Nuova Circolare RGS in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

Con la nuova circolare del 5 aprile 2024, n. 15, la Ragioneria Generale dello Stato fornire chiarimenti ed indicazioni in merito ad alcuni profili applicativi della normativa vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento concernenti, in particolare, la definizione della natura commerciale o non commerciale delle transazioni, la possibilità di estendere i termini di pagamento, come previsto dall’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, l’adozione da parte delle amministrazioni dei piani relativi ai flussi di cassa, l’audit interno e le funzioni di controllo dei Ministeri.

In merito alla nozione di transazione commerciale, si chiarisce che la disciplina, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 si applica, dal punto di vista oggettivo, a tutti i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, con riferimento anche alle obbligazioni per prestazioni professionali, nonché ai contratti di appalto di lavori pubblici. Recenti sentenze (Corte di Cassazione sentenza n. 5803 del 2019, che richiama il precedente costituito da Cons. Stato, 11/02/2014, n. 657, inerente ad un contratto di locazione relativo “ad un immobile concesso in locazione alla Provincia appellante e destinato ad uso scolastico”) hanno espressamente chiarito che “la nozione di “transazione commerciale”, di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni deve essere intesa in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio, e pertanto anche i contratti di utilizzazione di beni collegati o connessi ad un rapporto commerciale, ivi ricompresi i contratti di locazione (e di affitto)”. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il decreto legislativo n. 231 del 2002 precisa che la norma si riferisce alle “transazioni commerciali” intercorrenti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione. Quindi, le singole pubbliche amministrazioni avranno cura di valutare la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi  per definire le fattispecie di spesa che, pur correlate con l’emissione di una fattura elettronica, potrebbero non rientrare nell’alveo delle transazioni commerciali.

Per quanto riguarda l’utilizzo della facoltà prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, il decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, stabilisce che il periodo di scadenza delle fatture emesse nei confronti di una pubblica amministrazione è, in generale, pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, estensibile a 60 giorni nel settore sanitario, ovvero in settori diversi da quello sanitario, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale. L’eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”, come prescritto dalla normativa di riferimento.

Di importanza rilevante è l’attenzione posta sull’adozione di piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento, in relazione alle esigenze dell’impegno ad esigibilità e delle conseguenti effettive scadenze dei pagamenti, valutando attentamente l’effettiva spendibilità delle risorse sia in conto competenza che in conto residui. Funzionale a tale obiettivo è il costante monitoraggio e conseguente aggiornamento del cronoprogramma dei pagamenti di cui all’art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge 196), con il quale modulare il fabbisogno di cassa all’effettività della spesa desumibile dal cronoprogramma; tale operazione deve riguardare tutti i pagamenti previsti e non essere limitata ai soli pagamenti imminenti con l’approssimarsi della scadenza. Al fine di consentire un’efficace attuazione delle normative sopra richiamate, considerato che tali disposizioni sono state emanate per evitare i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, gli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile avranno cura di effettuare, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza, opportuni accertamenti volti a riscontrare che il responsabile della spesa dell’Amministrazione adotti il programma dei pagamenti e a verificare la compatibilità dello stesso con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di contabilità e finanza pubblica. L’esito delle predette attività di controllo andrà riportato all’interno della verbalizzazione delle riunioni dei medesimi organi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Elezioni, nota Anci sulle principali misure per Comuni e Città metropolitane

Anci ha pubblicato una nota sintetica sul D.L. 29 gennaio 2024, n. 7 recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale” convertito in legge n. 38 del 25 marzo 2024, pubblicata in GU il 28 marzo 2024.

Il provvedimento prevede che che, per l’anno 2024, le eventuali operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15.00, anziché solo nella giornata di domenica, come stabilito dall’art. 1, comma 399, della legge n. 147 del   2013, ad eccezione delle   elezioni   della   prossima primavera che   vedranno   il  contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, amministrative e regionali. Solo per la tornata elettorale primaverile del 2024,  le operazioni di voto si svolgono nella giornata di sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle  ore 23, e nella giornata di domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.

Sono rinviate al 29 settembre 2024 le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2024. La disposizione si applica esclusivamente alle province in cui il numero dei consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell’intera provincia. Conseguentemente, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.  Risulta modificato l’articolo 51, comma 2, del TUEL con conseguente innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti ed eliminazione di ogni limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Inoltre, in deroga all’articolo 71, comma 10, del TUEL si dispone che, per l’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Inoltre, è prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine di cui all’art. 1 comma 20 ter del d.l. 198/2022, che dà la possibilità che il contributo statale per l’indennità degli amministratori locali possa essere attribuito anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Imu a carico di soggetto diverso dal proprietario

Con la sentenza del 06/03/2024 n. 307, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha stabilito che l’Imu è dovuta dal soggetto che sia “possessore di diritto dell’immobile” e, pertanto, tale imposta è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell’immobile al catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

A proposito del contratto di locazione, la Cassazione conferma la tesi che l’unico soggetto passivo del tributo è il possessore di diritto, vale a dire il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufruttuario, superficiario, usuario). Il titolare di un immobile può sottoscrivere un accordo con l’inquilino, con il quale quest’ultimo si impegna a pagare Ici e Imu. La clausola contrattuale non è illegittima e serve a integrare le somme dovute per il canone di locazione. Questo principio innovativo è stato affermato dalle sezioni unite con la sentenza 6882/2019, escludendo che gli accordi che pongono il carico tributario su un soggetto diverso dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, possano essere ritenuti contra legem. Le imposte locali sugli immobili possono quindi essere pagate anche dal conduttore, se questo obbligo è previsto nel contratto di locazione. L’accordo contrattuale che impone all’affittuario di pagare i tributi locali, secondo le sezioni unite, non si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva e non viola la regola sul divieto di traslazione del carico fiscale a un soggetto diverso dal titolare.

Non c’è alcun dubbio che soggetto obbligato nei confronti dell’amministrazione comunale rimane sempre il titolare dell’immobile ed in caso di mancato pagamento dell’inquilino, la violazione di omesso pagamento di Ici e Imu deve essere contestata al proprietario, con irrogazione della relativa sanzione.

Nel caso di specie, relativo a un contratto di leasing, in seguito alla risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, a dover versare l’imposta.

 

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Enti cratere sisma, via libera alla stabilizzazione del personale

Via libera definitivo al riparto dei fondi per la stabilizzazione del personale non dirigenziale impegnato negli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei sismi che hanno colpito il Centro Italia dal 2002 al 2016. Si tratta di 376 unità di personale di 109 enti. Dopo il Ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, anche il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il dPCM, che è stato ora inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Si conclude, così, l’iter del decreto che mette a disposizione quasi 10,5 milioni per il 2024 e oltre 15,5 milioni a decorrere dal 2025. Le amministrazioni destinatarie del provvedimento potranno ora completare la ricostruzione, pubblica e privata, potendo contare in modo stabile sulle risorse umane che saranno di ausilio nel compimento di tutte le procedure necessarie.

 

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Arera, raccolta dati: Tariffa Rifiuti – PEF aggiornamento 2024-2025

L’Arera, con apposito comunicato, informa che a partire dal 4 aprile 2024 è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2024 denominata “PEF aggiornamento 2024-2025” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione che compongono l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all’art. 8 della deliberazione 363/2021/R/rif e ss.mm.ii., secondo le regole e le procedure previste dalla deliberazione 389/2021/R/rif.

Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/rif (di seguito: MTR-2 e ss.mm.ii), ossia l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.

L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 8, della deliberazione 363/2021/R/rif, deve avvenire tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 8, comma 8.3, lettera a) del provvedimento da ultimo citato, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.

Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Allegato 1 alla determina 6 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica, scaricabile anche all’interno del portale (Tool MTR-2_agg.2024-2025.xlsx). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata.

Tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.

Inoltre disponibile una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta (Guida alla compilazione). Gli Enti territorialmente competenti possono accedere al sistema on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori.

 

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Servizi Anac: attivato l’accesso anche tramite SPID per uso professionale

On line nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il nuovo strumento di facilitazione e semplificazione per accedere ai servizi Anac. Ora è possibile autenticarsi, oltre che attraverso le credenziali Spid, CIE e eIDAS, anche tramite SPID per uso professionale.

Attualmente i servizi erogati da Anac già integrati con i sistemi di autenticazione SPID, SPID per uso professionale, CIE e eIDAS sono i seguenti:

•    Certificati esecuzione lavori 
•    Attestazioni SOA (nuova versione) 
•    Gestione Contributi Gara
•    Portale dei Pagamenti di ANAC
•    Qualificazione delle stazioni appaltanti
•    Attestazione degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione
•    Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
•    Piattaforma Contratti Pubblici
•    Fascicolo Virtuale Operatore Economico – dedicato all’Operatore economico
•    Fascicolo Virtuale Operatore Economico – dedicato alla Stazione Appaltante

 

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Sport: nuovo censimento nazionale impianti sportivi

La Conferenza delle Regioni ha firmato a Roma il protocollo con la società “Sport e Salute” per promuovere il Censimento degli impianti sportivi presenti sul territorio.
“Una mappa aggiornata degli impianti sportivi in ogni regione – spiega il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga – consente una migliore conoscenza dei servizi offerti e aperti ai cittadini sul territorio.È uno strumento di servizio, utile per programmare e potenziare la diffusione delle attività sportive, rendere più capillari tali attività ottimizzando l’offerta e i servizi ai cittadini per tutte le fasce di età.

Si potranno analizzare i settori da incentivare, le attività da qualificare, sempre nell’ottica della migliore fruibilità e accessibilità Lo sport è un valore fondamentale per i territori, fa bene alla salute e al benessere dei cittadini, fa bene quindi anche all’economia, migliorando comportamenti, spirito di collaborazione e vita sociale”. Quindi un censimento nazionale per mappare tutto il territorio fornendo un patrimonio informativo capace di guidare le politiche pubbliche e giungere ad un piano Regolatore nazionale dell’impiantistica sportiva. Entro il 30 giugno, infatti, tutti i Comuni, attraverso le Regioni, dovranno fornire a Sport e Salute le informazioni relative ai singoli impianti sportivi presenti nei loro territori, alimentando così una banca dati nazionale messa a disposizione dalla Società.

Il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ha sottolineato come questo protocollo d’intesa “da’ la possibilità di coniugare l’art. 33 della Costituzione con l’art. 117 e concentra la sua attenzione, solo di transito, su un fatto fondamentale in ottica di implementazione del censimento che si evolve in Banca Dati. L’aggiornamento sulle infrastrutture sportive sarà sempre più profondo e si arriverà ad avere informazioni molto più significative che entreranno nel modello di gestione, come il modulo energetico che servirà a capire il livello di efficienza. Sono convinto che ne nasceranno altre di collaborazioni, come l’implementazione con l’anagrafe scolastica, che è il modo in cui il ministero dell’Istruzione monitora le infrastrutture scolastiche. Più del 55% delle scuole non è provvisto di una palestra scolastica ma interoperabilità delle due banche dati sarà fondamentale”.

 

La redazione PERK SOLUTION