La verifica della legittimità delle deliberazioni non rientra tra i controlli del responsabile del servizio di ragioneria

Secondo il sistema delle competenze assegnate dal TUEL e ridisegnate dalla riforma operata con il d. l. n. 174/2012, la verifica della legittimità delle deliberazioni, sia esse di giunta che di consiglio, non rientra tra i controlli che il responsabile del servizio di ragioneria deve effettuare prima dell’emissione del proprio parere di regolarità contabile. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Lazio, con deliberazione n. 183/2024.

Secondo la Sezione, il parere di regolarità contabile non può che coprire la legittimità della spesa in senso stretto del termine, cioè la corretta imputazione al capitolo del bilancio dell’ente, la regolare copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio, esulando dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell’atto deliberativo (cfr. in termini Sent. Corte dei conti – Sez. giur. Calabria n.185/2019). Compete al responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d. l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, esprimere un parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione qualora la stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. Tale parere, che rientra tra quelli preventivi, è previsto dall’art. 147 del TUEL.

La lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL permette di individuare, innanzitutto, il contenuto del parere di regolarità tecnica, che non si limita a verificare l’attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l’insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Di contro, con il “parere di regolarità contabile” il fine perseguito dal legislatore è stato quello di assegnare al responsabile del servizio di ragioneria un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio dell’ente e, a tal fine, nell’esprimere tale parere egli dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando: a) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente; b) il corretto riferimento (si sottolinea effettuato dall’organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Fondo perdite società partecipate non opera in ragione del tipo di organismo societario prescelto dall’Ente

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 26/2024/PRSE, nell’ambito dell’esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 di un Comune ha evidenziato come l’istituto del fondo perdite società partecipate non opera in ragione del tipo di organismo societario prescelto dall’Ente (società azionaria o società a responsabilità limitata), ma è funzionale ad evitare che gli andamenti gestionali degli stessi possano ripercuotersi, anche in chiave prospettica, sulla tenuta degli equilibri dell’Ente. La ratio dell’art. 21 TUSP, dunque, è quella di conseguire un razionale utilizzo delle risorse della
collettività nel settore delle partecipazioni pubbliche e di tutelare il principio di libera concorrenza, incentivando la riduzione di società che presentano gestioni inefficienti. L’osservanza dell’adempimento in questione deve essere pertanto assicurata con riguardo a tutti i “tipi” di società e al ricorrere delle condizioni previste nell’articolo 21 del TUSP.

Nel caso di specie, nella nota di osservazioni finali, il Magistrato istruttore rappresentava che nella Relazione sulla gestione dell’Organo di revisione, relativa all’esercizio 2021, nel campo “Fondo perdite aziende e società partecipate (eventuale)” era precisato: “l’Ente ha solo partecipazioni azionarie non ricorre la necessità di accontamenti”, recte accantonamenti. La Sezione rilevava come tale affermazione apparisse non coerente con l’attuale disciplina di cui all’art. 21 dal d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), richiamando l’attenzione sulla circostanza che la relazione sulla gestione dell’Organo di revisione, oltre ad essere necessaria per i successivi adempimenti contabili dell’Ente, costituisce un indispensabile strumento per incrementare la funzione di trasparenza dei bilanci nei confronti della comunità amministrata in ragione dell’elevato livello di tecnicismo della contabilità armonizzata.

In linea generale, la Sezione rammenta che gli enti locali possono costituire o acquisire partecipazioni societarie nell’ambito della cornice definita dal TUSP, previo invio dell’atto deliberativo a questa Corte per l’esercizio delle funzioni ex art. 5, comma 3, del TUSP. Allo scopo, gli enti possono ricorrere ai tipi individuati dall’art. 2, comma 1, lett. l. del TUSP, tra cui figura anche la società per azioni. Nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche  amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo il legislatore detta all’art. 21, intitolato “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali”, una specifica disciplina a tutela degli equilibri di finanza pubblica dell’Ente, mediante la costituzione di un apposito accantonamento (i.e., il fondo perdite partecipate).

 

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PA digitale 2026: nuovi Avvisi PNRR per 90 mln di euro dedicati alla digitalizzazione delle PA locali

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri prosegue con forza il percorso per sostenere la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni locali, stanziando altri 90 milioni di euro per nuovi Avvisi PNRR. Il Dipartimento stanzia ulteriori 50 milioni di euro per favorire l’adesione a SEND, la piattaforma finanziata dal PNRR per la digitalizzazione delle notifiche a valore legale.

Prosegue poi il consolidamento di due servizi diventati cardine nel processo di digitalizzazione delle PA locali. All’app IO, punto unico di accesso per interagire in modo semplice e sicuri con tutti i servizi pubblici sul territorio, vengono destinati altri 30 milioni di euro, con un nuovo Avviso pubblico per i Comuni.

Infine, al sistema di pagamento pagoPA, sono dedicati 10 milioni di euro. Beneficiarie dell’Avviso in questione diverse tipologie di PA: Regioni e Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM.

 

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ARAN: sottoscritto contratto l’Accordo d´integrazione dell´ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale del comparto Funzioni Locali

L’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali del comparto Funzioni Locali hanno sottoscritto in via definitiva il 6 maggio 2024 l’Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali in applicazione di quanto disposto all’art.2 del citato ACNQ.

L’accordo sostituisce il precedente Accordo del 22 ottobre 1998 a seguito delle disposizioni del nuovo ACNQ in materia di RSU.

 

 

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Ministero interno: oltre 600 milioni ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana e la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

La direzione per la finanza locale del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale ha completato l’erogazione a favore degli enti beneficiari, di oltre 600 milioni di euro, a titolo di contributo per progetti di rigenerazione urbana, medie e piccole opere, interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.

In particolare, sulla scorta delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto PNRR quater è stato disposto il pagamento di una somma pari a € 459.127.501,30 a titolo di ulteriore acconto, nella misura del 20%, per 452 comuni che hanno avviato progetti di rigenerazione urbana, per i quali risulta già intervenuta l’aggiudicazione dei lavori.

«Un segnale concreto dell’impegno del Governo e del Viminale per sostenere quegli interventi di riqualificazione urbanistica, di recupero delle aree e dei siti degradati, che hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità e decoro delle nostre città e giocano un ruolo fondamentale per contrastare i fattori di marginalità e di esclusione sociale, prevenire i fenomeni criminali e promuovere la cultura della legalità. Progetti che assumono pertanto una grande importanza anche nell’ambito delle politiche della sicurezza. Una città è vitale se è sicura, se i suoi luoghi sono salvaguardati e tutelati, se i suoi cittadini si sentono protetti. È questa la strada da percorrere per affermare più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile» ha dichiarato il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi.

Sono stati, inoltre, erogati contributi:

  • per € 11.159.058,55, a titolo di acconto o relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati, in favore di 137 enti per gli investimenti in progetti di medie opere;
  • per € 109.074.930,09, a titolo di acconto o per il saldo degli interventi, nei confronti di 4544 enti per gli investimenti in progetti di piccole opere;
  • per € 1.603.811,80, relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati, a favore di 3 enti per progetti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
  • per € 21.764.514,01, a titolo di acconto o saldo degli interventi, nei confronti di 2586 enti per progetti di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.

 

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Stabilizzazione LSU: erogazione contributo annualità 2024 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti

Il Ministero del Lavoro e della Politiche sociali informa che sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti​, indicati nell’elenco n.3, i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2024, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili. L’importo totale erogato, pari a € 2.148.976,22 riguarda i Comuni delle seguenti regioni: Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

A decorrere dal 2008, ogni anno, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti – che sono stati ammessi a finanziamento con appositi provvedimenti della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – è erogato un incentivo annuo per ogni lavoratore socialmente utile della platea storica a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e, limitatamente al territorio della Regione Calabria, anche per ogni lavoratore di pubblica utilità, stabilizzato attraverso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

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