifica che, di fatto, si attivi esclusivamente al riscontrarsi di eventuali inadempimenti/non conformità segnalati dai fruitori del servizio, ovvero al rilevarsi di eventuali difficoltà correlate alle attività svolte dall’Operatore economico, non risulta conforme alla norma né funzionale alle finalità per cui è stato pensato. La remissione dell’accertamento della non idonea conduzione del servizio all’accadimento dell’evento critico/problematico, evidenzia un’importante criticità nello svolgimento dell’attività di vigilanza/controllo di competenza della Stazione appaltante, in quanto non conforme alla norma, ponendosi peraltro in antitesi con la previsione stessa per cui il Direttore dell’esecuzione deve assicurare “la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento”. Altrimenti, conclude Anac, l’intervento per così dire a posteriori, avrebbe un ruolo, ove possibile, unicamente riparatore, non dispiegando la sua piena efficacia in termini di iniziative ed azioni preventive di monitoraggio, controllo e direzione dell’esecuzione del contratto, come postula la norma” (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Rilevazione partecipate 2022: posticipato al 28 giugno 2024 il termine di chiusura dell’applicativo

Per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, proseguirà fino al 28 giugno 2024.

Il Dipartimento del Tesoro inviate le Amministrazioni a voler procedere con sollecitudine alla trasmissione, evidenziando che non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione.

Per informazioni sull’adempimento si rimanda all’avviso del 13 marzo relativo all’avvio della rilevazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportopartecipazioni@mef.gov.it.

 

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