Formazione: siglato protocollo di intesa tra IFEL e Dipartimento della Funzione Pubblica sulla piattaforma Syllabus

È stato siglato un protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione l’Istituto IFEL per migliorare le competenze del personale pubblico, funzionali a sostenere i processi di transizione digitale, ecologica e amministrativa delle Pubbliche amministrazioni centrali e locali. L’accordo promuove la formazione e lo sviluppo del capitale umano attraverso l’elaborazione di prodotti formativi che ampliano il Catalogo dell’offerta fruibile sulla piattaforma Syllabus, il portale per la formazione dei dipendenti pubblici, mediante l’inserimento di contenuti e approfondimenti in ambito di finanza ed economia locale.

Il protocollo favorisce inoltre la sperimentazione di nuove forme di condivisione e il rafforzamento delle conoscenze e competenze del personale comunale anche attraverso la mobilità dei dipendenti. L’intesa prevede infine la progettazione e l’implementazione di soluzioni innovative per lo sviluppo di professionalità a supporto della realizzazione di progetti particolarmente complessi, finanziati dal PNRR e da altre fonti, anche per far fronte alle carenze di personale e di competenze degli enti locali.

L’istituzione di un Comitato tecnico di indirizzo, composto da due rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica e da due rappresentanti dell’IFEL, garantirà la realizzazione di tutti gli obiettivi.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR Missione 5, Comp. 2, Invest. 2.1 e 2.2: Obbligo aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari ReGiS

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 6 marzo 2024, informa che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, anche gli investimenti relativi ai Piani Urbani Integrati, Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2, e quelli relativi agli investimenti di Rigenerazione Urbana, Misura 5, Componente 2, Investimento 2.1, hanno subito delle modifiche, in particolare:

  • per quanto concerne i Piani Urbani Integrati, a fronte degli originari 2,7 miliardi di euro, la dotazione finanziaria dell’investimento risulta attualmente pari a 900 milioni di euro, mentre il target finale, di cui al nuovo Allegato alla CID, prevede che, entro il secondo quadrimestre del 2026, vengano completati almeno 300 progetti di pianificazione integrata in tutte le 14 Città Metropolitane. Nonostante la riduzione della dotazione finanziaria prevista per l’investimento a valere sulle risorse del PNRR, si chiarisce che tutti gli interventi finanziati sulla misura M5C2I2.2 esclusivamente con le citate risorse, si intendono di fatto confermati in quanto l’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, ha previsto le risorse nazionali necessarie a garantire comunque la copertura economica per gli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR. Tutti i soggetti attuatori beneficiari delle risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge n.152/2021, così come modificato dal citato articolo 34, continueranno ad utilizzare le funzionalità del sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione (ReGiS) ai sensi dell’articolo 12, comma 4;
  • relativamente ai contributi di Rigenerazione Urbana, la dotazione finanziaria dell’investimento, a fronte degli originari 3,3 miliardi di euro, risulta attualmente pari a 2 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR ed i restanti 500 milioni di euro così come previsti dal DM 6 agosto 2021. Anche il target finale, di cui al nuovo Allegato alla CID, è stato oggetto di modifica, e prevede che nel 2026 vengano completati almeno 1.080 progetti di Rigenerazione Urbana riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie. Parimenti, nonostante la riduzione della dotazione finanziaria prevista per l’investimento a valere sulle risorse del PNRR, si chiarisce che tutti gli interventi finanziati sulla misura M5C2I2.1 esclusivamente con le citate risorse, si intendono di fatto confermati in quanto l’articolo 35 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 ha previsto le risorse nazionali necessarie a garantire comunque la copertura economica per gli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR. Tutti i soggetti attuatori beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, comma 42 e seguenti, legge n.160/2019, così come modificato dall’articolo 35 del citato decreto-legge, continueranno ad utilizzare le funzionalità del sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione ReGiS ai sensi dell’articolo 12, comma 4.

Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’articolo 2, rubricato “Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR“ ha stabilito che i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi dovranno rendere disponibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., ovvero entro il 2 aprile 2024, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato sul sistema informatico “ReGiS”.

L’Amministrazione Centrale titolare della misura provvederà, entro i successivi trenta giorni, ad attestare tramite ReGiS che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti. La Struttura di Missione PNRR e la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, provvedono d’intesa a verificare i suddetti adempimenti e, in caso di disallineamenti, provvederà a richiedere i necessari chiarimenti, assegnando all’Amministrazione Centrale un termine non superiore a quindici giorni prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. Nel caso di inutile decorso del termine prestabilito ovvero qualora il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema ReGiS, la Struttura di Missione PNRR, sentito l’Ispettorato Generale per il PNRR, richiederà al Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Il comunicato chiarisce che, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, qualora il soggetto attuatore assicuri mediante l’aggiornamento dei cronoprogrammi la possibilità di completare l’intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR, anche in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n.77 del 2021, nè all’esercizio dei poteri sostitutivi sopra citati.

Inoltre, alla luce dell’articolo 2, comma 3 del citato decreto-legge, viene precisato che il mancato rispetto del Target finale comporterà da parte dell’Amministrazione Centrale Titolare della Misura le azioni di recupero del contributo concesso con contestuale recupero degli importi già erogati nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti. Pertanto, tutti i Soggetti Attuatori delle Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto-legge n.19/2024, dovranno aggiornare in via definitiva i cronoprogrammi procedurali e finanziari presenti su ReGiS.

Per il corretto aggiornamento della sezione relativa ai Cronoprogrammi è specificato quanto segue:

  1. relativamente alla sezione “Iter di progetto“, il SA è tenuto a compilare dettagliatamente ogni singola fase procedurale in cui si articola l’iter procedurale dell’intervento scegliendo da un menù a tendina la fase dell’iter pertinente, indicando le date di inizio e fine previste ed effettive, aggiornando costantemente le singole fasi al fine segnalare eventuali ritardi. Si segnala che deve essere inserito il massimo dettaglio delle fasi procedurali (evitare di inserire una unica voce “altro”) e, in ogni caso, deve essere data evidenza delle fasi di:
    1. studio di fattibilità/progettazione (PFTE, definitivo, esecutivo);
    2. predisposizione capitolato e bando di gara;
    3. pubblicazione bando di gara;
    4. aggiudicazione dei servizi e dei lavori e stipula contratto;
    5. consegna dei lavori ed esecuzione degli stessi;
    6. collaudo.
  2. nella sottosezione “Piano dei costi“ il Soggetto Attuatore deve registrare per ciascuna annualità l’importo del finanziamento valorizzando l’importo da realizzare e l’importo realizzato nell’anno. Si chiarisce che in ogni caso l’importo realizzato per ciascuna annualità deve essere coerente con tutte le spese sostenute nel medesimo anno, così come risultati dalla sezione “Gestione spese”. Inoltre, gli “importi da realizzare” del piano dei costi devono essere coerenti con il cronoprogramma procedurale;
  3. per quanto riguarda il “Quadro economico“, andrà predisposto il file riportante il quadro economico iniziale e, laddove possibile, il quadro economico post-aggiudicazione e definitivo. Nella fase di programmazione progettuale, i dati da inserire nel quadro economico si riferiscono alle informazioni previsionali di spesa mentre, nella fase attuativa, si provvederà a consolidare il quadro economico con i dati effettivi relativi alla spesa effettivamente sostenuta. Il file contenente il Quadro economico, ed i relativi aggiornamenti, dovrà essere caricato all’interno della voce “00303-Lavori”. Per agevolare le successive fasi di verifica e controllo si raccomanda di allegare un file excel di riconciliazione tra le voci di spesa e i relativi importi riportati negli atti amministrativi e sul sistema informativo ReGiS. Le economie derivanti dai ribassi di gara devono essere registrate nella voce “00300- Altro”.
    Al contrario, le eventuali economie di progetto residue a seguito del collaudo dell’opera, andranno censite all’interno della Sezione “Gestione fonti”, nella tab “Economie”. In aggiunta, si invitano i soggetti attuatori ad aggiornare tempestivamente i dati relativi alle procedure di aggiudicazione e ai pagamenti.
  4. per quanto riguarda la sezione di ReGiS “Procedure di aggiudicazione“, può essere alimentata in automatico con i dati relativi alle procedure poste in essere dal soggetto attuatore per la realizzazione del progetto; tali dati possono essere recuperati tramite interoperabilità mediante il tasto “Aggiungi da sistema esterno” dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita dall’ANAC, il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.
    Al fine di completare il corredo informativo sulle procedure espletate con le informazioni non ancora comunicate, è necessario che sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP):

    1. il CIG o i CIG siano associati al CUP che identifica l’intervento oggetto di contributo;
    2. sia compilata la data di pubblicazione della gara;
    3. sia compilata la data di aggiudicazione definitiva del contratto e siano aggiunti gli Aggiudicatari;
    4. sia correttamente compilata la conclusione dei lavori.

    Gli Smart CIG già acquisiti andranno inseriti manualmente nel campo “Codice procedura”.

    a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 13 del 24 febbraio 2023, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro si richieda un Codice Identificativo Gara (CIG) ordinario;

  5. per quanto riguarda la sezione “Gestione spese“ – sottosezione “Pagamenti a Costi Reali“, quest’ultima viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio ReGiS con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il Comune dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto compilando le informazioni obbligatorie: mandato, tipologia di pagamento, data pagamento, importo totale del pagamento, importo richiesto.
  6. Per la corretta alimentazione delle informazioni nella sezione Gestione spese “Giustificativi di spesa“, andranno rese disponibili le fatture in formato elettronico emesse dai soggetti realizzatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’illegittimo conferimento dell’incarico non incide sulla retribuzione della posizione organizzativa al dipendente che ne abbia svolto le funzioni

L’illegittimità del procedimento di conferimento della posizione organizzativa non preclude il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico accessorio se ha di fatto compiuto le mansioni proprie dell’incarico. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 febbraio 2024, n. 4256, pronunziandosi sul ricorso presentato da una dipendente comunale per chiedere la liquidazione delle indennità di posizione e di risultato a seguito del conferimento di posizione organizzativa da parte dell’ente datore.

La Corte di appello aveva rilevato l’illegittimità del conferimento degli incarichi conferiti in quanto i servizi, di natura dirigenziale, non potevano esser conferiti ad un funzionario di livello D3, non essendo in possesso dei titoli di legge richiesti per ricoprire la carica dirigenziale in questione e attribuita in modo illegittimo. I giudici rilevano come in plurime pronunzie (Cass. Sez. L. n. 8141 del 2018, rv. 647618-01, che si pone in continuità con la precedente Cass. sez. L. n. 18808/2013, rv. 628344-01), la Cassazione ha più volte affermato che la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva, sottolineando che ove il dipendente, come nel caso di specie, “venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.

Pertanto, incontestato lo svolgimento in fatto delle mansioni proprie della posizione organizzativa da parte del dipendente, del tutto irrilevante, è, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, l’illegittimità del procedimento di conferimento dell’incarico, competendo alla dipendente il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alle mansioni in fatto espletate, ivi compreso quello accessorio.

 

La redazione PERK SOLUTION