Recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario: necessaria delibera consiliare corredata dal parere dell’organo di revisione

Qualora l’ente intenda modificare le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, apposita delibera – corredata dal parere dell’organo di revisione – che certifichi l’ammortamento anticipato del disavanzo e le misure adottate in concreto per il suo raggiungimento, dando conto del nesso causale fra i due profili. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 24/2024/PRSE, nell’esaminare per il tramite delle relazioni trasmesse dall’organo di revisione, i bilanci di previsione ed i rendiconti di un Comune.

Nel caso di specie, la Sezione ha constatato il ripiano integrale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, riportando un valore positivo del risultato di amministrazione disponibile (lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. Il suddetto miglioramento è dipeso dal risultato della gestione di competenza, rappresentato dalla differenza tra accertamenti e impegni. La Sezione reputa necessario che il Comune concluda, sostanzialmente e anche formalmente, il percorso del suo recupero.

Invero, il disavanzo applicato al bilancio e non effettivamente recuperato, o recuperato solo parzialmente, deve trovare applicazione al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione; laddove, invece, l’ente sia stato particolarmente rapido nel recupero, e perciò virtuoso, senza attendere il decorso del termine trentennale, si pone la questione riguardante le modalità con cui è possibile ritenere, sotto l’aspetto concreto e formale, chiuso il rientro dal c.d. extra deficit, anche al fine di evitare lo stanziamento delle quote di recupero nelle annualità successive, liberando così spazi finanziari. Ciò anche a garanzia dei fondamentali principi di trasparenza e veridicità dei documenti contabili sia in sede previsionale che consuntiva.

Nel caso di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario è pur sempre necessario, in particolare sotto il profilo contabile, verificare il nesso che ricorre fra le attività, non oggetto di preventiva e specifica individuazione, poste in essere dall’ente e l’effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, approvando formalmente le relative risultanze: tali operazioni, difatti, si rendono necessarie e rappresentano il presupposto per non dover procedere all’iscrizione, in uscita, della quota annuale di recupero.

 

La redazione PERK SOLUTION

Monitoraggio spesa del Fondo Povertà: scadenza 22 aprile 2024

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 5737 del 25.03.2024, rende noto che a partire dal 25 marzo 2024, ciascun Ambito Territoriale Sociale (di seguito ATS) dovrà completare il monitoraggio della spesa al 31 dicembre 2023 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.

A tal fine, è stata attiva la specifica funzionalità in Piattaforma Multifondo che permetterà agli ATS di inserire a sistema, nell’apposita sezione accessibile dal menu a tendina denominata “Riepilogo dati economico finanziari”, i dati relativi alle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2023, seppur non ancora rendicontate. Nello specifico, i dati richiesti e relativi alle quote del Fondo Povertà andranno inseriti nel loro valore complessivo al 31 dicembre 2023 (in tal senso non è da considerare soltanto la parte incrementale da ottobre a dicembre 2023 bensì in considerazione del dato già inserito alla rilevazione al 30 settembre 2023, il valore attuale da inserire sarà dato da: VALORE INSERITO SETTEMBRE 23 + VALORE OTTOBRE/DICEMBRE 23).

Il sistema non consente l’inserimento di dati relativi alle risorse impegnate o liquidate aventi un valore inferiore rispetto a quanto dichiarato nelle precedenti rilevazioni. Pertanto, qualora siano stati effettuati disimpegni di spesa nel periodo intercorso o siano stati comunicati dati non corretti relativi ad impegni e liquidazioni, sarà necessario inviare una mail entro e non oltre il 12 aprile p.v. all’indirizzo fondopoverta@lavoro.gov.it con oggetto: “Disimpegno/errore materiale ATS … QS 20181 ” al fine di fornire la motivazione sottesa al disimpegno, le variazioni intervenute o gli errori effettuati, con riferimento alla specifica quota e annualità oggetto di modifica chiedendo l’autorizzazione alla variazione dei suddetti dati. Laddove si riterrà opportuno consentire le variazioni, sarà trasmesso un file Excel da compilare e trasmettere all’indirizzo fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it al fine di apportare le modifiche richieste a sistema e permettere l’inserimento dei valori corretti relativi agli impegni di spesa realizzati al 31 dicembre 2023. Il file Excel inviato può essere utilizzato solo ed esclusivamente nei predetti casi (intervenuto disimpegno delle risorse e/o errori materiali) e l’eventuale invio al di fuori delle ipotesi previste non costituirà in alcun modo comunicazione dei dati, la cui valorizzazione deve avvenire in Piattaforma Multifondo.

 

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Rinegoziazione e rideterminazione al ribasso del canone di locazione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 17/2024, nel fornire riscontro, in termini generali ed astratti, ad un quesito posto da un Sindaco, in merito alla possibilità per l’Ente di accettare o meno la proposta del Conduttore di rinegoziazione e rideterminazione al ribasso del canone di locazione di un contratto, ha evidenziato come la soluzione rimanga nella discrezionalità dell’Ente, che dovrà adottare la decisone nel rispetto della vigente normativa.

La Sezione ha ritenuto di poter rispondere al quesito avanzato nei termini seguenti: “la natura privatistica del contratto e la gestione negoziale delle sue sopravvenienze, pur rientranti nel raggio d’azione dell’ente in ragione della sua capacità giuridica generale, così come previsto dall’art. 1, c. 1-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, non sono prevalenti rispetto alle prescrizioni che il legislatore detta in tema di principi di trasparenza, pubblicità, concorrenzialità e di gestione delle risorse pubbliche improntate ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. In tale quadro il comune ha l’obbligo di valorizzare i beni pubblici traendone il massimo risultato possibile ad esclusivo beneficio della comunità amministrata, anche riguardo alla disciplina europea agli aiuti di Stato. Pertanto, nell’esercizio della propria discrezionalità, il comune individua – a seguito di un adeguato percorso motivazionale – la migliore opzione concretamente praticabile nel caso concreto (e, naturalmente, senza che il Comune assuma rischi impropri) e, nel rispetto dell’intangibilità del principio dell’equilibrio di bilancio, assicurerà la disponibilità delle risorse necessarie per far fronte alle eventuali minori entrate derivanti dalla scelta operata”.

 

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