Avviso C.S.E. 2022: Differito al 15 aprile 2024 il termine per adempiere agli obblighi rendicontativi

Con Decreto direttoriale del 22 febbraio 2024 n. 30, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha prorogato al 15 aprile 2024 il termine per la rendicontazione degli interventi di cui all’Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Finanziato dalla Commissione Europea PON Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI – REACT EU.

La rendicontazione della spesa dovrà essere presentata utilizzando la medesima piattaforma informatica attraverso cui sono state presentate le richieste di erogazione, accedendo con le stesse modalità già utilizzate in precedenza nella sezione dedicata denominata “Rendicontazione della spesa”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avviso Fondo ciclovie urbane intermodali: Presentazione istanze entro 22 aprile 2024

È stato pubblicato sul sito del MIT l’avviso relativo all’avvenuta pubblicazione del decreto interministeriale n. 254 del 06/10/2023 che stabilisce le modalità di erogazione del Fondo destinato allo sviluppo di Ciclovie urbane intermodali.

Le risorse messe a disposizione ammontano a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 sono stanziate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse sono destinate a interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie come definite all’articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario.

Possono presentare istanza per accedere al Fondo i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni che hanno approvato in via definitiva uno strumento di pianificazione dal quale si evince la volontà dell’ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. Le città metropolitane e comuni superiori ai 100.000 abitanti devono aver adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ricompresi nel territorio di città metropolitane e per i comuni capoluogo di città metropolitane la condizione suddetta si ritiene assolta qualora sia stato adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile della città metropolitana. I Comuni facenti parte di Unioni di Comuni possono presentare istanza per accedere solo nell’ambito della partecipazione dell’Unione di Comuni. È ammessa la partecipazione di due o più Comuni confinanti, con indicazione del Comune Capofila, per progetti integrati di piste ciclabili che collegano il territorio di tutti i Comuni interessati. In tal caso non è ammessa la partecipazione anche come singolo Comune.

Le istanze, presentate in conformità all’articolo 4 del Decreto ed utilizzando il modello ad esso allegato, devono essere trasmesse al seguente .indirizzo dg.tpl-div3@pec.mit.gov.it entro e non oltre il 22 Aprile 2024, in modalità “a sportello”.

Allegati:

Decreto n. 254 del 06-10-2023

FAQ Decreto 254.23 v16.02.24

FAQ Decreto 254.23 v13.02.24

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Il controllo giudiziario sull’operatore economico non impedisce di partecipare alla gara d’appalto

L’Anac con un parere – funzione consultiva n. 2/2024 – richiesto da un Istituto superiore della provincia dell’Aquila ha evidenziato che è possibile invitare ad una procedura di gara un operatore economico a carico del quale risulta disposto il controllo giudiziario per la durata di un anno in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa. Questo in base a quanto disposto dal nuovo Codice Appalti nella parte in cui stabilisce che la causa di esclusione prevista dalla norma non opera nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario.

L’art. 94, comma 2, del Codice dispone che la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, costituisce motivo ostativo alla partecipazione alle gare e, quindi, all’affidamento di contratti pubblici. Tuttavia, non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario. La sospensione ex lege degli effetti dell’informazione interdittiva a seguito dell’ammissione al controllo giudiziario ha inoltre efficacia solo pro-futuro, consentendo la partecipazione all’impresa sottoposta a tale misura ad altre procedure, e quindi non ha carattere retroattivo, in assenza di espressa disposizione che lo preveda.

Pertanto l’ammissione al controllo giudiziario produce i suoi effetti solo per l’avvenire, con la conseguente possibilità per l’impresa di partecipare ad altre e future procedure di gara, fermo restando il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6 anni, esercizio finanziario 2024

Il Ministero dell’istruzione e del merito rende noto che con la registrazione da parte degli organi di controllo acquista piena efficacia il decreto ministeriale n. 17 del 1° febbraio 2024 che ripartisce tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni disponibili per l’esercizio finanziario 2024. Tali risorse, pari a 281.905.490,00 euro, vengono erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito agli Enti locali individuati quali beneficiari dalle programmazioni regionali.

Il Fondo, che rappresenta un cofinanziamento statale delle risorse stanziate annualmente dalle Regioni, è finalizzato a interventi di edilizia, gestione e qualificazione dell’offerta di servizi educativi per l’infanzia autorizzati e/o accreditati e scuole dell’infanzia statali e paritarie. Alla formazione del personale educativo e docente e alla promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali è riservato annualmente almeno il 5% delle risorse complessive.

Allegati:
All. d.m. 17_1.02.2024

 

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