Niente incentivi per funzioni tecniche per gli interventi di somma urgenza

Il MIT, col parere 2444/2024 del 17 aprile, nel richiamare l’orientamento di varie Sezioni della Corte dei Conti in sede di controllo (cfr. deliberazione n. 28/2018/PAR Sezione regionale di controllo per le Marche che richiama la deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana), riferito alla previgente disciplina degli incentivi tecnici (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016), evidenzia che le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza…, non sono incentivabili, per cui “Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione”.

Nel caso di specie, il soggetto istante ha chiesto se per i lavori eseguiti in somma urgenza e che richiedono particolari competenze tecniche, affidati in vigenza del Decreto Legislativo n.50/2016, sia possibile applicare l’istituto degli incentivi per le funzioni svolte dal personale interno all’amministrazione nella sola fase di esecuzione dei lavori. A tal fine viene richiamato il parere n. 01357/2021 del 29/07/2021 espresso dal Consiglio di Stato (Affare consultivo n. 00813/2021), secondo il quale: “la scelta del contraente costituisce solo una tra le fasi alle quali la legge ricollega un incentivo in relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale dell’amministrazione, per cui la fattispecie considerata potrebbe dar luogo ad una riduzione, ma non all’esclusione dell’incentivo, che permane per le altre attività espletate in relazione al contratto (programmazione della spesa, valutazione preventiva progetti ecc.), nell’esercizio di funzioni tecniche”. Si rileva che il nuovo codice appalti n. 36 del 31/03/2023 non pone alcuna limitazione all’applicazione dell’istituto degli incentivi in relazione alle procedure di affidamento (procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, procedura in caso di affidamento in somma urgenza e di protezione civile, ecc), rilevando per il riconoscimento solo l’attività realmente svolta (art. 45 del D. Lgs. 36/2023). Sembrerebbe che il legislatore abbia voluto dare effettiva attuazione proprio al parere espresso dal Consiglio di Stato, “in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria”.

La risposta del Ministero è negativa. I lavori citati sono stati svolti in vigenza del D.Lgs. n. 50/2016.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

L’istituzione della figura del vicepresidente del consiglio comunale potrebbe entrare in vigore anche in corso di consiliatura

Un’eventuale disposizione statutaria che istituisse la figura del vicepresidente del consiglio comunale potrebbe entrare in vigore anche in corso di consiliatura, atteso che l’art.39, c.1, d.lgs. n.267/2000 configurarsi come norma cedevole rispetto a disposizione statutaria disciplinante la figura del vicepresidente. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad quesito posta da un Segretario che ha chiesto se un’eventuale approvazione di una norma statutaria e regolamentare che preveda la carica di vicepresidente del consiglio comunale possa essere operativa decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto all’albo pretorio, ovvero a decorrere dalla data di rinnovo del consiglio comunale.

Il Ministero ricorda che l’art. 39, primo comma, del TUEL dispone che “i consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all’articolo 40.” Tale disposizione, nel prevedere la figura del presidente del consiglio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, demanda allo statuto comunale la competenza a decidere il soggetto a cui siano affidate le funzioni presidenziali vicarie, stabilendo, che, in assenza di specifiche norme statutarie, tali funzioni siano svolte dal consigliere anziano.

Una eventuale disposizione statutaria che istituisse la figura del vicepresidente del consiglio comunale potrebbe entrare in vigore anche in corso di consiliatura, atteso che il citato art. 39, primo comma, risulta configurarsi come norma cedevole rispetto ad una disposizione statutaria che disciplinasse espressamente la figura del vicepresidente del consiglio comunale.

 

La redazione PERK SOLUTION