Piccoli comuni: dal Ministero delle infrastrutture 20mln di euro per interventi di sicurezza stradale

È stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la relativa graduatoria, per l’anno 2024, con il quale sono assegnati 20 milioni di euro a favore di 159 comuni, da Nord a Sud, sotto i 5mila abitanti, che beneficeranno dei fondi per interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali, grazie al “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”.

Il finanziamento, fino a un importo massimo di 150 mila euro per progetto,  sarà poi erogato in due soluzioni. La prima quota, pari al 50% all’atto della stipula del contratto relativo ai lavori. La restante quota solo a seguito della verifica da parte del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.

Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente decreto è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”, previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le opere sono classificate sotto la voce «Contributo investimenti stradali nei piccoli Comuni». Le economie eventualmente rinvenienti dagli interventi ammessi a finanziamento, una volta ultimati e collaudati, sono utilizzate per il finanziamento di altri interventi, previo scorrimento della graduatoria.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti è possibile consultare il decreto nella pagina: Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Spiagge sicure 2024: un milione e 500mila euro per 50 comuni costieri

Ammonta a un milione e 500 mila euro per l’estate 2024 il finanziamento messo a disposizione dal Ministero dell’interno, nell’ambito del progetto “Spiagge sicure”, per sostenere iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti. Potranno beneficiarne 50 comuni costieri, individuati sulla base delle presenze negli esercizi ricettivi secondo gli ultimi dati ISTAT e che presentano queste  caratteristiche:

  • non sono capoluoghi di provincia;
  • hanno una popolazione non superiore ai 50mila abitanti, alla data del 1° gennaio 2023;
  • non sono stati destinatari di contributi nell’ambito di Spiagge sicure 2023 e 2022 né per altre iniziative previste dal precedente decreto interministeriale 25 giugno 2021 di ripartizione delle risorse del Fondo sicurezza urbana per il triennio 2021-2023.

Gli enti locali ricompresi nell’elenco che intendono richiedere il finanziamento, pari a un massimo 30mila euro per ciascun comune, dovranno presentare apposita domanda alla prefettura territorialmente competente, utilizzando il modello allegato alla circolare del ministero dell’Interno del 6 giugno 2024.

L’istanza dovrà essere corredata da una scheda progettuale che illustra nel dettaglio le misure di contrasto ad abusivismo commerciale e contraffazione di prodotti che l’ente intende adottare, con l’indicazione di costi, aree interessate, mezzi e operatori da impiegare. Tra le azioni per le quali può essere assegnato il contributo c’è infatti l’assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, prestazioni di lavoro straordinario da parte della stessa Polizia locale e l’acquisto di mezzi e attrezzature, oltre alla promozione di campagne informative.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Le opere di urbanizzazione a scomputo: l’amministrazione deve vigilare sull’esecuzione dei lavori

Le opere di urbanizzazione realizzate dal privato, titolare della convenzione urbanistica con l’Amministrazione comunale, a scomputo dei relativi oneri, sono da ritenersi opere pubbliche e assoggettate alle procedure di evidenza pubblica, fatta eccezione per le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio. Non sono pertanto consentite eventuali pattuizioni intercorse con l’Amministrazione che consentano al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

In caso di assunzione delle opere di urbanizzazione da parte del privato, titolare della convenzione urbanistica con l’Amministrazione comunale, a scomputo dei relativi oneri – anche se ad oggi la nomina dei collaudatori venga rimessa alla stazione appaltante privata, soggetta all’applicazione del codice dei contratti – va comunque riservata all’amministrazione la funzione di vigilanza nella fase di esecuzione, che include il potere di approvare gli atti di collaudo, dal momento che le opere realizzate devono essere cedute all’amministrazione e fatte confluire nel patrimonio pubblico.

È quanto evidenziato dall’ANAC, con atto del Presidente del 8 maggio 2024, con il quale sono state messe in luce le diverse criticità riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del Comune di Roma, affidate ai privati. “In caso di assunzione delle opere di urbanizzazione da parte del privato, titolare della convenzione urbanistica con l’Amministrazione comunale, a scomputo dei relativi oneri – anche se ad oggi la nomina dei collaudatori venga rimessa alla stazione appaltante privata, soggetta all’applicazione del codice dei contratti – va comunque riservata all’amministrazione la funzione di vigilanza nella fase di esecuzione, che include il potere di approvare gli atti di collaudo, dal momento che le opere realizzate devono essere cedute all’amministrazione e fatte confluire nel patrimonio pubblico”. Ancora si legge nel deliberato del Consiglio dell’Autorità che i “poteri di vigilanza e di controllo che spettano all’amministrazione comportano l’approvazione del progetto in linea tecnica ed economica e delle eventuali varianti in corso di esecuzione e la possibilità di chiedere al privato informazioni circa le modalità di svolgimento della gara d’appalto”.

L’assetto di tale potere di vigilanza va disciplinato nella convenzione urbanistica, “risultando opportuno assicurare che l’Amministrazione venga informata di tutti gli atti posti in essere dal soggetto attuatore, acquisendo copia degli stessi, svolgendo, altresì, accertamenti diretti presso le sedi del soggetto attuatore e presso i luoghi di cantiere ed acquisendo gli atti di collaudo in corso d’opera, con ogni utile elemento per consentire il controllo sull’andamento dei lavori”.

 

La redazione PERK SOLUTION