Comunità Energetiche Rinnovabili: il Vademecum ANCI

L’ANCI, in collaborazione con il MASE e il GSE, ha presentato un Vademecum per supportare gli enti locali nel creare consapevolezza sul territorio dei benefici legati al nuovo meccanismo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), misura importante, anche dal punto di vista culturale, per i territori, che vale 2,2 miliardi di euro e che apre una strada alternativa alla decarbonizzazione, al contrasto alla dipendenza energetica e ai cambiamenti climatici, alla riduzione dei costi dell’energia.

Il documento fornisce informazioni importanti in merito ai meccanismi di sostegno previsti per le Pubbliche Amministrazioni, e a favore delle comunità locali, nell’ambito delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso. Le direttive europee 2018/2001 (direttiva RED2)4 e 2019/944 (direttiva IEM) definiscono a livello europeo la disciplina dell’autoconsumo, con i seguenti obiettivi:
▪ promuovere l’accettazione pubblica e lo sviluppo delle rinnovabili a livello decentralizzato;
▪ promuovere l’efficienza energetica a tutti i livelli;
▪ promuovere la partecipazione al mercato di utenti (in particolare domestici);
▪ consentire la fornitura di energia a prezzi accessibili;
▪ combattere la vulnerabilità e la povertà energetica.

A livello nazionale le direttive sono attuate da due decreti legislativi.

Il D.lgs. 199/2021 dà attuazione alla direttiva RED2 e in particolare:

  • l’art. 8 definisce i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo diffuso alimentato da fonti  innovabili elettriche,
  • l’art. 14 determina i criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione all’autoconsumo e comunità energetiche,
  • gli artt. 30, 31 e 32 definiscono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un cliente finale possa considerarsi un autoconsumatore di energia rinnovabile, i requisiti per la costituzione di comunità di energia rinnovabile e gruppi di autoconsumo, e le modalità attraverso le quali tali configurazioni partecipano al sistema energetico.

Il D.lgs. 210/21 dà attuazione alla direttiva IEM e, in particolare:

  • gli art. 14, 15 e 16 definiscono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un cliente finale possa considerarsi un cliente attivo, i requisiti per la costituzione di comunità energetiche di cittadini e dei gruppi di clienti attivi, e le modalità attraverso le quali tali configurazioni partecipano al sistema
    energetico.

Gli enti locali, in forma singola o associata, sono destinatari di un insieme di attribuzioni e competenze che consentono loro di promuovere azioni incisive e realizzare interventi in grado di accelerare il processo di decarbonizzazione dei propri territori, di rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti  climatici e di garantire ai cittadini l’accesso a un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. In ogni caso, è quanto mai opportuno che il Comune sia in grado di esercitare il ruolo di pianificatore e di responsabile di tali azioni nell’ambito dell’attività di programmazione e di governo del territorio. Tra i compiti di un Comune rientra anche quello di poter definire una strategia locale di sviluppo sostenibile e promuovere e incentivare forme di autoconsumo, in funzione degli elementi che caratterizzano il proprio contesto.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR 4: Istituzione della cabina di coordinamento a livello territoriale

Con la Circolare DAIT n.53 del 20 maggio 2023, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti in merito al contenuto di cui all’art. 9, comma 1 del L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che prevede misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all’ esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR.

La norma prevede l’istituzione, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale di Governo, una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. La cabina di coordinamento esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto per l’attuazione dei progetti del PNRR in materia di istruzione e, in tal caso, la partecipazione del rappresentante del Ministero dell’istruzione e del merito alla medesima cabina è prevista solo in caso di criticità rilevate nell’ambito del citato monitoraggio.

La disposizione è finalizzata a rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché migliorare l’attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi.

Nelle more dell’emanazione di apposite linee guida da parte della Struttura di missione PNRR per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l’eventuale adeguamento, le Prefetture sono invitate, ove non già effettuato, a istituire le cabine di coordinamento. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative la Struttura di missione PNRR, d’intesa con l’Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all’attuazione dei progetti PNRR. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle norme in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Approvati i coefficienti IMU 2024 per i fabbricati commerciali “D”

Nuovi coefficienti IMU e IMPi (Imposta immobiliare sulle piattaforme) per i fabbricati appartenenti al gruppo D. Si tratta degli immobili industriali e commerciali come capannoni, impianti fotovoltaici, centri commerciali. I nuovi coefficienti per il calcolo delle imposte, approvati con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 8 marzo 2024.

In base all’articolo 1, comma 746 della legge 160/2019 per i fabbricati posseduti dalle imprese, classificabili nel gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato sulla base dei costi storici di acquisto o di costruzione, in quanto sprovvisti della stessa rendita catastale. I valori storici poi erano attualizzati tramite dei coefficienti approvati da un decreto ministeriale che tiene conto dei valori Istat sull’andamento dei costi di costruzione di un capannone.

I nuovi coefficienti valgono anche ai fini del calcolo dell’IMPi, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine. L’imposta è stata istituita dall’articolo 38 del DL 124/2019 sulle piattaforme marine, a partire dal 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare  locale  ordinaria sugli stessi manufatti. Il comma 1 del medesimo articolo 38, stabilisce che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.

Agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno 2024, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il coefficiente di aggiornamento è stabilito nella misura del 1,02.

 

La redazione PERK SOLUTION