INPS: precisazioni sulla compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA

Con il Messaggio n. 749 del 20-02-2024, l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA nei casi di corresponsione, dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio, di emolumenti arretrati a lavoratrici e lavoratori beneficiari dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. In tali casi, infatti, l’erogazione di emolumenti arretrati può determinare il venire meno del diritto all’esonero o la variazione della misura dello stesso.

La circolare n. 105 del 7 agosto 2012 ha previsto che la denuncia di emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro o nel periodo di sospensione dal servizio, sia effettuata tramite l’invio di un elemento V1, Causale 1, relativo all’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

A seguito dell’introduzione dei Flussi a Variazione V1, Causale 5 (cfr. il messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017), la denuncia degli importi arretrati è altresì consentita tramite la trasmissione sull’ultimo periodo di servizio di un elemento V1, Causale 5, che riporti tutti gli emolumenti a esso riferiti, includendo le erogazioni arretrate, per le quali andrà compilata l’apposita sezione “Ente Versante” ai fini della puntuale indicazione dell’importo e del periodo di erogazione.

I Flussi a Variazione V1, Causale C5, costituiscono, tuttavia, l’unica modalità di denuncia utilizzabile nei casi in cui l’erogazione degli emolumenti arretrati determini il venire meno del diritto, o la variazione della misura dello stesso, come nel caso dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023, e di altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. Pertanto, allo scopo di consentire una puntuale verifica della contribuzione dichiarata e degli sgravi spettanti, ai fini dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA), assume rilevanza la corretta modalità di compilazione della sezione “Ente Versante”.

A tale fine sono stati recentemente introdotti appositi controlli per verificare che il contributo dichiarato nella sezione “Ente Versante” tenga conto della quota oggetto di sgravio e sia, dunque, esposto al netto della quota stessa. I suddetti controlli, avviati già a partire dal mese di dicembre 2023, restituiscono un “Avviso non Bloccante” che evidenzia l’errore emerso in sede di controllo, ma non impedisce l’invio della denuncia contributiva.

A partire dal mese di aprile 2024, invece, l’errore diverrà “Errore Bloccante” e la denuncia potrà essere trasmessa solo dopo la correzione dell’errore. Per maggiori chiarimenti nell’allegato (Allegato n. 1) sono riportati alcuni esempi.

Allegati:
Messaggio numero 749 del 20-02-2024
Messaggio numero 749 del 20-02-2024_Allegato n 1

 

La redazione PERK SOLUTION

Le entrate locali devono confluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale

La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con deliberazione n. 31/2024, in riscontro all’istanza di parere formulata da un Comune, ha ribadito che ai sensi dell’art.1, c. 790, l. 160/2019, ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali di cui all’art. 52, c.5, lett. b), d.lgs. 446/1997, i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing”.

Nel caso di specie, l’Ente intende istituire aree di sosta a pagamento sul territorio comunale e “che al fine di agevolare le modalità di fruizione del servizio, oltre all’utilizzo di carte di credito e monete, vorrebbe offrire la possibilità di pagare la sosta tramite il servizio messo a diposizione da società operanti nel settore le quali consentono il pagamento mediante l’utilizzo di App da scaricare sugli smartphone degli utenti”. L’Ente aggiunge che “Le convenzioni tipo predisposte da queste società prevedono, in genere, la riscossione diretta di tali somme su conti correnti delle società stesse, le quali si impegnano a riversare con cadenza prestabilita dal contratto le somme introitate, previa trattenuta del corrispettivo pattuito”. Quindi, il Comune chiede alla Sezione se tali soggetti siano obbligati ad introitare i proventi su conti correnti dedicati intestati all’Ente ai sensi art. 1, c.790, l. 160/2019, oppure se possano riscuotere tali somme su propri conti correnti e poi procedere al riversamento.

La Sezione, nel ripercorrere il quadro normativo, ricorda come la disciplina sull’acquisizione delle entrate degli enti locali sia stata oggetto di riforma negli ultimi anni, in particolare, ad opera, prima del DL 193/2016, conv. con legge n. 225/2016 e, tre anni più tardi, della legge n. 160/2019, con la finalità di assicurare il tempestivo incasso delle entrate da parte dell’ente locale, anche nel caso di affidamento a terzi dell’attività di riscossione. La normativa vieta agli operatori incaricati della riscossione l’incasso diretto, con eccezione delle società indicate al numero 3 della lett.b) del comma 5 dell’art.52 d.lgs. 446/1997, vale a dire, le società in house providing.

Al riguardo, il Ministero delle Finanze, su sollecitazione del settore bancario, ha adottato nel 2020 una circolare (n.3/DF, n.46157 del 27.10.2020), contenente le linee guida in ordine all’applicazione delle previsioni del comma 790. Nella circolare il Mef evidenzia che “L’applicazione della norma in parola comporta che, per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, l’ente locale è obbligato ad accendere un apposito conto presso il tesoriere, collegato al conto di tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione di detta entrata. Ciò al fine di consentire al soggetto affidatario, che non può riscuotere direttamente alcuna somma, di visionare quanto versato dai contribuenti, sia ai fini del controllo per l’eventuale attività di accertamento e di riscossione coattiva, sia ai fini del calcolo del proprio compenso, come concordato contrattualmente con l’ente”. Il Mef ha, altresì, precisato che, anche nel caso in cui il pagamento avvenga mediante il sistema PagoPa, l’ente deputato a ricevere il versamento è l’ente locale.

Qualora il servizio affidato a terzi esuli dallo stretto ambito applicativo del richiamato art.52 (accertamento e riscossione entrate) ed integri la gestione di un diverso servizio, che implichi per l’affidatario l’introito diretto da parte dell’utenza di corrispettivi anche di spettanza locale, la norma contenuta nell’art.1, c.790, l. 160/2019 non troverà applicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il welfare integrativo è fuori dal limite del trattamento accessorio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 39/2024/PAR, fornisce riscontro ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di “stanziare risorse aggiuntive del Fondo delle risorse decentrate (quali quelle di cui all’articolo 79, comma 2, lettera c) del CCNL del 16/11/2022) per finanziare le misure di welfare integrativo dei propri dipendenti”, rappresentando altresì il dubbio se “gli eventuali incrementi discrezionali del fondo decisi dagli enti per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale possano essere esclusi dal limite del trattamento accessorio 2016”.

Il primo punto involge il contenuto dell’art. 79, comma 2, lett. c) del vigente CCNL Comparto funzioni locali nonché il rapporto con l’art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, ed è espressamente disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 79 CCNL cit.: sull’interpretazione della norma contrattuale la Sezione si astiene, attesa la competenza dell’ARAN.

Sul secondo punto (rapporto tra le eventuali risorse del fondo ex art. 79 CCNL destinate al welfare integrativo da un lato, e l’art. 23, d.lgs. n. 75/2017 dall’altro), il Collegio ribadisce che “le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs 75/2017” (v. deliberazione n. 174/2023/PAR di questa stessa Sezione, richiamata dal Comune nella richiesta di parere), fermo restando quanto espressamente statuito dall’art. 80 del predetto CCNL, sub comma 1 ult. periodo, e comma 2, lett. k).

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero dell’interno: rimborso spese per equo indennizzo e spese di degenza al personale della P.L.

Con la Circolare DAIT n. 12/2024, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni in merito ai criteri e alle modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Sono legittimati alla presentazione della richiesta di rimborsi solo i comuni e solo per gli eventi verificatisi esclusivamente dal 22 aprile 2017. L’invio del certificato pertanto è obbligatorio solo se si intende chiedere il contributo. Le richieste da parte dei comuni, modello “A” allegato al decreto interministeriale del 4 settembre 2017, devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), entro le ore 24,00 del 2 aprile 2024, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.

La certificazione prevede la firma del Segretario e del Responsabile del servizio finanziario.

 

La redazione PERK SOLUTION