Corte dei conti: Corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 40/2024, nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2023/25 ed al rendiconto per l’esercizio 2022 di un Comune,  con particolare riferimento a residui del Titolo IV delle entrate, ha ricordato che, in base a quanto previsto al punto 3.6 lett. c) primo punto dell’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, nella contabilizzazione di tali tipi di contributi, al fine di garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l’intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda e quest’ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.

Essenziale allo scopo si rivela il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione ed alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

Se l’ente erogatore non adotta il principio di competenza finanziaria potenziata,” l’Ente beneficiario accerta l’entrata a seguito di formale deliberazione da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore”. In questo caso, “l’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità), sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione e resa”.

Quanto rappresentato altro non è che l’espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio. Diversamente operando l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessivi equilibri del bilancio attraverso una dilazione della capacità di spesa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Convenzione SUA/CUC e incentivo funzioni tecniche

Con il parere n. 2397 del 17/04/2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce riscontro ad un quesito volto ad appurare la possibilità di erogare l’incentivo per funzioni tecniche in caso di convenzione SUA/CUC.

Il Ministero richiama, innanzitutto, l’art. 62, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale “Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto.” Alla luce della sopra richiamata normativa, pertanto, nulla è previsto espressamente dal codice dei contratti pubblici, nel caso di specie, riguardo la quantificazione degli incentivi per le funzioni tecniche. Ciò comporta come le determinazioni conseguenti debbano essere rimesse alla discrezionalità delle amministrazioni coinvolte e recepite nella convenzione/accordo disciplinante i rapporti tra tali soggetti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ifel: richiesta proroga termini per l’invio del questionario fabbisogni standard

IFEL ricorda che il 25 maggio è il termine di scadenza per l’invio dei questionari FC80U (sessanta giorni dopo la pubblicazione, avvenuta il 26 marzo scorso, del DM Mef-Ragioneria generale dello Stato di avvio della rilevazione).

I numerosi problemi di avvio della nuova piattaforma di compilazione allestita da SOGEI (“Opencivitas”) segnalati da molti Comuni, hanno complicato l’adempimento, nonostante le importanti semplificazioni introdotte con l’attivo contributo di IFEL in questa nuova versione, che si basa sull’acquisizione di informazioni contabili dai documenti di bilancio (attraverso la BDAP) e sull’eliminazione delle richieste di molti dei dati sui servizi di rilevanza sociale, già acquisiti dalle rendicontazioni degli obiettivi di servizio relative al 2022.

La compilazione dei questionari resta comunque un impegno gravoso, che si aggiunge ai tanti altri adempimenti di questo tipo (anche in scadenza in questo stesso periodo) che gravano in modo insostenibile sul ridotto personale di moltissimi enti locali soprattutto quelli di piccola dimensione.

Anci ed IFEL ritengono pertanto opportuna una proroga espressa del termine del 25 maggio, al fine di assicurare la più ampia e corretta compilazione dei questionari da parte dei molti enti (Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane) che non hanno ancora provveduto, evitando così l’attivazione del blocco dei pagamenti da parte del Ministero dell’Interno prevista dal d.lgs. 216/2010. In questo senso è stata formulata una richiesta alla Ragioneria generale dello Stato e verrà proposta una deroga normativa, in quanto il termine dei sessanta giorni è previsto dal citato d.lgs. 216/2010 (art. 5).

In attesa della modifica normativa, gli enti sono invitati a continuare la compilazione del questionario FC80U, in quanto la piattaforma Opencivitas continuerà a funzionare senza soluzioni di continuità, ponendo la massima attenzione alla qualità dei dati strutturali e contabili richiesti, essenziali per la determinazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC). I questionari che verranno restituiti telematicamente dopo il termine del 25 maggio e nell’arco dei successivi 15-20 giorni non comporteranno alcuna segnalazione di inadempienza da parte di Sogei ai fini dell’attivazione della sospensione dei pagamenti del Ministero dell’Interno.

 

La redazione PERK SOLUTION