DUP e bilancio possono essere approvati nella stessa seduta consiliare

Il Documento unico di programmazione (DUP) e lo schema di bilancio di previsione possono essere approvati nella medesima seduta consiliare. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 44426/2024, pronunciandosi sul ricorso presentato da un Comune, che ha chiesto la riforma della sentenza del TAR per la Puglia, febbraio 2023, n. 256, che ha accolto il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali per l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale di Corato aventi per oggetto l’approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) e l’approvazione del bilancio 2021-2023.

Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 174, comma 1, del TUEL, nel prevedere che «lo schema di bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità», escluderebbe la necessità di approvare il DUP in apposita seduta “dedicata”, preliminare a quella convocata per il bilancio di previsione.

Non è dubbio che il documento programmatico sia un passaggio essenziale e propedeutico rispetto all’esame e all’approvazione dei documenti di bilancio, come si evince dall’art. 151, comma 1, del Tuel (che in particolare individua il legame funzionale tra il d.u.p. e il bilancio di previsione, le cui previsioni «sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione»), così come l’art. 170, comma 5, del Tuel individua un rapporto strutturale tra i due atti, posto che il Documento unico di programmazione «costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione».

Dalle due disposizioni non è possibile trarre la conseguenza per la quale il documento di programmazione deve essere approvato in una seduta consiliare separata rispetto a quella dedicata all’approvazione del bilancio. La sequenza logica e cronologica tra i due atti non significa che occorra assicurare una certa distanza temporale tra le rispettive sedute consiliari per l’approvazione. Inoltre, i termini finali per la presentazione e l’approvazione dei documenti di bilancio sono di regola termini ordinatori (l’unica sanzione essendo quella dello scioglimento dell’organo consiliare [art. 141, comma 1, lettera c), del Tuel], peraltro all’esito del procedimento di cui all’art. 141, che non prevede lo scioglimento automatico del Consiglio per la mancata approvazione del bilancio nei termini di legge), la cui inosservanza, pertanto, non comporta specifici effetti in ordine all’esercizio del potere di approvazione o alla validità degli atti. Per cui anche il riferimento contenuto nell’art. 170, comma 1, al dovere della Giunta di presentare al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Documento unico di programmazione «per le conseguenti deliberazioni», non implica – in assenza di indicazioni normative di segno diverso – né la decadenza dal potere di presentare (eventualmente in ritardo) il D.U.P. e lo schema di bilancio né la decadenza dal potere di approvazione da parte del Consiglio.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti terremotati: riparto risorse per l’assunzione di personale a tempo indeterminato (stabilizzazioni)

È stato pubblicato in G.U. n. 115 del 18-05-2024 il DPCM del 28 marzo 2024 che definisce, ai sensi dell’art. 57, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato, di cui al comma 3-bis dell’art. 57 medesimo, presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell’art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La ripartizione è disposta fra le amministrazioni indicate nell’elenco allegato al decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’ente che opera l’assunzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti e organismi pubblici: Circolare RGS sulle disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

Con la nuova circolare n. 25 del 15 maggio 2024, la RGA fornisce indicazioni agli enti e agli organismi pubblici vigilati ai fini della corretta applicazione della disciplina vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche. In sintesi, con riferimento ai distinti paragrafi, la circolare:

  • illustra il vigente quadro normativo di settore, aggiornato al recente articolo 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, rinviando anche ai principali documenti di prassi emanati in materia dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
  • impartisce istruzioni per l’individuazione del corretto ambito soggettivo di appartenenza al momento della registrazione nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (PCC);
  • evidenzia l’importanza del programma dei pagamenti, al fine di evitare ritardi e prevenire la creazione di situazioni debitorie;
  • richiama le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile spettanti ai collegi dei revisori dei conti e sindacali presso i suddetti enti e organismi pubblici, ai sensi delle norme in vigore.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno: Adozione manuali tecnico-operativi semplificati per i Comuni beneficiari dei contributi per le “Piccole e Medie Opere”

La Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’interno, con comunicato del 16 maggio 2024, rende noto che a seguito della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in attuazione della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, la Misura M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019 e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018, è stata stralciata dal PNRR, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente.

Con l’entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.56/2024, sono state stabilite “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, tra le quali, rilevanti modifiche alle disposizioni concernenti i contributi di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere).

In particolare, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, le Amministrazioni sono tenute ad adottare procedure semplificate di rendicontazione e controllo. Al riguardo si informano i Comuni beneficiari dei contributi per le “Piccole Opere” e “Medie Opere”, che in data 14 maggio 2024, sono stati approvati, con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno, appositi manuali semplificati preposti a garantire l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di piccola e media portata.

I manuali operativi semplificati, predisposti con il supporto del Ministero dell’economia e delle finanze, costituiscono per gli enti locali un’utile guida tecnico-metodologica per le attività di attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese, dettagliando al loro interno le nuove modalità, le scadenze e le procedure di attuazione nonché i relativi adempimenti sul sistema informatico Regis.

Allegati

 Decreto 14 maggio 2024
 Allegato A): Manuale “Semplificato” di monitoraggio e rendicontazione del Contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio – Medie Opere
 Allegato B): Manuale “Semplificato” di monitoraggio e rendicontazione del Contributo per l’efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – Piccole Opere

PNRR, Nuovo Piano asili nido 2024: On line l’Avviso Pubblico per partecipare alla selezione di adesione al finanziamento

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblico l’Avviso Pubblico 15 maggio 2024 relativo al nuovo Piano asili nido, in attuazione del decreto MIM 30 aprile 2024 per consentire la costruzione di nuovi asili nido ovvero riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido. L’Avviso ha come obiettivo PNRR quello di consentire la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido nella fascia di età 0-2 anni, ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti, di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e la milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono la creazione di almeno 150.480 nuovi posti nella fascia di età 0-6 anni.

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari ad € 734.955.734,85. Possono partecipare alla presente selezione pubblica di adesione al finanziamento, entro il 30 maggio 2024, tutti i comuni inseriti negli allegati 3 e 4 al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 aprile 2024, n. 79, che sono stati individuati e graduati sulla base dei seguenti criteri:
a) popolazione residente e popolazione nella fascia di età 0-2 anni di almeno 60 bambini, secondo i dati ISTAT 2021;
b) copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni inferiore al 33%, secondo il dato ISTAT 2021 e tenuto conto anche dei nuovi posti già autorizzati e in fase di realizzazione nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR.

Inoltre, potranno presentare una candidatura, dal 30 maggio al 7 giugno 2024, anche i comuni non inseriti negli allegati 3 e 4.

Sono finanziabili interventi relativi esclusivamente alla costruzione, all’ampliamento funzionalmente autonomo e strutturalmente indipendente di edifici esistenti e alla riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido, tutti finalizzati necessariamente alla creazione di nuovi posti nella fascia di età 0-2 anni. Non sono ammessi interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici già adibiti ad asilo nido e non è, altresì, ammesso l’utilizzo delle risorse previste dal presente avviso per finanziare incrementi di costi di interventi già finanziati anche nell’ambito del PNRR. I progetti devono rispettare le norme tecniche di settore.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piccoli comuni: dal Ministero delle infrastrutture 18 mln di euro per le strade

Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata approvata la graduatoria, per l’anno 2023, degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ammessi al finanziamento a valere sul “Fondo interventi stradali nei piccoli comuni”. Si tratta di 18 milioni con i quali saranno finanziati 142 progetti, fino a un importo massimo di 150.000 euro ciascuno.

Secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva del Fondo, limitatamente all’anno 2023, le risorse sono state prioritariamente assegnate ai Comuni, fino a 5.000 abitanti, per i quali, nel medesimo anno, sia stato dichiarato lo stato di emergenza. I finanziamenti saranno poi erogati in due soluzioni. La prima quota, pari al 50% all’atto della stipula del contratto relativo ai lavori. La restante quota solo a seguito della verifica da parte del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Circolare RGS: Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2023) e Monitoraggio anno 2024

Con la circolare del 14 maggio 2024, n. 23 la RGS fornisce le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2023 e di quelli del Monitoraggio 2024.

RELAZIONE ALLEGATA 2023

Comuni – Unioni dei comuni – Città metropolitane – Province

La rilevazione del 2023 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell’anno precedente. Il termine per la rilevazione dei dati è fissato al 15 giugno 2024. Come per le precedenti rilevazioni, alcune delle informazioni acquisite dai Comuni, Unioni, Città metropolitane e Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell’Interno – Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL).

Aziende sanitarie ed ospedaliere – Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – Aziende ospedaliere universitarie

Con riferimento all’anno 2023, pur continuando ad avere come oggetto le ore lavorate dal personale, riprende la rilevazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale con un impianto completamente rivisto concordato con il Ministero della salute e AGENAS, ai quali saranno resi disponibili i dati comunicati in SICO. Oltre agli enti della sanità pubblica che tradizionalmente effettuavano la rilevazione (ASL/AO, Aziende ospedaliere universitarie e IRCCS), questa viene ora estesa anche ad alcune tipologie di strutture della sanità privata (Case di cura accreditate, Policlinici universitari privati, Enti di ricerca privati, IRCCS privati, IRCCS fondazioni, Istituti qualificati presidi della U.S.L., Ospedali classificati o assimilati L.132/1968).

Ministeri – Agenzie fiscali – Presidenza del Consiglio dei Ministri

I termini d’invio saranno diversificati a seconda del tempo necessario a ciascun ente per la definizione delle attività propedeutiche all’apertura della rilevazione.

MONITORAGGIO 2024

L’indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell’anno 2024, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l’intero anno. L’invio dei dati secondo la prescritta modulistica, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Sono tenute all’invio dei dati le seguenti tipologie di Enti:

  • Enti locali:Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le Province;
  • Servizio Sanitario Nazionale:Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie;
  • Enti pubblici non economici: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti;
  • Enti di ricerca e sperimentazione: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti.

Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 23 – Istruzioni di compilazione

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2021 e 2022, relative al canone unico patrimoniale per i comuni terremotati

È stato pubblicato in G.U. n. 111 del 14-05-2024 il decreto del MEF del 29 aprile 2024 concernente il rimborso spettante ai comuni interessati dal minor gettito derivante dall’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), per l’annualità 2021, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21, e, per l’annualità 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Le minori entrate relative all’applicazione delle esenzioni dal CUP sono determinate sulla base dei criteri previsti dall’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 183/2020, dall’art. 1, comma 451, della legge 234/2021 e dal decreto del direttore generale delle finanze del 9 giugno 2022.

Gli importi dovuti ai comuni di cui all’art. 1, per gli anni 2021 e 2022, sono determinati sulla base della nota metodologica di cui all’allegato 1 e indicati negli allegati 2 e 3.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato-Città: Intesa sul riparto delle risorse aggiuntive per i comuni delle regioni Sicilia e Sardegna – anno 2024

Nella seduta seduta straordinaria della Conferenza Stato – Città e Autonomie locali del 14 maggio 2024 è stata raggiunta l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle regioni siciliana e Sardegna – Anno 2024.

Il complessivo stanziamento, pari a 60 milioni di euro, è stato assegnato, nella misura del 76,29% delle risorse, ai comuni della regione siciliana, per un  importo complessivo di euro 45.774.000. Il restante 23,71% delle risorse stanziate, pari a 14.226.000 di euro, è stato attribuito ai comuni della regione Sardegna. Tale suddivisione è stata effettuata in base ai coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, definiti relativamente all’annualità 2017, in analogia con quanto adottato per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Con lo schema di decreto vengono inoltre definiti gli obiettivi di servizio per la funzione sociale assegnati a ciascun comune beneficiario e le relative regole di monitoraggio e di rendicontazione per l’anno 2024.

In aggiunta, Anci e l’Upi hanno espresso un’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante riparto del contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, previsto per comuni capoluogo di città metropolitana, che alla data del 31 dicembre 2023 abbiano terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Sulla base della normativa vigente, il contributo annuo complessivo di 10 milioni di euro – per gli anni dal 2024 al 2038 – viene assegnato al comune di Catania, in quanto unico ente che, alla data del 31 dicembre 2023, ha terminato il periodo di risanamento quinquennale.

È stato raggiunto, infine, un parere favorevole sulle misure adottate dal consiglio direttivo per l’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nell’adunanza del 10 aprile e, in particolare, sui seguenti punti:

a) definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l’anno 2024, quantificato n 125 unità, pari al 120 per cento delle unità cessate dal servizio nell’anno precedente;
b) corso-concorso di accesso in carriera per l’anno 2024 per una procedura per l’ammissione di 441 borsisti, tenuto conto della residua capacità assunzionale dell’annualità 2022/2023 pari a 215 unità, del succitato fabbisogno per l’anno 2024 pari a n. 125 unità, con aggiunta della maggiorazione del 30% dei posti disponibili;
c) definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell’attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza per l’anno 2024 nell’ambito delle quali sono state previste attività formative in modalità mista ( in presenza e on line,)su tematiche attuali rilevanti per gli enti locali e di maggiore interesse.
(Fonte Ministero Interno)

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Circolare RGS su indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni del 30% dell’importo del finanziamento PNRR

Con la Circolare del 13 maggio 2024, n. 21, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione della quota di anticipazione stabilita, in via ordinaria, nella misura pari al 30% dell’importo del finanziamento PNRR, di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

L’art. 11 del D.L. n. 19/2024 prevede che, al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN del1’8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori sia di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. La Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EUItalia di cui all’articolo l, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 in favore delle amministrazioni centrali un’anticipazione pari di norma al 30 per cento dell’importo assegnato all’intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l’obbligo per l’amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell’anticipazione di cui al primo periodo, l’avvio dell’operatività dell’intervento ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

La disposizione normativa è finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria a consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, prevedendo che l’anticipazione sia, in via ordinaria, pari al 30 per cento dell’importo del finanziamento PNRR assegnato alla misura e, di conseguenza, al singolo investimento finanziato dalla misura.

Relativamente alle anticipazioni a livello di Misura, ciascuna Amministrazione centrale titolare, tenuto conto delle esigenze di liquidità connesse con lo stato di avanzamento dei pagamenti afferenti alla Misura stessa, deve presentare, per il tramite del sistema informativo ReGiS – modulo finanziario, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, per l’attivazione
dell’anticipazione a valere sulle disponibilità del Fondo Next Generation EU – Italia (NGEU). La misura dell’anticipazione può essere erogata fino al 30 per cento dell’importo assegnato alla Misura a valere sulle risorse del Fondo NGEU e, qualora l’Amministrazione abbia già ricevuto la prima quota di anticipazione del 10 per cento, la richiesta deve essere effettuata per la differenza, fino a concorrenza dell’importo del 30 per cento del costo della misura finanziato dal Fondo NGEU.

Per quanto riguarda le anticipazioni a livello di progetto, le richieste di anticipazione devono essere presentate dai Soggetti attuatori degli interventi, per far fronte alle esigenze di liquidità connesse con l’attuazione degli stessi. Le richieste devono essere motivate, attestando «l’effettiva esigenza di liquidità necessaria per assicurare il tempestivo raggiungimento degli obiettivi progettuali. Il riconoscimento dell’anticipazione nella misura del 30 per cento del finanziamento concesso è subordinato all’esistenza dell’effettiva disponibilità di cassa nell’ambito dei capitoli di bilancio gestiti dall’Amministrazione titolare su cui grava la spesa (Progetti in essere), ovvero nell’ambito delle contabilità di tesoreria NGEU (Nuovi progetti).

 

La redazione PERK SOLUTION