TARI: approvato emendamento che differisce al 30 giugno termine di approvazione dei PEF, tariffe e regolamenti e clausola di salvaguardia

La commissione Finanze del Senato ha approvato due emendamenti, alla legge di conversione del cosiddetto decreto Superbonus (D.L n. 39 del 29 marzo 2024) voluti dall’Anci e relativi al differimento al 30 giugno 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, del termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

L’emendamento salvaguardia l’efficacia delle stesse delibere di approvazione Tari che dovessero essere approvate dal giorno dopo la scadenza (1 maggio), fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione. L’estensione del termine consentirà quindi ai Comuni di avere più tempo per elaborare le nuove tariffe relative alla Tari per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva: chiarimenti ministeriali

La Direzione Centrale della Finanza Locale, facendo seguito al Comunicato n.3 del 18 aprile 2024, rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n.98 del 27 aprile 2024, l’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 17 aprile 2024. di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2024, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2024, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 300.000.000,00 per l’anno 2024, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n.1 alla posizione n.1.494 della stessa graduatoria.

Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dal 27 aprile 2024, data di pubblicazione del suddetto avviso nella G.U.R.I.

Di seguito alla verifica dell’avvenuta stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” – B.D.A.P. – con appositi provvedimenti collettivi a cadenza mensile, a decorrere dal quarto mese successivo alla data del 27 aprile 2024, il Ministero dell’interno provvederà ad erogare la prima quota di risorse pari all’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP.

In caso di mancato rispetto dell’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, il contributo stesso deve intendersi implicitamente revocato e non si darà corso ad alcuna erogazione.

 

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La funzione di Comandante dei Vigili Urbani può essere assunta soltanto da personale dei “ruoli” della stessa polizia locale

La funzione di Comandante dei Vigili Urbani può essere assunta soltanto da personale dei “ruoli” della stessa polizia locale. Ciò è espressamente previsto dalla legge regionale n. 42 del 2013 Regione Abruzzo. La ratio di tale scelta legislativa risiede nel fatto che il personale dei ruoli della PM viene originariamente reclutato con certi criteri e secondo determinati profili professionali e formativi, tali da poter svolgere funzioni di polizia giudiziaria, di  sicurezza pubblica e stradale (mansioni di una certa delicatezza che non sono abilitati a svolgere funzionari e dirigenti di altri settori “ordinari” dell’ente). Del resto, in caso di assenza o impedimento del comandante possono sopperire solo il vice comandante oppure, in assenza anche di quest’ultimo, il personale comunque del Corpo o Servizio di polizia locale (cfr. art. 5, comma 5, della citata legge regionale n. 42 del 2013).

Né potrebbe valere quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, comma 221, il quale prevede in particolare al secondo periodo che: “Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale”. Dunque i dirigenti della PM e dell’avvocatura comunale possono eccezionalmente assumere la direzione di uffici ordinari dell’ente ma non anche il contrario (ossia dirigenti esterni alla PM non possono diventare comandanti della stessa). Depone in tal senso, innanzitutto, la formulazione letterale della disposizione secondo cui può essere attribuito il “conferimento degli incarichi dirigenziali” ma non anche il ruolo di avvocato dell’ente oppure di comandante della polizia locale; Sul piano logico e sistematico, la ragione giustificatrice alla base di tale “divieto di inversione” (dirigenti di struttura oppure anche della avvocatura che assumano incarico di comandante della polizia locale) risiede pur sempre nella constatazione che i medesimi – al netto di ogni caso particolare – non sono in via generale stati formati e reclutati per assumere e svolgere determinate specifiche funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale.

In altre parole la richiamata disposizione ha consistenza di norma derogatoria ed eccezionale, rispetto alla ordinaria assegnazione delle funzioni dirigenziali (a seguito di procedura pubblicistica e comunque a dirigenti appartenenti ai relativi ruoli dell’amministrazione), e dunque di stretta interpretazione. Interpretazione che, per le ragioni sopra esposte, va intesa in chiave soltanto unidirezionale (dirigenti avvocatura e della polizia locale che assumono temporaneamente funzioni dirigenziali ordinarie) e non bidirezionale (dirigenti amministrativi e della polizia locale che assumono funzioni di avvocato dell’ente oppure dirigenti amministravi e della avvocatura che assumono le funzioni di comandante della Polizia Locale), e ciò proprio per la specificità sopra ricordata delle funzioni riservate a tali peculiari organi della PA (avvocatura e polizia locale). È quanto evidenziato dal Consiglio di stato, con la sentenza n. . 2518/2024.

 

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