Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul riordino del sistema nazionale della riscossione

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 11 marzo 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti. Si prevede per l’Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero.

Si introduce, a decorrere dal 2025, l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli affidati ad AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d’impresa. Il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito, pertanto l’Ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore”, riaffidarlo ad AdER. Sull’azione di recupero dei crediti affidati ad AdER e su quella di discarico automatico è previsto sia il controllo del Ministero dell’economia e delle finanze che quello dell’Ente creditore, che può contestare all’agente della riscossione l’intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito. L’agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad un ottavo dell’importo del credito affidato oltre interessi (di un terzo in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti). La responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito.

Si prevede la costituzione di un’apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati ad AdER dal 2000 al 2024. Si introduce una specifica disciplina per le cosiddette “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, poiché non soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo.

Si prevede la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo può essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata. Si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell’accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nota di approfondimento IFEL su FSC 2024 e altre spettanze di parte corrente

IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sul Fondo di Solidarietà 2024, illustrando la definizione delle risorse e la composizione del Fondo per l’anno in corso. ANCI e IFEL non hanno ritenuto di condividerne il riparto 2024, considerando essenziale che, anche in sede tecnica, siano realizzate  metodologie per la valutazione del valore monetario complessivo dei fabbisogni standard e della dimensione di nuovi fabbisogni emergenti. Le metodologie di calcolo dei fabbisogni e del FSC, infatti, non considerano il difficile contesto socioeconomico nel quale operano queste scelte:
– la crisi energetica ed il lascito dell’impennata inflazionistica del 2022-23 (uno scalino pari a quasi il 15%), che incidono pesantemente sulla capacità di ampie fasce di enti locali di assicurare gli equilibri correnti e di far fronte agli importanti impegni connessi all’attuazione del PNRR;
– la ripresa dei rinnovi del CCNL del comparto, che ha visto dal 2019 la sigla di tre contratti con un maggior onere per oltre 1,5 miliardi di euro, interamente a carico dei bilanci dei Comuni;
– la progressione tecnica della perequazione, con l’aumento del 5% annuo delle percentuali di risorse perequate e monte complessivo, che comporta a legislazione vigente un travaso di risorse all’interno del comparto di 100-150 milioni di euro incrementali all’anno, per un totale di 650 milioni di euro tra il 2025 e il 2030;
– la reintroduzione di nuovi tagli alle risorse comunali pari a circa 900 milioni di euro in 5 anni (2024-28), tenendo anche conto dell’accordo sulla regolazione finale dell’utilizzo dei fondi Covid, che ha permesso di mantenere a favore dei Comuni un contributo di circa 200 milioni di euro in quattro anni, somme che altrimenti sarebbero state destinate al bilancio dello Stato.

Nell’area riservata del sito IFEL è stato messo a disposizione, per ogni Comuni, lo schema del FSC 2024 per ciascun comune, con una esposizione dei dati articolata e accompagnata da chiarimenti nelle note esplicative di riferimento, al fine di facilitare la comprensione di alcuni aspetti tecnici che potrebbero non emergere chiaramente dal prospetto del Ministero dell’Interno.

Lo schema fornisce altre assegnazioni correnti, strutturali e una tantum, da considerare aggiuntive rispetto alle spettanze attribuite ai comuni a titolo di FSC, determinate da provvedimenti legislativi intervenuti a partire dal 2013.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, la nota Anci sul provvedimento con le nuove disposizioni per la sua attuazione

Anci ha pubblicato una nota sul decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il provvedimento, che dovrà essere convertito dal Parlamento entro il prossimo 1° maggio 2024, si compone di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi, e presenta tre allegati. Sono previste una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Vengono stanziate risorse finanziarie necessarie a garantire la piena operatività del PNRR nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, in relazione al maggiore fabbisogno finanziario netto derivante dalla rimodulazione del Piano medesimo. A fronte di tale fabbisogno, la norma dispone un incremento complessivo di 9,42 miliardi di euro del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia per il periodo 2024-2026. Si provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa agli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi di euro per il periodo 2024-2029.

Il decreto prevede disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR; in particolare, si dispone l’obbligo per i soggetti attuatori delle misure previsteal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023. Entro i successivi trenta giorni l’unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura deve attestare sul sistema informatico ReGiS che il
cronoprogramma relativo al singolo intervento assicura il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. La verifica dell’adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In caso di disallineamenti o incoerenze, la struttura di missione PNRR richiede i necessari chiarimenti assegnando un termine. Decorso inutilmente il termine possono essere esercitati i poteri sostitutivi disciplinati dall’art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Nel caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali (target) degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento deve restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell’economia e delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse statali assegnate all’amministrazione centrale titolare dell’intervento o al soggetto attuatore. I soggetti attuatori, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell’utenza non possono trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dal recupero effettuato dal MEF ai sensi del comma in esame. La Struttura di missione PNRR pubblica sul proprio sito i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, con l’indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Con la modifica all’articolo 8, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 si stabilisce che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche le regioni devono prevedere nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l’incentivo per le funzioni tecniche previsto dal Codice degli appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite previsto dal testo unico sul pubblico impiego con riferimento al trattamento accessorio del personale.

Sono previste misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali, con l’istituzione presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo una cabina di coordinamento, per la definizione del piano di azione per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR nonché per
il correlativo monitoraggio, con la presenza di rappresentanti degli enti territoriali e delle amministrazioni centrali, e l’eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici interessati.

Nell’ambito delle disposizioni volte ad accelerare e snellire le procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC, si stabilisce che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato. La norma introduce, quindi, una regola di carattere generale che troverà applicazione sia per i nuovi interventi finanziati con le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia sia per i cosiddetti “Progetti in essere” finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, superando l’attuale soglia dell’anticipazione che, di norma, è pari al
10% del valore dell’intervento.

In relazione agli interventi, tra quelli non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di avanzamento e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita, in ogni caso, l’applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista dal D.L. 77/2021, dal D.L. 13/2023 e da ulteriori disposizioni legislative per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR. Sempre per gli interventi definanziati dal PNRR continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute in una serie di atti legislativi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Indicazioni transitorie sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi informatici Anac

In seguito all’acquisto di efficacia delle disposizioni del codice in materia di digitalizzazione sono state rappresentate dalle stazioni appaltanti alcune difficoltà operative riguardo alla profilazione dei responsabili di fase delle procedure di affidamento nei sistemi informativi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Per evitare il rallentamento delle procedure, in attesa dei necessari interventi sui sistemi, l’Autorità, con il Comunicato del Presidente del 6 marzo 2024, ha approntato una soluzione transitoria che consente l’accesso ai sistemi da parte dei responsabili di fase a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del Responsabile unico del progetto (RUP).

A tal fine, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP. Ciò consentirà di operare in tutte le fasi dell’affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Nel Comunicato è richiamata la necessità, per le amministrazioni, di verificare che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION