MIT, Piccoli comuni: fino a 150 mila euro per strade, ponti e viadotti

Per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti, è stato istituito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”, con una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore a 150.000,00 euro. Il decreto ministeriale è, attualmente, al vaglio degli Organi di controllo.

Sarà pubblicato successivamente un apposito Avviso Pubblico che indicherà il link di accesso alla piattaforma digitale per la presentazione delle istanze che saranno verificate in base ai requisiti previsti per l’anno 2023. Possono presentare istanza i comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021.

Le istanze dovranno essere presentate con le modalità e con i criteri individuati dal decreto ministeriale n. 6/2024 e dovranno indicare:

  • gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, identificati tramite il codice unico di progetto;
    l’importo degli interventi, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione risultanti nel quadro economico approvato dal Comune;
  • l’entità del contributo richiesto, anche in relazione alle eventuali spese di progettazione, fermo restando il limite massimo di 150.000 euro;
    il livello di progettazione già approvato per la realizzazione dell’intervento;
    l’impegno a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento e a concludere i lavori entro i successivi centoventi;
  • gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui il Comune non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo;
  • eventuali forme di cofinanziamento relative agli interventi per i quali si chiede il contributo.

Le risorse relative all’anno 2023 sono prioritariamente assegnate ai Comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, secondo il disposto dell’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. La graduatoria per l’annualità 2023, elaborata per ciascuna area territoriale, sarà approvata con decreto del Capo Dipartimento e pubblicata sul sito Mit (Fonte Mit).

 

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Alle procedure di affidamento di contratti finanziati con le risorse del PNRR indette successivamente al 1° luglio 2023 si applica il nuovo Codice dei contratti

Il Tar Lazio, sez. II bis, con sentenza del 3 gennaio 2024, n. 134 ha evidenziato che è soggetta alla disciplina di cui al d. lgs. n. 36 del 2023 la procedura di gara avviata nel mese di agosto del 2023 per l’affidamento del contratto finanziato con le risorse del PNRR, come è desumibile dai seguenti articoli del predetto decreto legislativo:

– 229 comma 2, secondo cui “le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

– 226 comma 2 lettera a) il quale prevede che, “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;

– 225 comma 8 che stabilisce che “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.

Con particolare riferimento a tale ultima disposizione, il collegio rileva che essa si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. del d. l. n. 77 del 2021) ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50 del 2016 in esso sporadicamente richiamati; la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (richiamata dalla “premessa” del disciplinare di gara), collide con il ricordato disposto del comma 2 dell’art. 226 del d. lgs. n. 36 del 2023, che sancisce l’abrogazione del d. lgs. n. 50 del 2016 a decorrere dal 01 luglio 2023 senza alcuna eccezione, e con il comma 5 della medesima disposizione, secondo cui “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

 

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CDP: Estensione perimetro di operatività delle anticipazioni di tesoreria agli enti di grandi dimensioni

Con avviso del 12 febbraio 2024, la Cassa Depositi e Prestiti comunica che è stata estesa l’operatività delle anticipazioni di tesoreria – offerte nell’ambito del servizio di tesoreria prestato da Poste Italiane – ai Comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti e alle Province e Città Metropolitane fino a 1.000.000 di abitanti.
Le anticipazioni di tesoreria – già rese disponibili da CDP, a partire dal 2018, in favore dei piccoli Comuni (ossia con popolazione residente fino a 5.000 abitanti) – sono state estese, successivamente, ai Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti, secondo criteri definiti dalla Circolare CDP 1291/2018.

L’estensione al nuovo perimetro comprendente i Comuni fino a 100.000 abitanti e le Province e Città Metropolitane fino a 1.000.000 di abitanti è
stata recepita attraverso apposite modifiche alla predetta Circolare. Anche gli enti rientranti nel nuovo perimetro possono rivolgersi direttamente a Poste Italiane per chiedere informazioni in merito al servizio di tesoreria, nell’ambito del quale sono gestite le anticipazioni di tesoreria di CDP. La nuova operatività consente di accrescere ulteriormente il supporto di CDP in favore degli enti locali, anche nella gestione delle esigenze di liquidità a breve termine.

 

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Anci, firmato decreto MIT su contributi strade Piccoli Comuni

Anci segnala che è stato firmato il decreto del MIT,  recante i termini e modalità di erogazione dei contributi di cui al “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni per gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali”.  Il decreto attuativo dell’art. 19 del d.l. 104/2023  istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», le cui risorse, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025, sono destinate ai Comuni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali.

Il provvedimento disciplina i requisiti e le modalità di accesso al succitato fondo disponendo che possono accedere al Fondo i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021. Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, data da cui è possibile l’invio della domanda di accesso al contributo.

La presentazione delle domande di contributo da parte di ciascun Comune avviene mediante invio di una istanza telematica presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, mediante la piattaforma dedicata raggiungibile al link: http://stradepiccolicomuni.mit.gov.it.

L’importo massimo lordo del contributo che può essere concesso a ciascun Comune beneficiario è pari complessivamente ad euro 150.000,00 per il finanziamento di uno o più interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, incluse le spese di progettazione degli interventi ove previste.

 

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Certificazione contributo per distacco sindacale per l’anno 2024 entro il 31 maggio

Il Ministero dell’interno ha pubblicato il decreto del 12 febbraio 2024 con il quale sono approvate le modalità di certificazione relativa all’attribuzione, per l’anno 2024, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell’anno 2023, l’aspettativa per motivi sindacali – rectius – distacco per motivi sindacali.

La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti nell’ambito della predetta Area riservata, accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la finanza locale a decorrere dal 1° marzo 2024 e fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2024.

La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale.

 

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Incarico Avvocato: È legittima la procura del Sindaco e non necessita di autorizzazione della Giunta

La Corte di Cassazione Civ., Sez. II, con sentenza n. 1571 del 16.01.2024, ha ribadito la legittimità della procura alle liti rilasciata dal Sindaco a margine della comparsa di costituzione in giudizio, risultando concluso un valido contratto di patrocinio che fonda il diritto al compenso.

La procura, d’altro canto, non necessita – se conferita dal sindaco – né di previa determina né di autorizzazione della Giunta perché nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco; la delibera della Giunta comunale è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass., Sez. I, n. 11516 del 17/5/2007; Sez. 6 – 2, n. 5802 del 23/03/2016; Sez. 1, n. 16457 del 21/06/2018).

La procura alle liti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio che è, invece, un negozio bilaterale con cui e conferito l’incarico al professionista. È vero altresì che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., il conferimento della procura è accettato dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell’atto di difesa, sicché in questa forma di accettazione del mandato alle liti apposto sull’atto è stato individuato, nella giurisprudenza, il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista. Del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione sono, infatti, presenti tutti i requisiti necessari e, cioè, l’incontro di volontà tra ente pubblico e difensore, la funzione economico-sociale (causa) del negozio, l’oggetto e la forma scritta ad substantiam; l’esigenza di identificarne il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell’autorità tutoria è, infine, soddisfatta dal collegamento necessario, funzionale e di contenuto tra la procura alle liti, sottoscritta dal rappresentante dell’Ente e l’atto di difesa (citazione, ricorso o comparsa) sottoscritto dal difensore.

 

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Le società private che lavorano col pubblico sono tenute a obblighi di trasparenza e pubblicità

Tra i soggetti menzionati dall’art. 2 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche le società interamente private, con bilancio superiore a 500.000 euro, che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici. È quanto evidenziato dall’ANAC, con la delibera n. 24 del 17 gennaio 2024, emanando un provvedimento di adeguamento del sito web di una società bresciana che si occupa di servizi di ecologia, pulizia aree lacustri, manutenzione aree verdi e giardini, pulizie condominiali e uffici, affidataria di contratti di appalto da parte della amministrazione del territorio.

 

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Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio

Come noto, le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio n. 243 del 2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario. Pertanto, gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare l’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale (n. 247/2017 e n. 101/2018; principi che hanno sottolineato l’esigenza di assicurare la piena disponibilità dell’avanzo di amministrazione agli enti che lo realizzano e del Fondo pluriennale vincolato, nonché della delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

Con la circolare 15 marzo 2021, n. 8, la RGS ha ricordato che il saldo non negativo di cui all’art. 9 della legge n. 243 del 20122 deve essere conseguito a livello di comparto regionale e nazionale, anche ai fini della legittima contrazione del debito, mentre, a livello di singoli enti, devono essere rispettati esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun  anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del
2011.

Con la Circolare del 9 febbraio 2024, n. 5, la Ragioneria Generale dello Stato precisa che – al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale – si è provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2023-2025 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP riscontrando, negli anni 2024-2025, il rispetto, a livello di comparto, dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali). Al fine di verificare ex post, a livello di comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, sono stati esaminati i dati dei rendiconti 2022 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca dati amministrazioni pubbliche) riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo 9.

Pertanto, tenendo conto del rispetto per gli anni 2024 e 2025, in base ai dati dei bilanci di previsione 2023-2025, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2024-2025, fermo rimanendo anche l’obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

 

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Arera: Avvio indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani

Con la deliberazione 6 febbraio 2024 n. 41/2024/R/RIF, l’Arera avvia un’indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani con riferimento sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche, al fine di verificare i criteri di articolazione tariffaria attualmente in uso, alla luce del principio “chi inquina paga”.

Il documento intende approfondire i seguenti principali elementi:
a) il regime di prelievo applicato, se tributo o tariffa avente natura di corrispettivo, nonché il grado di diffusione dei sistemi di tariffazione puntuale rispetto a metodi di natura presuntiva;
b) i criteri di ripartizione utilizzati per suddividere tra le categorie di utenza domestica e non domestica i costi del servizio da coprire attraverso la tariffa;
c) i valori adottati dei coefficienti di adattamento Ka e Kb per l’attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche e, analogamente, i valori del coefficiente potenziale di
produzione Kc e del coefficiente di produzione Kd rispettivamente per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche, ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato 1 del d.P.R. 158/99;
d) l’attuale sviluppo e le diverse soluzioni eventualmente adottate di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti, nonché le modalità di identificazione dell’utenza per l’attribuzione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti, eventualmente anche in caso di utenze aggregate;
e) le caratteristiche dell’articolazione dei corrispettivi in caso di adozione di tariffazione puntuale e i criteri di allocazione dei costi nella struttura articolata alle utenze;
f) ulteriori informazioni sull’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

 

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La registrazione integrale dell’adunanza del consiglio non può avere validità di un verbale

La registrazione integrale dell’adunanza del consiglio non può avere validità di un verbale, atteso che l’art.97, c.4, lett.a), del TUEL assegna al segretario  dell’ente locale la cura della verbalizzazione delle riunioni di consiglio. Si è espresso così il Ministero dell’interno, con il parere n.2673 del 24.1.2024.

L’art. 97, comma 4, lett.a), del TUEL prevede che il segretario dell’ente locale “partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione”. Il Consiglio di Stato-sez.IV, con sentenza n.4373 del 2018, nell’esaminare un caso diverso da quello in esame, ha osservato che “il verbale, atto giuridico appartenente alla categoria degli atti certificativi, è il documento preordinato alla descrizione di atti o fatti, rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante, appositamente incaricato di tale compito.” L’Alto Consesso ha, altresì, evidenziato che “negli organi collegiali, dove la funzione di verbalizzazione e il verbale assumono rilievo decisivo e necessità indefettibile, il tratto di collegamento tra esternazione dell’atto amministrativo (che normalmente avviene in forme diverse dalla scritta) e documentazione dell’atto (ad esempio, deliberazione) è rappresentato dal verbale della seduta, che costituisce la ‘memoria’ di quanto è accaduto e documenta i fatti salienti della seduta stessa. Il verbale ha il compito di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, senza che sia peraltro necessario indicare minutamente le singole attività compiute e le singole opinioni espresse (Cons. Stato-sez.IV, 25 luglio 2001, n.4074).

Inoltre, dalla sentenza del Consiglio di Stato del 4 giugno 2020, n.3544, si evince che “… l’atto di verbalizzazione ha una funzione di certificazione pubblica, contiene e rappresenta i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti che è necessario siano conservati per le esigenze probatorie con fede privilegiata – dal momento che sono redatti da un pubblico ufficiale – che si sostanzia essenzialmente nella attendibilità in merito alla provenienza dell’atto, alle dichiarazioni compiute innanzi al pubblico ufficiale ed ai fatti innanzi a lui accaduti (cfr. Cass.-sez.I, 3 dicembre 2002, n.17106)”.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, il Ministero ritiene che il consiglio comunale, nell’esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa di cui all’articolo 38, comma 3, del TUEL, abbia la possibilità di regolamentare la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, ma le norme statutarie e quelle regolamentari dell’ente locale devono, comunque, trovare una necessaria armonizzazione con le norme statali. Nel caso di specie, l’articolo 56, comma 8, del regolamento del consiglio comunale non risulta coerente con il disposto dell’art. 97, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, in quanto la verbalizzazione è attività propria del segretario comunale, il quale, oltre a riportare gli interventi dei singoli consiglieri e degli altri partecipanti alla seduta, può segnalare fatti e circostanze avvenuti che non emergano dalla registrazione vocale. Inoltre, la forma scritta fornisce certezza in ordine alla modalità della deliberazione maturata in sede di riunioni degli organi collegiali.

 

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