Fondo accoglienza migranti: In G.U. il decreto di riparto

È stato pubblicato in G.U. n. 135 del 11-06-2024 il decreto del Ministero dell’interno del 26 aprile 2024, recante Riparto del Fondo, di euro 46,859 milioni per l’anno 2023, per il finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all’art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Possono accedere al Fondo, nel limite complessivo di 1.000.000 di euro per l’anno 2023 a valere sulle risorse di cui all’art. 1 e per un contributo fino all’importo massimo di 200.000 euro per ciascun ente, i comuni di cui all’elenco allegato al decreto, i quali abbiano attestato di aver assunto dal 1° gennaio 2023 al 19 ottobre 2023 impegni di spesa per l’affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per un importo superiore a quanto spettante per l’anno 2023 a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L’attestazione deve essere presentata sullo specifico modello informatizzato, già contenente il dato dell’assegnazione a titolo di FSC per il 2023, da compilare inserendo l’importo degli impegni di spesa di cui al precedente comma e firmare digitalmente a cura del Responsabile del servizio finanziario. Il modello sarà reso disponibile entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, nell’area
riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata «Area certificati (TBE, altri certificati)», dal sito web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e dovrà essere trasmesso attraverso la predetta area riservata entro
le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo dall’apertura della procedura telematica.

I comuni che, pur possedendo i requisiti previsti dalla norma, omettano di presentare l’attestazione telematica entro il termine previsto, ovvero la trasmettano con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno esclusi dall’assegnazione del fondo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Accordo quadro affidabile in via diretta se l’importo è nelle soglie degli affidamenti diretti

Con comunicato del Presidente del 5 giugno, Anac ha chiarito che l’accordo quadro è affidabile anche in via diretta se l’importo rientra nelle soglie per gli affidamenti diretti.

Il quadro di riferimento è l’articolo 509 del nuovo Codice Appalti che definisce in quattro anni la durata massima dell’accordo, l’obbligo di indicare il valore totale degli affidamenti che verranno disposti nei quattro anni e il divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Riguardo alle prestazioni non standardizzabili e prive di progettualità, Anac ribadisce la necessità che siano ben identificate al momento del bando. Quanto alla possibilità di affidamento diretto, l’Autorità precisa che “l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14, del decreto legislativo 36/2023 e l’eventuale possibile incremento dell’importo del contratto dovrà essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto”.

Anac considera, poi, “auspicabile che le stazioni appaltanti procedano alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro”.

 

La redazione PERK SOLUTION