Utilizzo dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2023

Con Comunicato dell’8 aprile 2024, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 marzo 2024, con il relativo allegato A, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2024 al n.1020, recante: «Utilizzo dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2023, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto», previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2023, recante «Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2023», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.156 del 6 luglio 2023 – Supplemento ordinario n. 24.

L’articolo 6 del DPCM 13.06.2023 ha disposto, come noto, un accantonamento di 7 milioni di euro, a valere sulla dotazione complessiva del Fondo di
solidarietà comunale per l’anno 2023, destinato ad eventuali conguagli ai singoli comuni. A favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata l’esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2023, si provvede all’attribuzione, a titolo di conguaglio, di ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro 3.540.258,87, nelle misure indicate pro-quota nell’allegato A).

Esaurita l’esigenza di ulteriori rettifiche per conguagli ai singoli comuni, il rimanente ammontare dell’accantonamento di cui all’articolo 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2023, pari ad euro 3.459.741,13 è destinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’incremento dei contributi straordinari previsti dall’articolo 15, comma 3, del TUEL.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accordo ANCI, UPI E ABI per sospensione pagamento quota capitale mutui Enti locali

È stato sottoscritto accordo quadro tra ANCI, UPI e ABI per sospensione pagamento quota capitale 2024 sulla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui degli Enti locali, con l’obiettivo di continuare a sostenere gli Enti locali in considerazione delle difficoltà generate dall’aumento dei costi energetici.

L’intesa definisce le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti possono procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere, in scadenza dal 9 aprile 2024, data di sottoscrizione dell’Accordo, fino al 31 dicembre 2024 incluso. L’accordo determina inoltre  l’estensione di dodici mesi del piano di ammortamento. Per quanto riguarda, invece, gli interessi sul capitale sospeso, questi vanno corrisposti alle scadenze originarie.

Secondo quanto previsto dall’Accordo ABI-ANCI-UPI, i finanziamenti oggetto di sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
  • essere intestati agli Enti locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
  • il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
  • non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
  • devono essere in corso di ammortamento;
  • non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

Al momento di presentazione della domanda, gli Enti non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento per fenomeni di infiltrazione mafiosa o similare. Sono inoltre esclusi dalla misura gli Enti morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato al momento della presentazione della domanda.

Le domande di sospensione devono pervenire alle banche aderenti entro il 10 maggio 2024. Resta comunque ferma la possibilità per la banca aderente di offrire, nella propria autonomia, condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, fermi restando i limiti disposti dal quadro normativo-regolamentare di riferimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, modifiche ai documenti di gara: Occorre ripubblicare gli atti e riaprire i termini di partecipazione

ANAC, con il parere di precontenzioso n. 147 del 20 marzo 2024, intervenendo in merito ad una procedura negoziata senza bando per l’affidamento da parte della Scuola Superiore Meridionale dell’ideazione di una campagna pubblicitaria con produzione audio-visiva social, ha rilevato che in caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o da modificare l’esito della gara, la stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione.

L’Autorità, con delibera n. 5 dell’11 gennaio 2023, sebbene relativa alla normativa previgente ma ancora attuale rispetto al nuovo quadro normativo di cui al d.lgs. n. 36/2023, ha precisato che: «in presenza di modifiche significative ai documenti di gara l’art. 79, comma 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le Stazioni appaltanti di prorogare i termini per la ricezione delle offerte, in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. Le modifiche «sostanziali» sono quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara in modo tale da determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati all’affidamento dell’appalto. […] In presenza di modifiche sostanziali, opera il cd. principio del ‘‘contrarius actus’’, in forza del quale dette modifiche devono avvenire con le stesse forme di pubblicità osservate in precedenza dalla Stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara. Peraltro, la giurisprudenza richiede, ai fini della legittimità della procedura, una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, non essendo sufficiente una mera proroga del termine originario, al fine di evitare discriminazioni partecipative e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure concorsuali consistente nella tutela della par condicio. La riapertura dei termini va intesa non solo come slittamento del termine per la presentazione delle offerte ma anche come automatica riapertura degli altri termini eventualmente previsti dalla lex specialis (es. il termine per effettuare il sopralluogo)» (cfr. Tar Veneto n. 940/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata; ANAC. Delibera n. 5 dell’11 gennaio 2023);

Inoltre, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire integrazione o rettifica della lex specialis di gara. I chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost.

Nel caso di specie, l’Autorità ha ritenuto “conseguentemente che la proposta di aggiudicazione disposta sulla base della formula emendata dai chiarimenti non sia legittima e che la stazione appaltante, con riferimento alla gara in essere e alla lex specialis pubblicata, sia tenuta all’applicazione della formula di aggiudicazione indicata dal capitolato; diversamente, qualora ritenga tale formula non coerente con le proprie esigenze e con il soddisfacimento dell’interesse pubblico all’individuazione del miglior offerente, è tenuta all’annullamento della procedura e alla indizione di una nuova gara”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: Avvio attività per l’adeguamento principi contabili al d.lgs. n. 36/2023 “Codice contratti pubblici”

La Commissione Arconet, nella seduta del 6 marzo u.s. ha avviato l’esame delle proposte di modifica dei principi applicati della programmazione (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) e della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011).

Il primo argomento esaminato dalla Commissione Arconet riguarda la relazione del Programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere  soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato (art. 175 del Codice dei contratti) rispetto agli altri documenti di programmazione dell’ente. In particolare, con riferimento ai PPP, si pone la questione della conciliazione e della propedeuticità tra il Programma triennale delle esigenze, il Programma triennale dei lavori pubblici contenuto nel DUP. Dopo ampio dibattito, la Commissione conclude che il Programma triennale delle esigenze rappresenta lo strumento propedeutico e necessario per le valutazioni delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato e che, nell’ambito del DUP, il Programma triennale dei lavori pubblici può limitarsi a dare atto dell’adozione del Programma triennale delle esigenze pubbliche.

Vengono poi illustrate le altre proposte di aggiornamento dei principi contabili, dedicando una particolare attenzione alle modalità di contabilizzazione degli  incentivi tecnici, e alla previsione del “giro contabile” già contemplato dai principi contabili vigenti. In assenza di possibilità alternative che consentano di registrare gli incentivi tecnici sia negli “stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti” (art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023), sia negli stanziamenti riguardanti la spesa di personale, la Commissione Arconet condivide la scelta di conservare il cd. “giro contabile”. Al riguardo si sottolinea che gli enti hanno da tempo accolto la logica e operano già in questo modo. Seguono ulteriori approfondimenti diretti a rendere più chiara l’espressione lessicale dei principi contabili al fine di renderli più comprensibile agli enti, con riferimento alla spesa di personale e agli accordi quadro.

Da ultimo si affronta la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, nel caso delle spese non ancora impegnate, a seguito dell’innalzamento della soglia per l‘affidamento diretto, considerato anche il venir meno del divieto dell’appalto integrato nel nuovo codice dei contratti pubblici. I componenti della Commissione, pur condividendo la proposta di non prevedere l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato per importi minori della soglia minima di 150.000 euro, riconoscono che l’innalzamento della soglia minima potrebbe rappresentare una criticità per i comuni di piccole dimensioni. La Commissione concorda sulla necessità di approfondire le implicazioni derivanti dall’innalzamento della soglia per i piccoli comuni, consapevole dell’assenza di un fondamento normativo per l’estensione della eccezione e dell’indebolimento che l’eccezione determina per il principio della competenza finanziaria potenziata. Il primo esame della proposta di adeguamento dei principi contabili al nuovo codice dei contratti termina con l’impegno ad un’attenta riflessione dei punti critici emersi nel corso del dibattito.

 

La redazione PERK SOLUTION