Corte Costituzionale: IMU e immobili occupati abusivamente

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 60/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, vigente ratione temporis, riguardante i soggetti passivi dell’IMU. In particolare, il giudice delle leggi censura tale norma nella parte in cui non prevede che l’IMU non sia dovuta per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale. Secondo la Consulta, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto.

La controversia nasce a seguito di due ricorsi di una casa di cura srl avverso il silenzio rifiuto opposto da Roma Capitale sull’istanza di rimborso del versamento IMU, rispettivamente per le annualità 2013 e 2014, relativo a un immobile di proprietà della suddetta società, occupato abusivamente da terzi a partire dal dicembre 2012. Tale società aveva dimostrato che erano state attivate tutte le necessarie iniziative per prevenire l’occupazione dell’immobile («dalla predisposizione della chiusura a mezzo blocchetti di cemento delle aperture […] alla attivazione di un servizio di sorveglianza privata ancorché non armata sin dal mese di marzo 2012») e che aveva altresì provveduto a denunciare immediatamente all’autorità preposta l’avvenuta sua occupazione abusiva e tuttavia, benché fosse stato disposto un sequestro preventivo dell’immobile da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma nell’agosto 2013, lo stesso non aveva avuto esecuzione per motivi di ordine pubblico.

La Corte, dopo una breve premessa normativa e giurisprudenziale relativa ai presupposti impositivi dell’IMU, evidenzia come, indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, sia irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione. Emblematico è il caso oggetto dei giudizi in cui la società proprietaria aveva assunto tutte le necessarie iniziative per prevenire l’occupazione dell’immobile e aveva tempestivamente provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria penale l’avvenuta occupazione contro la sua volontà. Benché nell’agosto 2013 fosse stato disposto un sequestro preventivo dell’immobile ex art. 321 del codice di procedura penale da parte del giudice per le indagini preliminari, lo stesso sequestro non aveva avuto esecuzione per ragioni di ordine pubblico. Pertanto, la società proprietaria non era riuscita a tornare nel possesso dell’immobile nonostante l’uso di una diligenza adeguata.

È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Spetta all’Unione Europea e allo Stato e non alle Regioni disciplinare il trattamento dei dati personali

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 69/2024, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 13 del 2023 per contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, della Costituzione, che regola il trattamento dei dati personali nella installazione degli impianti di videosorveglianza, in violazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e delle competenze legislative esclusive dello Stato nella materia «ordinamento civile».

La Corte rileva che l’Unione europea, nell’esercizio della competenza fissata nell’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detta una complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che «trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali». Secondo i giudici delle leggi, la Regione non può regolare autonomamente la materia, né operare una selezione di fonti e di previsioni, «che, all’interno dell’articolato plesso normativo contemplato sia dall’Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia», poiché in tal modo «non solo si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma oltretutto effettua una arbitraria scelta, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre», dettate dall’Unione europea e dal legislatore statale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti di polizia giudiziaria

Il Comune è tenuto a consentire l’accesso agli atti oggetto dell’istanza del consigliere con esclusione di quelli effettivamente svolti nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria coperti da segreto investigativo. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di un consigliere comunale di acquisire copia di alcuni documenti formati nello svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria su iniziativa dell’ufficio di polizia locale, relativi ad inviti a comparire negli uffici di polizia giudiziaria per motivi di giustizia.

Il Ministero rammenta che il diritto di accesso dei consiglieri comunali è riconosciuto espressamente dall’articolo 43, comma 2, del TUEL ed è definito dal Consiglio di Stato (sentenza n.4471/2005) “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, finalizzato al controllo politico-amministrativo sull’ente, nell’interesse della collettività; si tratta, all’evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10 T.U.O.E.L.) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n. 241/90. Il diritto di accesso del consigliere comunale, seppur ampio,  non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi (Consiglio di Stato-sez. V, sentenza 11 marzo 2021, n. 2089).

Con la  sentenza del 29.02.2024, n.1974 il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la richiesta di un consigliere comunale, sottolineando che solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art.329 c.p.p.. Gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione (non su delega dell’autorità giudiziaria bensì) nell’ambito dell’attività istituzionale demandatagli dalla legge, sono atti amministrativi ‒ come tali suscettibili di accesso ‒ anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti (per quanto concerne la materia edilizia, ai sensi dell’art.27 del d.P.R. n.380 del 2001) e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria.

Pertanto, il Comune è tenuto a consentire l’accesso agli atti oggetto della istanza del consigliere con esclusione di quelli effettivamente svolti nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria e come tali coperti da segreto investigativo, la cui individuazione non può che essere rimessa ai competenti uffici dell’ente locale, i quali nell’ipotesi della sussistenza di dubbi interpretativi riferiti a singoli atti e documenti potranno a tal fine effettuare specifiche richieste preventive al competente pubblico ministero.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

 

 

Finanziamento attività socio-educative 2024: manifestazione di interesse entro il 27 maggio

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia intende finanziare i comuni italiani per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori.  Gli enti dovranno manifestare l’interesse a beneficiare del  menzionato finanziamento relativo all’anno 2024 attraverso l’accesso alla piattaforma dedicata (https://centriestivi.sapp.famiglia.governo.it/), apponendo la spunta nell’apposita casella presente nella sezione “ 1. Anagrafica ” dell’anno di finanziamento 2023.

Per i comuni che non hanno in precedenza svolto attività sulla predetta piattaforma, e quindi non hanno le credenziali di accesso, è possibile manifestare l’interesse al finanziamento inviando una pec all’indirizzo dipofam.centriestivi2021@pec.governo.it con oggetto: MANIFESTO L’INTERESSE AL FINAZIAMENTO 2024. In caso di utilizzo di differente oggetto, il Dipartimento non assicurerà l’inclusione del comune nell’elenco dei beneficiari.

Tale interesse, sia sulla piattaforma che attraverso Pec, dovrà essere manifestato obbligatoriamente entro e non oltre il 27 maggio alle ore 12:00, pena la non inclusione del comune tra i soggetti beneficiari del finanziamento.

 

La redazione PERK SOLUTION