Funzione Pubblica: Riparto risorse per assunzioni negli enti terremotati

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato il DPCM 28 marzo 2024, recante riparto delle risorse del fondo di cui al comma 3-bis dell’ articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il comma 3 dell’articolo 57 citato, modificato, da ultimo, dal decreto-legge del 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che prevede, tra l’altro, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.

Il medesimo comma 3 dell’articolo 57 stabilisce che, al fine delle suddette assunzioni, il requisito di tre anni di servizio possa essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Inoltre, si dispone, altresì, che al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al di cui al secondo periodo del comma 3 citato, alla data del 31 dicembre 2022, un’attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni sia riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l’adeguata valorizzazione dell’esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Ministero dell’Ambiente, PNRR: Pubblicata la nuova versione delle Linee Guida per i soggetti attuatori

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato una nuova versione delle Linee Guida per i soggetti attuatori – Istruzioni operative per le attività di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il documento, in linea con quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 771 convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, si pone l’obiettivo di fornire ai soggetti attuatori uno strumento operativo di riferimento in ogni fase di realizzazione degli interventi. In particolare, le Linee Guida illustrano le procedure che i Soggetti Attuatori sono chiamati a porre in essere al fine di adempiere agli obblighi in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione, riportati nelle convenzioni/accordi o atti d’obbligo sottoscritti per l’attuazione delle progettualità di cui sono titolari.

La manualistica è integrata da specifici addendum relativi alle procedure di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo che intendono fornire puntuali chiarimenti in merito ad aspetti peculiari di determinati investimenti. Sono previste, inoltre, appendici di supporto che forniscono definizioni standard, riferimenti normativi, allegati e format da utilizzare nell’adozione e attuazione degli strumenti previsti per la realizzazione degli interventi. Il documento include anche specifici BOX di focus o di sintesi per evidenziare determinati elementi di attenzione da considerare nello svolgimento delle attività a carico dei soggetti attuatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assegno di inclusione: indicazioni per i nuclei familiari

Con il messaggio n. 2132 del 5 giugno 2024 l’INPS fornisce indicazioni in merito all’obbligo di presentazione dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) al primo appuntamento presso i servizi sociali. La presentazione, com’è noto, deve avvenire entro 120 dalla sottoscrizione del PAD ovvero, in prima applicazione, dalla comunicazione ai servizi sociali delle domande accolte.

Nel mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni sono applicate le prime sospensioni del beneficio economico (quindi a partire dalla mensilità di giugno). A seguito della registrazione dell’avvenuto incontro da parte dei Servizi sociali nelle piattaforme a loro disposizione, l’erogazione della misura sarà ripristinata senza soluzione di continuità con le mensilità già percepite.

Inoltre, anche dopo l’applicazione della sospensione i nuclei familiari beneficiari possono presentarsi ai Servizi sociali per registrare il primo incontro. Dal primo rinnovo mensile dei pagamenti utile verrà ripresa l’erogazione della misura con corresponsione anche delle mensilità arretrate. Le registrazioni dell’avvenuto incontro che perverranno ad INPS entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni (quindi, in prima applicazione, entro il 20 giugno) saranno rielaborate in tempo utile per attivare le relative disposizioni mensili di pagamento.

Quelle che verranno inserite successivamente alla suddetta data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione da parte dei servizi sociali nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023 (fonte MLPS).

 

La redazione PERK SOLUTION