Assegno di Inclusione: Le Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 72 del 2 maggio 2024, ha approvato le Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale (PaIS).

In linea con le previsioni del decreto-legge n. 48 del 2023, le Linee Guida forniscono agli operatori dei servizi sociali, dei centri per l’impiego e degli altri servizi territoriali che accompagnano i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI), indicazioni e strumenti per la costruzione dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa, identificati attraverso l’analisi preliminare e la valutazione multidimensionale, sulla base dei bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Il Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS) rappresenta il progetto di cambiamento, ovvero il mezzo con il quale accompagnare il processo di cambiamento nella vita dei cittadini in situazione di povertà, beneficiari dell’Assegno di inclusione. Attraverso il Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS) i servizi sociali del Comune aiutano il nucleo beneficiario a capire quali sono i bisogni della famiglia, quali servizi possono essere forniti al nucleo e ai singoli componenti e al tempo stesso quali impegni la famiglia deve assumersi, passo dopo passo, per migliorare la propria condizione sociale e lavorativa.

L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2024, del contributo erariale per i servizi gestiti in forma associata

È stato pubblicato in G.U. n. 118 del 22-05-2024, il decreto del 13 maggio 2024 del Ministero dell’interno con il quale sono approvate le modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2024, del contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata.

La modalità di certificazione è disponibile sul sistema TBEL enti locali. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo sarà assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.

Per la validità della comunicazione, le unioni di comuni e le comunità montane, dovranno presentare telematicamente la certificazione di cui all’art. 2 entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 settembre 2024.

La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. La certificazione eventualmente trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal decreto non sarà ritenuto valida ai fini del corretto adempimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: acquisto di un immobile di proprietà di un cooperativa in liquidazione, debitrice nei confronti del Comune acquirente

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 36/2024/PAR, ha reso il proprio parere in merito ad un quesito posto da un Comune, in merito alla possibilità per l’Ente di acquistare un bene gravato da ipoteca costituita a favore dello stesso Comune a garanzia di un debito IMU, sia alla possibilità, di operare una prestazione in luogo di adempimento cioè la sostituzione della prestazione dovuta in denaro per il debito IMU acquisendo lo stesso immobile in sede contrattuale.

Nel parere, reso in termini generali, la Sezione ricorda, preliminarmente, che l’azione della PA può esplicarsi tanto nelle forme del diritto pubblico, quanto in quelle proprie del diritto privato. L’attività negoziale della P.A., intesa come l’insieme di atti e comportamenti preordinati, direttamente o indirettamente, al perseguimento di un fine pubblico, è espressione dell’autonomia privata della stessa che trova il proprio fondamento nella libertà di iniziativa garantita, costituzionalmente e legislativamente, a tutte le persone giuridiche, e, dunque, anche agli enti pubblici titolari sia di poteri autoritativi che della capacità di agire in base alle regole del diritto comune. La possibilità di sostituire un debito tributario IMU, costituito da una prestazione in denaro, con l’acquisizione di un immobile. Si tratterebbe, quindi, della concreta applicabilità dell’istituto della prestazione in luogo dell’adempimento, c.d. “datio in solutum”, in cui il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore acconsenta.

Non è possibile il ricorso da parte dell’Ente, al fine di sostituire un debito tributario IMU con l’acquisizione di un immobile, alla prestazione in luogo di adempimento di cui all’art. 1197 c.c., in quanto prevista dal legislatore in ambito tributario non come istituto generale, ma solo per specifiche e determinate ipotesi e non rinvenendosi, altresì, alcuna specifica disposizione in tal senso nella disciplina dell’imposta municipale propria da cui deriva il debito tributario di cui al quesito posto dall’Ente. Ferma restando l’autonomia negoziale dell’Ente nonché l’adozione delle decisioni concrete in ordine alla successiva attività gestionale di esclusiva competenza dell’amministrazione, la conclusione di un eventuale atto commutativo deve necessariamente ossequiare i principi generali di buon andamento (art. 97, c. 2, Cost.) ed imparzialità che regolano l’azione amministrativa.

La scelta di un ente pubblico di addivenire ad una rinuncia inerente alle entrate di pertinenza dell’ente stesso deve essere riconducibile ai canoni di razionalità, convenienza, logica e correttezza gestionale, avendo sempre riguardo ad una imprescindibile valutazione della “cura concreta di interessi pubblici”, che ne costituisce la causa in concreto. L’attuale previsione di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 36/2023 – la quale prevede al c. 4 che un atto generale dell’ente concedente determini la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale – postula la necessaria riferibilità dell’istituto a una disciplina generale ed astratta e non già a situazioni concrete di esonero dell’obbligo tributario: essa deve predeterminare su un piano generale i criteri della successiva azione amministrativa, i quali , non potendosi riferirsi a situazioni puntuali e concrete, devono essere riferiti non tanto a crediti già esistenti (la cui cancellazione potrebbe determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio considerato che i debiti tributari del cittadino sono iscritti tra i residui attivi dell’ente), bensì a profili di intervento commutativo da attuarsi in futuro.

La generale capacità di agire contemplata dall’art. 11 cc. in capo agli enti pubblici implica la doverosa funzionalizzazione anche dell’attività privatistica agli scopi di buon andamento, imparzialità e legalità che l’art. 97 Cost. assegna alle Pubbliche amministrazioni. La messa in liquidazione della Cooperativa dovrebbe fare attentamente considerare l’Amministrazione circa la possibile applicazione dell’art. 166 c. 1 lett. b) CCII alla fattispecie negoziale complessivamente prospettata. Non può invero escludersi a priori che la controparte privata possa trovarsi in una condizione di insolvenza con conseguente necessità di rispettare la par condicio creditorum e l’ordine delle legittime cause di prelazione.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle Commissioni straordinarie degli Enti sciolti per infiltrazioni mafiose

La Direzione centrale della Finanza Locale comunica che, in attuazione dell’art. 1, comma 704 della legge n. 296/2006, è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione entro tale data il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria. Per quanto attiene le certificazioni che perverranno successivamente, si procederà al rimborso nel corso del mese di ottobre 2024. Il rimborso in esame ha riguardato saldi degli anni precedenti e/o l’acconto per l’anno 2024. Gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

Entro il prossimo 30 settembre 2024 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2024, al fine di provvedere all’erogazione di un primo e/o secondo acconto per l’annualità 2024. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto) gli enti in cui la gestione commissariale termina nel corso dell’anno 2024 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti.

La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it. Eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie dovranno essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi.

Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria e alla durata della commissione straordinaria, la Direzione Centrale ricorda ”… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

 Modello A – Anno 2024
 Modello B – Anno 2019
 Modello B – Anno 2020
 Modello B – Anno 2021
 Modello B – Anno 2022
 Modello B – Anno 2023
 Modello B – Anno 2024