Le ipotesi di incompatibilità, previste per i revisori, sono riferibili anche ai collaboratori nominati ai sensi dell’art. 239, comma 4 TUEL

Il Ministero dell’interno, in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per il coadiutore dell’organo di revisione di un ente locale di essere contemporaneamente nominato componente del nucleo di valutazione dello stesso ente, ha evidenziato che le ipotesi di incompatibilità, previste per i revisori dall’articolo 236 del TUEL, sono riferibili anche ai collaboratori nominati ai sensi dell’articolo 239, comma 4.

L’articolo 239, comma 4, del TULE stabilisce che “L’organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di revisione.” L’articolo 236, comma 3, che disciplina le ipotesi di incompatibilità dei revisori, specifica che “i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. Ne consegue che il revisore non può svolgere anche la funzione di componente del nucleo di valutazione nel medesimo ente locale.

A tal riguardo, l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali con atto del 12 marzo 2018, ha fornito opportune indicazioni utili a superare le incertezze che derivano dalla lacunosa disciplina del testo unico 267 del TUEL, in merito al ruolo ed alle funzioni dei collaboratori dell’organo di revisione contabile, con particolare riferimento alla necessità di valorizzarne la figura e di fissare le modalità di attivazione e gestione di tali rapporti. In tale atto è stata ribadita la necessità, anche per la nomina del collaboratore, di rispettare attentamente le norme sull’incompatibilità ed inconferibilità di cui al predetto articolo 236. Viene, inoltre, suggerito che nell’atto di affidamento dell’incarico, per precisa statuizione, debba essere contemplata la revoca dell’incarico per la sopravvenienza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui al D.lgs 39 del 2013 e all’articolo 236.

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato: Stop alle proroghe delle concessioni balneari

Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n.3940/2024, intervenendo sulla questione inerente una concessione balneare, ha stabilito che la proroga delle concessioni balneari è illegittima e che si deve dare corso alla procedura di gare per assegnare la concessioni in un contesto realmente concorrenziale. La Sezione ha evidenziato che la proroga disposta dalla l. n. 118 del 2022, al pari di quelle disposte dal legislatore precedentemente e successivamente  come quella di cui alla l. n. 14 del 2023), è l’effetto della voluntas legis consacrata in quella che è, a tutti gli effetti (al di là del suo automatismo o semiautomatismo), una legge-provvedimento, perché, come ha chiarito l’Adunanza plenaria nella sentenza n. 17 del 9 novembre 2021 proprio con riferimento alle concessioni balneari, se una legge proroga la durata di un provvedimento amministrativo, quel contenuto continua ad essere vigente in forza e per effetto della legge e, quindi, assurge necessariamente a fonte regolatrice del rapporto rispetto al quale l’atto amministrativo che (eventualmente) intervenga ha natura meramente ricognitiva dell’effetto prodotto dalla norma legislativa di rango primario, sicché non è necessario che intervenga un atto ricognitivo della proroga stabilita ex lege dal legislatore in questa materia, anche con l’art. 3 della l. n. 118 del 2022.

Anche volendo ammettere che la proroga di cui all’art. 3 non sia più automatica, come quella disposta dalla l. n. 145 del 2018, e che l’assenza di nuovi
provvedimenti attuativi della l. n. 118 del 2022 manterrebbe vivo l’interesse dell’appellante ad ottenere, anche ad eventuali fini risarcitori, l’annullamento degli atti impugnati in prime cure per la riduzione dell’originaria durata della concessione sulla base di quanto previsto dall’allora vigente art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018, infatti, l’effetto che discenderebbe dalla procedibilità, in ipotesi, del ricorso, non sarebbe la reviviscenza dell’originario – e illegittimo – regime di durata temporale delle concessioni previsto dalla l. n. 145 del 2018, bensì – proprio dando applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE, 20 aprile 2023, in causa C348/22 e a tutta la giurisprudenza europea precedente – quello opposto, sancito dalla Corte, di dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale (v., per una fattispecie analoga regolata dal d.l. n. 400 del 1993, anche Cons. St., sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9493).

Secondo la Sezione, la circostanza che l’odierna appellante, dopo la vendita forzata, si sia resa acquirente del complesso aziendale di cui fa parte lo stabilimento balneare non comporta un automatica assegnazione della precedente concessione: tale circostanza, infatti, non giustifica una deroga all’applicazione dei principî sanciti dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 17 del 9 novembre 2021, in quanto è evidente che l’acquisizione del complesso aziendale nell’asta pubblica di una procedura esecutiva non costituisce certo quella procedura competitiva trasparente che ha ad oggetto, sul piano pubblicistico, la sola assegnazione della concessione ad eque condizioni di mercato e soprattutto, quando pure infine determini, con l’autorizzazione del Comune ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. nav., il subingresso dell’aggiudicatario dei beni subastati nella concessione, non comporta certo de iure il prolungamento dell’originario rapporto concessorio, con un’eccezione rispetto ai principî sanciti dalla Corte di Giustizia; comunque, anche in ipotesi di autorizzazione al subingresso, non determina certo un prolungamento automatico dell’originaria concessione, né l’effetto di far rivivere la pregressa disciplina del 2018, palesemente contraria ai principi del diritto unionale e, come tale, disapplicabile non solo dai giudici nazionali, ma anche dalle stesse pubbliche amministrazioni, non ultime quelle comunali, come ha a chiare lettere precisato l’Adunanza plenaria nella sentenza n. 17 del 2021.

 

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Dichiarazione IMU: modelli e istruzioni

E’ stato emanato il Decreto 24 aprile 2024 del Ministero dell’economia e delle finanze concernente l’approvazione “Dichiarazione IMU/IMPi” di cui all’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, nonché della “Dichiarazione IMU ENC” di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019.

La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata, a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 dai soggetti passivi, di cui all’articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019 – ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 759, lettera g), vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) – in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata nei casi individuati nelle istruzioni allegate al presente decreto. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l’esenzione per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche allorché cessa il diritto all’esenzione.

La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

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