ARERA, raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti

Con la deliberazione 41/2024/R/rif, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani con riferimento sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche.
Al fine di procedere a raccogliere le informazioni e i primi elementi di valutazione utili per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari, è in fase di finalizzazione la raccolta dati di prossima apertura “Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti”, con distinto riferimento sia all’anno 2022 sia all’anno 2023, rivolta ai gestori che svolgono, alla data di apertura della raccolta, l’attività di “gestione tariffe e rapporto con gli utenti” del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare, l’Autorità intende raccogliere, in modalità standardizzata, informazioni in merito ai seguenti principali elementi con riferimento a ciascun ambito tariffario: i. il regime di prelievo applicato; ii. i criteri di ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche; iii. il valore puntuale dei parametri necessari per la determinazione della tariffa applicata ai sensi del d.P.R. n. 158/99; iv. le soluzioni eventualmente adottate di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti, nonché le modalità di identificazione dell’utenza per l’attribuzione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti; v. le caratteristiche dell’articolazione dei corrispettivi in caso di adozione di tariffazione puntuale.

Al fine di poter disporre di una base informativa completa e coerente, la trasmissione delle informazioni richieste avverrà esclusivamente tramite raccolta on line su sistema telematico basato sulla compilazione di maschere web, a cui i gestori potranno accedere solo previo accreditamento all’Anagrafica Operatori e previa compilazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF), mentre non saranno ammissibili dati forniti su supporti differenti.
Allo scopo di agevolare la raccolta delle informazioni richieste, viene comunque reso disponibile, in anticipo rispetto alla data di effettiva apertura della piattaforma, un template in formato excel esemplificativo del set di dati che dovranno essere successivamente forniti all’Autorità tramite compilazione on line, insieme allo schema tipo di Relazione di accompagnamento (facoltativa):

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione fondo incremento indennità amministratori 2022: riapertura portale fino al 15 maggio 2024

Il Ministero dell’Interno comunica che, per aderire alle richieste formulate da diversi comuni ancora inadempienti o che hanno la necessità di modificare il certificato già presentato circa l’utilizzo del contributo per incremento indennità degli amministratori locali anno 2022, si è provveduto a riaprire la procedura telematica, che sarà utilizzabile anche per integrare o modificare i dati già inseriti.

Viene ricordato, a tal fine:

  • che l’integrazione o la modifica del certificato deve avvenire con l’annullamento e la sostituzione del vecchio certificato con il nuovo;
  • che il certificato va compilato a cura del RSF con l’indicazione degli importi del contributo effettivamente utilizzati;
  • che negli appositi spazi presenti al passo 2 della certificazione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi delle quietanze di tesoreria. L’inserimento di un importo non corrispondente all’ammontare della somma da quietanzare comporta la segnalazione di un errore che però non preclude la possibilità di concludere la procedura;
  • nel caso in cui la somma da riversare sia uguale a zero non viene richiesto l’inserimento degli estremi della quietanza;
  • in caso di mancata trasmissione del certificato non sarà possibile procedere all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023.

La procedura per l’acquisizione dei certificati sarà fruibile inderogabilmente fino al 15 maggio 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assegnazione fondo di 300 mln di euro per spesa di progettazione per interventi di messa in sicurezza

È stato adottato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 17 aprile 2024, diffuso sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2024, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2024, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 300.000.000,00 per l’anno 2024, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n.1 alla posizione n.1.494 della stessa graduatoria. Non è consentito apportare variazioni agli elementi inseriti nelle richieste di finanziamento.

Ciascun ente individuato quale beneficiario di uno o più contributi per uno o più CUP, pena la perdita del contributo assegnato, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante della stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione del singolo CUP oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 17 aprile 2024.

La verifica dell’adempimento è effettuata attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati in modo automatico come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA’ PROGETTUALE anno 2024»

Al suddetto adempimento segue, secondo i necessari tempi tecnici, l’erogazione dell’acconto dell’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP, mentre il saldo, fino a concorrenza di quanto effettivamente speso ed entro il limite del contributo assegnato, sarà erogato all’effettiva conclusione dell’attività di progettazione, verificata anch’essa attraverso il suddetto sistema di monitoraggio.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti inviando una richiesta a fondoprogettazione.fl@interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte costituzionale: l’imu non va pagata se si è denunciata penalmente l’occupazione abusiva dell’immobile

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria Corte di cassazione per violazione degli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU, per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata in quanto per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente verrebbe a mancare il presupposto dell’imposta, ossia l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.

Secondo la Corte costituzionale, è innegabile che nelle ipotesi in cui un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario il quale si sia anche occupato di denunciare tempestivamente l’accaduto in sede penale, difetti, in relazione all’immobile occupato abusivamente, la capacità contributiva in capo a chi abbia subito impotente la suddetta occupazione, cosicché «si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza» (sentenze n. 10 del 2023 e 120 del 2020).

Del resto il legislatore è già intervenuto in questo senso con l’art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, stabilendo che «Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale»: la Corte costituzionale, con la presente sentenza, è come se avesse esteso retroattivamente la portata di tale norma.

 

La redazione PERK SOLUTION