Finanza Locale, le intese raggiunte in Conferenza Stato-Città

Nella seduta della Conferenza Stato-città, l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e l’Unione Province d’Italia (Upi) hanno espresso parere favorevole in merito al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il regime sanzionatorio per il mancato raggiungimento, a decorrere dal 2025, da parte degli enti beneficiari del Fondo speciale per l’equità, degli obiettivi espressamente destinati alla rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona per migliorare il livello essenziale delle prestazioni dei servizi. Il provvedimento dà attuazione ai commi da 498 a 500 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, in ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale n.71/2023.

La nuova procedura sanzionatoria prevede che nel caso in cui, a seguito del monitoraggio relativo all’utilizzo delle risorse, a valere sul Fondo di solidarietà comunale e sul Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, da destinare al potenziamento dei servizi sociali, dei servizi educativi per l’infanzia nido e del trasporto degli studenti con disabilità, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, Sogei Spa inviti l’ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell’obiettivo entro e non oltre i 30 giorni successivi.

Si prevede, inoltre, che, decorsi inutilmente i termini, il ministero dell’Interno nomini a titolo gratuito un commissario, da individuare nella persona del sindaco pro tempore del comune inadempiente, che dovrà provvedere all’invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l’obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l’obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito.

Nel caso di perdurante inadempimento da parte dell’ente potrà infine essere disposta la nomina di un commissario designato dal prefetto. Le somme assegnate resteranno in tal modo nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie. Solo nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali, le risorse saranno recuperate in favore del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi.

Successivamente, Anci e Upi hanno espresso la loro intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di rettifica del decreto del 29 marzo 2024 recante “Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025”. Con il provvedimento si procede a una nuova determinazione dell’importo del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2024-2025 per le province e le città metropolitane attraverso la rettifica dell’allegato C allo stesso decreto del 29 marzo 2024.

Anci e Upi hanno espresso intesa anche in merito al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di rideterminazione delle risorse di cui ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19, come stabilito all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Intesa delle parti anche relativamente allo schema di decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze concernente il riparto per l’anno 2023 del Fondo istituito presso il ministero dell’Interno dall’articolo 1, comma 832, della legge n.178 del 30 dicembre 2020 per dotazione complessiva di 3 milioni di euro, al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti (403 enti) per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, destinato a supplire in quota maggioritaria ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, unitamente a quota residuale attribuita in base al rapporto ai fabbisogni di spesa ed alle minori entrate al netto delle minori spese.

Infine, Anci e Upi hanno espresso parere favorevole in merito al decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai rimborsi relativi all’anno 2023, per un complessivo importo di euro 912.966,00, da destinare ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

Tale misura viene attribuita ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n.130, come modificato dall’articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n.106, a seguito di stima del minor gettito dell’IMU per il medesimo anno elaborata dal ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, a motivo dell’esenzione dell’imposta ai fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto totalmente o parzialmente inagibili (fonte Ministero Interno).

 

La redazione PERK SOLUTION

Regolazione finale Fondi Covid: dalla Conferenza Stato-città gli importi definitivi

È stata sancita l’intesa, in sede di Conferenza Stato-città, sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024 concernente la rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022. Il provvedimento ridetermina in via definitiva i conguagli relativi ai fondi covid riconosciuti nel corso del triennio 2020/2022, accogliendo le diverse istanze presentate dagli enti che, in seguito alla pubblicazione DM 8 febbraio 2024, hanno segnalato errori rilevati nei dati provvisori delle tabelle di cui agli Allegati E ed F.

I dati definitivi delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicati, per ciascun ente, nella Tabella di cui all’Allegato A per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato B per le province e città metropolitane. Le predette tabelle con i dati definitivi sostituiscono integralmente le Tabelle di cui ai rispettivi Allegati E ed F del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024.

Le Tabelle riepilogative di cui all’Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane riepilogano la situazione finale di ciascun ente, ovvero i ristori da restituire (surplus) o da ricevere (deficit). Per i gli enti con eccedenza complessiva di risorse, di cui alla colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” della Tabella di cui agli allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato “RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI/PROVINCE”, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Quota annuale 2024-2027”), mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ovvero a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026 provvedono ad applicare in entrata dell’esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000.

 

 

La redazione PERK SOLUTION