Decreto PNRR-quater, nota sintetica dell’Anci sui contenuti della legge 29 aprile 2024 n.56

Anci ha pubblicato una nota sintetica sulla legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il provvedimento prevede l’incremento del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EUItalia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) per un ammontare pari a 9,42 miliardi
di euro, di cui:
– 2.911 milioni di euro per l’anno 2024;
– 3.973 milioni di euro per l’anno 2025;
– 2.536 milioni di euro per l’anno 2026.
Inoltre, per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi, di cui 684 milioni di euro per l’anno 2024, 785 milioni di euro per l’anno 2025, 765 milioni di euro per l’anno 2026, 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, 400 milioni di euro per l’anno 2028 e 260 milioni di euro per l’anno 2029.

A tutti i progetti che non sono più finanziati con risorse PNRR:

  • continuino ad applicarsi le norme di semplificazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, purché i relativi bandi ed avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del DL 19/2024, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte;
  • entro il limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza impatti finanziari per la finanza pubblica – si applicano le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi e semplificazione dei procedimenti amministrativi e contabili contenute nel d.l. 77/2021, d.l. 80/2021, d.l. 13/2023 nonché tutte le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

Si stabilisce inoltre che per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi che fuoriescono dal PNRR, le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico REGIS. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR (piccole e medie opere), le Amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l’utilizzo del sistema REGIS.

Per assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione di tutte le opere PNRR e assunti dalle Città metropolitane, dalle province e dai Comuni in qualità di soggetti attuatori, è previsto che con DPCM, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all’intervento da realizzare, possano essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri speciali commissariali previsti dall’articolo 7 – ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in legge 41/2020 e già previsti per gli interventi di edilizia scolastica. Vengono altresì estese, a tutti gli investimenti PNRR anche le altre disposizioni di semplificazione previste solo per l’edilizia scolastica di cui all’art. 24 del d.l. 13/2023, come convertito dalla L. 41/2023.

Per gli interventi riferiti alle “piccole opere” vengono meno gli obblighi di rispetto delle regole del PNRR quanto a tipologia delle opere ed alimentazione in itinere del sistema REGIS, fermo restando l’obbligo di inserimento dei CUP oggetto dei contributi 2020-2024 entro il 30 aprile pv. L’obbligo di “iniziare l’esecuzione” dei lavori viene ora riferito all’aggiudicazione dei lavori entro lo stesso termine del 15 settembre dell’anno di assegnazione del contributo. Il termine per la conclusione dei lavori connessi con i contributi 2020-2024 è unificato al 31 dicembre 2025, mentre le economie restano utilizzabili dall’ente attuatore per investimenti con le stesse finalità, purché impegnate entro i sei mesi successivi al collaudo o alla regolare esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi, si ritorna alle modalità originarie: il 50% alla verifica  dell’aggiudicazione e il restante 50% all’avvenuto collaudo, sempre sulla base dei dati registrati in REGIS. Anche in questo caso, la mancata alimentazione del sistema REGIS comporta la revoca del contributo e l’adempimento sostituisce l’obbligo di rendicontazione ex art. 158 TUEL.

Si modifica anche la disciplina degli interventi riferiti alle “medie opere” laddove si prevede:
– l’abolizione dei riferimenti all’inclusione dell’intervento tra quelli relativi al PNRR, pur confermando il termine del 31 marzo 2026 per la conclusione dei lavori connessi alle assegnazioni 2021-25 (tutte già effettuate, anche per scorrimento di graduatorie);
– la conferma dell’obbligo di alimentazione del sistema REGIS almeno “entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione dell’opera”, pena la restituzione
del contributo erogato. La rendicontazione su REGIS esclude l’obbligo di cui all’art. 158 TUEL;
– che la scansione dei pagamenti sia riformulata, confermando l’acconto del 20% all’assegnazione e introducendo un’erogazione del 10% alla verifica dell’aggiudicazione e riservando il 60% in base agli stati di avanzamento (giustificativi di spesa), senza specificazione di quote ulteriormente predeterminata;
– che il 10% finale siae erogato a seguito del collaudo o della regolare esecuzione dell’opera;
– che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione dell’opera, confluiscano nelle economie di progetto che sono incamerate dal bilancio dello Stato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Richiesta convocazione consiglio comunale straordinario: i chiarimenti ministeriali

Una questione rientra nella competenza del consiglio comunale quando riferisce ad atti fondamentali espressamente elencati dal c. 2 art.42 TUEL o quando rientri nelle funzioni d’indirizzo e controllo politico-amministrativo di cui al c.1, con la possibilità che la trattazione non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di parere da parte di una Prefettura in merito alla convocazione di un consiglio comunale straordinario ex art.39 del TUEL.

Nel caso di specie, quattro consiglieri del consiglio comunale hanno chiesto la convocazione del consiglio comunale straordinario ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 e dell’articolo 17, comma 5, dello statuto comunale. In particolare, i consiglieri hanno richiesto la convocazione del consiglio per discutere argomenti ritenuti di particolare gravità e segnalati in un esposto presentato da un dipendente del Comune sospeso dal servizio. Il Presidente del consiglio ha respinto la richiesta dei consiglieri in quanto avente come oggetto di discussione procedimenti di carattere gestionale e, quindi, non di competenza del consiglio comunale.

Nel merito, il Ministero ha evidenziato che – in relazione ai motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea – al Presidente del consiglio spetta la sola verifica formale che la richiesta provenga da parte di un quinto dei consiglieri (o dal sindaco) non potendo comunque sindacarne l’oggetto. In tal senso, la giurisprudenza in materia si è espressa con orientamento costante affermando che spetta solo al consiglio la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno.

Una determinata questione rientra nella competenza del consiglio comunale quando:

  • fa riferimento agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’articolo 42 del TUEL;
  • rientri nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale.

Nel caso in esame, la convocazione del consiglio straordinario è stata chiesta ai sensi dell’art.3 9, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 e dell’art.17, comma 5, dello statuto. L’art. 17 comma 5 dello statuto, rubricato “Il Consiglio Comunale”, riproduce in sostanza il contenuto dell’art.39, comma 2, del TUEL in quanto dispone “Il consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno. Qualora lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l’Ufficio di Segreteria ed a inserire nell’ordine del giorno l’esame delle questioni richieste”.

Il quadro delineato consente di ritenere che la questione debba essere portata all’attenzione del consiglio in quanto spetta solo a tale organo, nella sua totalità, valutare l’ammissibilità degli argomenti da trattare, nell’ambito delle prerogative ad esso riconosciute dalla legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

Caro prezzi, in G.U. decreto MEF su assegnazione e revoche FOI

È stato pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2024 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2024, recante “Fondo opere indifferibili. Procedura ordinaria, secondo semestre. Assegnazione definitiva nonché revoche degli interventi per i quali non è stato riscontrato il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2023”. Il provvedimento fa riferimento all’assegnazione procedura ordinaria II semestre 2023 e revoca di interventi per i quali non è stato riscontrato il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2023, nell’ambito del Fondo opere indifferibili, istituito presso il MEF in seguito all’aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici.

In attuazione dell’art. 1, comma 369, legge 29 dicembre 2022, n.  197, e dell’art. 7, comma 3, decreto-legge n. 131/2023, sono approvati i seguenti allegati:

  • L’allegato 1, contiene l’elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 3 al decreto RGS n. 195/2023, per i quali è stato riscontrato il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro i termini di legge e per i quali si procede all’assegnazione definitiva delle risorse.
  • L’allegato 2, contiene l’elenco degli interventi già ricompresi nell’Allegato 2 al decreto RGS n. 195/2023, implementato di complessivi 8 interventi di titolarità del MIT e del Ministero della salute, per i quali si procede all’assegnazione definitiva delle risorse.
  • L’allegato 3, reca l’elenco degli interventi, ricompresi nell’Allegato 2 decreto RGS n. 220/2023, per i quali è stato riscontrato il requisito dell’avvio della procedura di affidamento nel periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023, e per i quali si procede all’assegnazione definitiva delle risorse.
  • L’allegato 4, contiene l’elenco degli interventi, ricompresi nei menzionati decreti RGS n. 195/2023 e 220/2023, per i quali non è stato riscontrato il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro i termini di legge. Pertanto per l’effetto, si rendono liberi complessivi euro 682.596.847,83 (di cui euro 402.071.646,95 per interventi a valere sul PNRR e per euro 280.525.200,88 relativamente ad altri ambiti).
  • L’allegato 5, riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per Amministrazioni statali istanti.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella G.U. del decreto la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei
singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l’indicazione delle risorse della richiamata validazione (assegnazione definitiva – allegati da 1 a 3). Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

 

La redazione PERK SOLUTION