Pubblicati gli avvisi di Sport e Salute e di ICS: “Sport di tutti” e “Missione Comune 2024”

Anci informa che sono stati pubblicati gli Avvisi Pubblici SPORT DI TUTTI – Parchi – Edizione 2024 e SPORT DI TUTTI – Parchi 4-14 e Sport Missione Comune 2024.
Sul sito di Sport e Salute sono disponibili gli avvisi pubblici SPORT DI TUTTI – Parchi – Edizione 2024 e SPORT DI TUTTI – Parchi 4-14.
La piattaforma per la presentazione delle candidature sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del giorno 7 maggio e fino alle ore 12:00 del giorno 11 giugno 2024.

SPORT DI TUTTI – Parchi – Edizione 2024 rappresenta la prosecuzione del progetto SPORT DI TUTTI – Parchi – Edizione 2023, evoluzione del progetto Sport nei Parchi nato nel 2020 dalla collaborazione tra Sport e salute S.p.A. e Anci, con l’obiettivo di realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici e/o spiagge, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero, in cofinanziamento con i Comuni.
SPORT DI TUTTI – Parchi 4-14 ha l’obiettivo di installare nuove aree attrezzate all’aperto per lo svolgimento di attività ludico motorie e sportive destinate a bambini e ragazzi da 4 ai 14 anni, all’interno di aree verdi pubbliche, in cofinanziamento con i Comuni.

Mentre, sul sito dell’istituto per il Credito Sportivo al link https://www.creditosportivo.it/enti-territoriali è stato pubblicato il Bando “Missione Comune 2024”.
Le domande di contributo devono essere presentate tramite portale dedicatohttps://www.creditosportivo.it/portale-clienti-ics-bandi/a partire dalle ore 12.00 del 10/04/2024 e non oltre le ore 23.59 del 30/9/2024.

Sport Missione Comune 2024 rivolto a Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città Metropolitane, riguarda la concessione di mutui a tasso zero o agevolato ed è finalizzato a sostenere la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva anche connessi al PNRR. Le istanze usufruiranno dell’abbattimento totale degli interessi fino a 10 anni, ad eccezione degli interventi prioritari, che potranno usufruire dell’abbattimento totale degli interessi fino a 15 anni. I progetti ammessi a contributo dovranno essere muniti del parere favorevole del CONI.

Sarà inoltre, organizzato congiuntamente con Sport e Salute e ICS, un webinar per illustrare gli avvisi e per fornire ai Comuni le necessarie informazioni relativamente alle modalità di presentazione delle domande di adesione, agli interventi finanziabili e tutti gli altri aspetti operativi (Fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

Cdm: Riforma fiscale, razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall’IVA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA. Secondo quanto si legge dal comunicato del Governo, le nuove norme sono volte razionalizzare la disciplina dei singoli tributi; prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro; semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti; ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi; rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente.

1. Modifiche al Testo unico successioni e donazioni
Si inseriscono nel Testo unico sulle successioni e donazioni le aliquote e le franchigie della relativa imposta. Ai fini della base imponibile, in considerazione della più recente giurisprudenza, si esclude il “donatum” dalla perimetrazione del “relictum”, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie. Inoltre, si elimina nel testo normativo il riferimento all’istituto dell’affiliazione e si chiarisce che ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni sono considerati parenti in linea retta anche gli affilianti e gli affiliati.

Per quanto riguarda i trust e le liberalità d’uso, si stabilisce che:

  • l’imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust;
  • l’imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d’uso;
  • le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento;
  • il versamento dell’imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. L’imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.

Le norme intervengono anche in relazione ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare, prevedendo, in particolare, che in caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, il beneficio dell’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile) o vi sia un controllo già esistente. L’agevolazione resta subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Analoga previsione vale nel caso di trasferimento di azienda ovvero di trasferimento di altre quote sociali (società di persone).

In merito alle dichiarazioni di successione, si prevede una semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l’obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all’estero. Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, si supera il sistema vigente introducendo, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie), con previsione del successivo controlla di regolarità ed eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni, qualora emergesse una maggiore imposta principale. Le sanzioni saranno ridotte a un terzo se il contribuente pagherà le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.

In materia di donazioni sono apportate modifiche indotte da esigenze di mero coordinamento con la disciplina vigente e con la più recente giurisprudenza.

2. Modifiche al testo unico dell’imposta di registro
Si interviene per implementare le procedure di gestione telematica degli adempimenti. Inoltre, si prevedono interventi di razionalizzazione, quali:

  • per gli atti di trasferimento di azienda o rami di azienda, l’applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni (mobili e immobili) che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l’aliquota unica più elevata;
  • nelle divisioni ereditarie, al fine di stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione (eredi legittimi), ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione;
  • per i provvedimenti di condanna dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, l’Agenzia delle entrate procede alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese o del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. Con riferimento agli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, si prevede che l’Agenzia, dopo aver registrato il provvedimento, a prescindere dal pagamento dell’imposta, provveda direttamente alla riscossione dell’imposta di registro;
  • i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati vengono ricondotti alla categoria di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, per i quali si applicano l’imposta di registro con aliquota del 3 per cento e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro;
  • per i contratti preliminari si passa dalle aliquote differenziate a un’aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.

In merito alla liquidazione dell’imposta di registro, si prevede l’autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione e la liquidazione da parte dell’ufficio per gli atti giudiziari e per quelli per i quali è prevista la registrazione a debito. Anche per tale imposta è previsto un successivo controllo formale e, allorché dai controlli emerga una maggiore imposta principale, l’Ufficio notifica al contribuente un avviso di liquidazione, con sanzioni ridotte a un terzo se il contribuente paga le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso. Resta fermo il potere di rettifica del valore dichiarato e di liquidazione d’ufficio dell’imposta complementare.

3. Modifiche in materia di imposta di bollo
Per gli atti da registrare in termine fisso, si introduce una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 nel termine previsto per la registrazione dell’atto. Resta ferma la possibilità, per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, di continuare ad assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico. Si dispone l’accorpamento dell’imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari e si prevede che gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati ad imposta di bollo.

4. Tasse ipotecarie e tributi speciali
Si prevedono modifiche al tributo dovuto per la consultazione ipotecaria, con, tra l’altro, l’eliminazione della misura impositiva graduale legata al numero di formalità, l’introduzione delle voci di tariffa per i nuovi servizi dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’Anagrafe Immobiliare Integrata la riduzione degli importi delle ispezioni ipotecarie del 20% (anziché 10%) per le richieste effettuate in via telematica, l’estensione della gratuità delle operazioni inerenti al servizio ipotecario anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. Per i tributi speciali dovuti per i servizi resi dall’Agenzia è previsto il raggruppamento in un’unica tabella suddivisa in 3 voci, l’aggiornamento e la forfetizzazione degli importi dovuti, l’inserimento di ipotesi espresse di esenzione per i servizi erogati con modalità interamente automatizzata. Per i tributi speciali catastali è prevista la gratuità per le consultazioni della base informativa catastale per via telematica e l’eliminazione, nell’ambito della forfettizzazione dei tributi speciali catastali, delle misure impositive graduali legate al numero degli elementi oggetto di richiesta.

5. Procedure di accesso alla banca dati ipotecaria e catastale
L’accesso alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale sarà consentito a chiunque, sulla base delle indicazioni contenute in un provvedimento che sarà adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, si ampliato il novero dei soggetti che, per finalità di pubblico interesse o per lo svolgimento di funzioni ausiliarie in ambito giurisdizionale, possono accedere con modalità telematiche alle banche dati ipotecaria e catastale in esenzione da tributi ed oneri e si introduce un regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali.

6. Aggiornamento delle intestazioni catastali
Per migliorare le informazioni registrate nella banca dati del catasto, in caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento degli intestatari catastali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate in esenzione da tributi ed oneri sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria. Il soggetto che gode di un diritto di accrescimento deve comunicare questa informazione all’Agenzia tramite una domanda di voltura in regime di esenzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Misure di contenimento della spesa, la Circolare RGS

Con la circolare n. 16 del 9 aprile 2024 la RGS aggiorna la precedente circolare n. 29 del 3 novembre 2023 – “Enti ed organismi pubblici – Bilancio di previsione per l’esercizio 2024” -, in considerazione delle sopravvenute modifiche normative. Tenuto conto, in particolare, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) e di talune altre disposizioni normative di aggiornamento, fornisce ulteriori indicazioni e chiarificazioni al fine di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici.

La circolare contiene alcuni aggiornamenti relativi alle misure di contenimento della spesa (Scheda tematica A); indicazioni relative agli adempimenti concernenti il monitoraggio ai sensi dell’art. 11 del DPCM 23 agosto 2022, n. 143, recante il “Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici” (Scheda tematica B); richiami agli adempimenti ex art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti” (Scheda tematica C); puntuali aggiornamenti con riferimento al trattamento economico del personale (Scheda tematica D).

Viene aggiornato il quadro sinottico allegato alla circolare al fine di consentire una lettura sistematica delle vigenti misure di contenimento della finanza pubblica (Allegato 1 della circolare). In allegato vengono infine rese disponibili la scheda di monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato, debitamente aggiornata sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2 della circolare) nonché il Modulo per il monitoraggio dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici (Allegato 3 della circolare).

La circolare è rivolta principalmente alle Amministrazioni centrali ed agli enti ed organismi vigilati e solo indirettamente agli enti locali, costituendo, comunque, un utile strumento nell’adozione di criteri operativi volti alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché di integrare il quadro delle indicazioni per una corretta impostazione contabile del bilancio.

 

Allegati:
Circolare-del-9-aprile-2024-n-16
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Quadro sinottico 
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Scheda di monitoraggio
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Scheda di monitoraggio – Versione Excel
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Versamenti e modulo di monitoraggio compensi
Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 – Versamenti e modulo di monitoraggio compensi – Versione Excel

 

La redazione PERK SOLUTION