Conto del consegnatario delle azioni e partecipazioni: esposizione dei valori in base al metodo del P.N.

Come noto, i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato (art. 20, lett. c) R.D. 23.5.1924 n. 827) per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, esteso agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. Per gli enti locali, il DPR 31.1.1996 n. 194 ha approvato il mod. 22 relativo al conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni. L’art. 233 del TUEL e s.m.i. prevede che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Al riguardo, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con nota del Presidente, che integra la precedente circolare n. 1.2023 (punto 2.4 di pag. 8), fornisce indicazioni per il deposito dei conti giudiziali del consegnatario dei titoli azionari, in conformità alla più recente giurisprudenza in materia.

La nota ribadisce che il consegnatario delle azioni è il Sindaco o il Presidente, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, ove non nomini uno o più dirigenti cui affidare  la gestione delle partecipazioni, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 D.Lgs 175/2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato”. Il “consegnatario di titoli azionari” assume i compiti e le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate: esercizio dei diritti di socio; rendita del conto giudiziale; relazione finale ed inventari. il Mod. 22 deve riportare tutte le partecipazioni detenute dall’ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni. Anch’esse, infatti, presuppongono una gestione, l’esercizio di diritti di socio e l’esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l’inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione. Pertanto, devono essere documentate, con apposita relazione, le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (cfr. sentenze Sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; Sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; Sez. Veneto,18.10.2017 n. 122).

Sulla questione relativa all’individuazione della quantità e del valore da indicare nei conti giudiziali, la nota ribadisce che i conti del consegnatario debbano rappresentare la situazione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta nello stato patrimoniale con indicazione delle variazioni di consistenza, in aumento o in diminuzione, intervenute nell’anno, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle scritture patrimoniali. È, quindi, lo stato patrimoniale, il documento contabile da aggiornare in base alla reale consistenza patrimoniale cui fare riferimento per rappresentare il valore della partecipazione aggiornato.

Circa il valore da indicare nel suddetto modello 22, la Sezione richiama il principio contabile di cui all’All. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011, punto 6.1.3., secondo cui nel bilancio dell’ente le partecipazioni in società controllate e  partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426 del Codice civile. La giurisprudenza contabile in materia ha, sul punto, precisato che la disciplina che regolamenta la metodologia di valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto ha la finalità di consentire di prendere in considerazione, nel bilancio del soggetto partecipante: le quote di utili; le perdite; e tutte le altre variazioni del patrimonio netto della società partecipata. L’applicazione di tale metodo, coerente con il D.Lgs. n. 118/2011, consente di evidenziare la situazione finanziaria reale delle partecipazioni e della loro incidenza sul bilancio dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Referto annuale concernente i controlli sulle Società Partecipate in Regione Emilia-Romagna

Con la deliberazione n. 7/2024/REF, la Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, illustra l’attività condotta con riferimento ai Piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati dalle amministrazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP).

Il documento intende porre l’attenzione sulle tematiche di rilievo emerse nel corso delle attività di controllo della Sezione che, peraltro, coincidono con quelle di maggiore attualità nel dibattito giurisprudenziale e sulle quali la Sezione ha indicato la propria linea interpretativa nel contesto delle singole decisioni assunte. Le principali tematiche affrontate riguardano:

  • il tema della qualificazione della società a controllo pubblico;
  • il vincolo di scopo e di attività;
  • i compensi agli amministratori;
  • i compensi e i costi di funzionamento;
  • la paralisi assembleare;
  • le società di diritto singolare.

Nella seconda parte del referto sono illustrate le singole deliberazioni emesse dalla Sezione nel corso dell’anno 2022 indicando, per ciascuna pronuncia, le criticità rilevate dal Collegio. Terza e ultima parte del referto riguarda le risultanze del controllo esercitato dalla Sezione sulle Partecipazioni regionali in occasione del giudizio di parificazione sul rendiconto regionale esercizio 2021, così come rappresentate nel capitolo della Relazione che accompagna lo stesso giudizio.

 

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Servizi e forniture ordinarie: la domanda di partecipazione tipo per la partecipazione alle gare

In seguito alla pubblicazione del Bando tipo n. 1/2023, l’ANAC ha ritenuto opportuno affiancare a tale documento la domanda di partecipazione tipo, al fine di standardizzare la modulistica da utilizzare per la partecipazione alle procedure di gara, semplificando l’attività delle stazioni appaltanti e degli operatori economici e riducendo il rischio di errori e omissioni.

Il documento è l’esito dell’attività di un gruppo di lavoro che ha visto la partecipazione di Itaca, IFEL, Consip, Invitalia, soggetti aggregatori, nonché della consultazione pubblica cui hanno partecipato centrali di committenza, stazioni appaltanti, associazioni di categoria, operatori economici ed enti di ricerca.

Il documento è stato redatto sulla base dei seguenti criteri:

  • sono riportate le sole dichiarazioni non previste nel DGUE, al fine di evitare inutili duplicazioni e il proliferare di errori;
  • la domanda tipo è un documento di carattere generale. La stazione appaltante dovrà adeguarlo alle proprie esigenze, eliminando le parti non pertinenti e integrando con le informazioni ulteriori richieste in base alla particolare natura del contratto da affidare;
  • con riferimento alla documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione è stato previsto l’inserimento nel FVOE dei documenti assoggettabili a riuso e, invece, l’allegazione alla domanda dei documenti utilizzabili in una sola gara, quali ad esempio la polizza fideiussoria e il contratto di avvalimento (Fonte Anac).

 

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ANCI, il MIT proroga scadenze 2024 per pubblicazione bando e aggiudicazione progettazione

Anci informa che è stato pubblicato il Decreto direttoriale 3144 del 26.1.2024, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di proroga dei termini degli adempimenti conseguenti all’approvazione della graduatoria di assegnazione di risorse ai Comuni, a valere sul Fondo di progettazione per gli Enti locali, di cui alla legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Il Fondo cofinanzia i vari livelli progettuali degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

In particolare, per i Comuni ammessi al finanziamento di cui al precedente Decreto direttoriale n. 23017 del 1° agosto 2023, il nuovo provvedimento proroga:

  • il termine per la pubblicazione del bando di gara al 30 aprile 2024;
  • il termine per l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione al 25 agosto 2024.

Il MIT ha evidenziato che le proroghe in questione sono dovute ai ritardi evidenziati nel processo di digitalizzazione del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023.

 

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10 milioni di euro per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali

Pronto il decreto firmato di concerto dai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di 10 milioni di euro destinato allo sviluppo di ciclovie urbane intermodali. Si tratta di uno stanziamento di 2 milioni per il 2023 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il provvedimento promuove l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario e, pertanto, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, finanzia attraverso il Fondo interventi per la realizzazione di nuove ciclovie ed infrastrutture di supporto. Destinatari dei fondi i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni che potranno presentare apposita istanza alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le istanze di partecipazioni devono contenere l’identificazione del progetto – Codice Unico di Progetto (CUP) – per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie come definite all’articolo 2, comma 2 legge 2/18 e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario. All’atto della presentazione delle istanze, deve risultare approvato almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’art. 41 del decreto  legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Sarà data priorità alle istanze da cui risulta approvato il progetto esecutivo di cui all’art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Inoltre, il Progetto non può presentare un termine di realizzazione che vada oltre la data del 31 dicembre 2026.

Per i progetti sono ammissibili le spese di seguito indicate:
a) spese tecniche documentate risultanti dal livello di progettazione approvato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
b) spese documentate per lavori e forniture risultanti dal livello di progettazione approvato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i
c) spese documentate per attività di promozione degli interventi previsti nel progetto nel limite massimo di euro 20.000,00.

 

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Contributo economico ai Comuni che garantiscono un numero minimo di assistenti sociali

Come noto, la Legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

In quest’ottica, per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali è stata prevista l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Per definire il contributo spettante, entro il 28 febbraio ciascun Ambito territoriale deve inviare un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la piattaforma SIOSS, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte.

A tal fine, con la Nota 1898 del 31 gennaio 2024 vengono fornite le istruzioni operative e due fogli di calcolo excel, uno per i dati relativi al 2023 e uno per i dati previsionali del 2024, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

Entro lo stesso termine del 28 febbraio 2024, dovrà altresì essere inserita nel SIOSS, esclusivamente dagli ATS assegnatari di risorse prenotate lo scorso anno (rif. alla tabella 2 del DM 110/2023 come rettificata e integrata dalla tabella 2 del DM 137/2023), all’interno della nuova sezione rendicontazione, la documentazione di seguito indicata:

  • la certificazione utilizzando il modello “All. 3 – Certificazione rendicontazione AS 2023” firmata digitalmente dal Ragioniere Generale/Responsabile del servizio finanziario nonché dal legale rappresentante dell’Ambito;
  • il file Excel “All. 1 – Consuntivo AS 2023”, compilato con i dati riferiti al personale in servizio al 31 dicembre 2023.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni.

Solo per particolari quesiti è possibile scrivere alla casella di posta ContributoAS@lavoro.gov.it. Laddove i quesiti rivestano carattere di generalità le risposte saranno fornite esclusivamente tramite FAQ e note esplicative pubblicate sul sito (Fonte Ministero del Lavoro).

 

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Stazioni appaltanti qualificate, indicazioni ANAC per confermare di disporre di piattaforma certificata

Con il Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2024, l’Autorità fa presente che per le Stazioni Appaltanti e le centrali di committenza che non avessero provveduto ad accedere al sistema entro il 31 gennaio 2024 confermando l’utilizzo di piattaforma certificata, tale requisito si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro Anac delle piattaforme certificate.

Sono oltre 3.100 le stazioni appaltanti qualificate che ad oggi, 31 gennaio 2024, hanno confermato ad Anac, attraverso il sistema “Qualificazione stazione appaltanti“, la disponibilità e l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

 

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Trattamento ai fini IVA della cessione di terreni nell’ambito della realizzazione di un edificio in project financing

Con la risposta a interpello n. 26 del 30 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA della cessione di terreni nell’ambito della realizzazione di un edificio in project financing. Il caso riguarda un Comune che trasferisce la proprietà di alcuni terreni, a titolo di parziale corrispettivo, a una società incaricata di progettare e costruire nello stesso Comune una scuola mediante finanza di progetto.

L’Agenzia ritiene che il trasferimento alla società concessionaria di alcuni terreni a titolo di parziale corrispettivo della prestazione assunta da quest’ultima con la sottoscrizione della Convenzione, debba essere soggetta ad IVA. Il corrispettivo che il Comune riconosce alla Società per le obbligazioni da quest’ultima assunte e che, limitatamente alla parte dello stesso finanziata con la cessione dei suddetti terreni, assume i caratteri di una permuta, consistente in una prestazione di servizi contro una cessione di beni. Le permute sono operazioni rilevanti ai fini IVA in base all’articolo 11 del Decreto IVA ai sensi del quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. Ai fini IVA, dunque, la permuta ricorre tutte le volte che la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è effettuata da un soggetto a scomputo del corrispettivo monetario dallo stesso dovuto a fronte di una diversa cessione di beni o prestazione di servizi effettuata a suo favore da un altro soggetto.

Il Comune, quindi, dovrà versare l’imposta sui terreni ceduti all’istante a titolo di parziale corrispettivo per l’opera costruita. Naturalmente c’è il duplice assoggettamento all’imposta quando lo scambio (bene contro bene, bene contro servizio, servizio contro servizio) avviene tra due soggetti passivi IVA, mentre quando una delle parti è un ”privato”, è imponibile solo l’operazione posta in essere dal soggetto passivo IVA e l’operazione effettuata dal privato, al ricorrere dei presupposti, sconterà le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Quindi, le varie operazioni effettuate dalla società sono soggette a Iva, secondo l’aliquota propria di ciascuna di esse.

Sempre con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate dalla società, in merito al momento impositivo, trattandosi ­di prestazioni di servizi, l’esigibilità  dell’imposta si verifica ordinariamente all’atto del pagamento del corrispettivo che, limitatamente alla parte in natura dello stesso (i.e. terreni citati), va  individuato nella stipula dell’atto notarile. Ciò a meno che la Società non abbia già emesso fattura, anticipando così il momento di effettuazione  dell’operazione de quo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del Decreto IVA.

 

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Revisione enti locali: dai commercialisti un aggiornamento delle carte contabili

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La revisione negli enti locali: area “Attività contrattuale e appalti”. Si tratta di un aggiornamento delle carte di lavoro a supporto dello svolgimento dell’attività di revisione degli enti locali con particolare riferimento alle verifiche relative all’area “attività contrattuale e appalti” alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e della recente prassi.

Il documento propone check-list e un modello di verbale che, senza presunzione di completezza ed esaustività, possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio. Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati a discrezione del revisore.

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