La registrazione integrale dell’adunanza del consiglio non può avere validità di un verbale

La registrazione integrale dell’adunanza del consiglio non può avere validità di un verbale, atteso che l’art.97, c.4, lett.a), del TUEL assegna al segretario  dell’ente locale la cura della verbalizzazione delle riunioni di consiglio. Si è espresso così il Ministero dell’interno, con il parere n.2673 del 24.1.2024.

L’art. 97, comma 4, lett.a), del TUEL prevede che il segretario dell’ente locale “partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione”. Il Consiglio di Stato-sez.IV, con sentenza n.4373 del 2018, nell’esaminare un caso diverso da quello in esame, ha osservato che “il verbale, atto giuridico appartenente alla categoria degli atti certificativi, è il documento preordinato alla descrizione di atti o fatti, rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante, appositamente incaricato di tale compito.” L’Alto Consesso ha, altresì, evidenziato che “negli organi collegiali, dove la funzione di verbalizzazione e il verbale assumono rilievo decisivo e necessità indefettibile, il tratto di collegamento tra esternazione dell’atto amministrativo (che normalmente avviene in forme diverse dalla scritta) e documentazione dell’atto (ad esempio, deliberazione) è rappresentato dal verbale della seduta, che costituisce la ‘memoria’ di quanto è accaduto e documenta i fatti salienti della seduta stessa. Il verbale ha il compito di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, senza che sia peraltro necessario indicare minutamente le singole attività compiute e le singole opinioni espresse (Cons. Stato-sez.IV, 25 luglio 2001, n.4074).

Inoltre, dalla sentenza del Consiglio di Stato del 4 giugno 2020, n.3544, si evince che “… l’atto di verbalizzazione ha una funzione di certificazione pubblica, contiene e rappresenta i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti che è necessario siano conservati per le esigenze probatorie con fede privilegiata – dal momento che sono redatti da un pubblico ufficiale – che si sostanzia essenzialmente nella attendibilità in merito alla provenienza dell’atto, alle dichiarazioni compiute innanzi al pubblico ufficiale ed ai fatti innanzi a lui accaduti (cfr. Cass.-sez.I, 3 dicembre 2002, n.17106)”.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, il Ministero ritiene che il consiglio comunale, nell’esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa di cui all’articolo 38, comma 3, del TUEL, abbia la possibilità di regolamentare la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, ma le norme statutarie e quelle regolamentari dell’ente locale devono, comunque, trovare una necessaria armonizzazione con le norme statali. Nel caso di specie, l’articolo 56, comma 8, del regolamento del consiglio comunale non risulta coerente con il disposto dell’art. 97, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, in quanto la verbalizzazione è attività propria del segretario comunale, il quale, oltre a riportare gli interventi dei singoli consiglieri e degli altri partecipanti alla seduta, può segnalare fatti e circostanze avvenuti che non emergano dalla registrazione vocale. Inoltre, la forma scritta fornisce certezza in ordine alla modalità della deliberazione maturata in sede di riunioni degli organi collegiali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il revisore sottoposto a giudizio penale può essere nominato dall’ente

Il revisore sottoposto a giudizio penale mantiene l’iscrizione nell’Elenco fino a quando permangono le condizioni relative all’iscrizione all’ODCEC e/o al Registro dei revisori legali e, di conseguenza, può essere nominato dall’ente. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di parere di una Prefettura che ha chiesto indicazioni in merito alla permanenza dei requisiti per la nomina in costanza di un procedimento penale a carico di un revisore sorteggiato per la nomina in un comune.

Il ministero rammenta che le ipotesi d’incompatibilità e d’ineleggibilità alla carica di revisore degli enti locali, elencate all’articolo 236 del Tuel (valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale) sono tipiche e nominate e quindi non possono essere derogate, né estese per analogia ad altri casi non espressamente individuati nella legge.

Il decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, che disciplina l’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all’articolo 50, comma 10, prevede che il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso. Per i revisori legali il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, all’articolo 24-bis prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni, detta sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell’Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Tutto ciò premesso, visto che la sentenza non è ancora stata depositata e considerato che il revisore risulta regolarmente iscritto all’ODCEC, non si ravvisano per il ministero elementi ostativi alla nomina da parte del Comune.

 

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Anac, Garanzie fideiussorie: verifica telematica consentita anche con soluzioni alternative allo Spid

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024, ha chiarito che l’accesso al sito internet per la verifica telematica delle polizze fideiussorie può essere consentito anche ricorrendo a soluzioni alternative allo Spid, le quali garantiscano accessi riservati ai soli soggetti legittimati (ad esempio, chiavi di verifica che individuino in maniera univoca la polizza da verificare).

E’ stato precisato che l’utilizzo dello Spid è facoltativo per i soggetti privati allorché non accedano a un servizio pubblico, ma mettano a disposizione un proprio servizio. Inoltre, è stato indicato che tra i soggetti legittimati ad accedere alla verifica sul sito internet del garante possono rientrare, oltre ai contraenti della polizza da verificare e alle stazioni appaltanti beneficiarie della garanzia, gli intermediari assicurativi intervenuti nel rilascio della polizza. Infine, è stato esplicitato che i chiarimenti forniti nel Comunicato con riferimento alle imprese di assicurazione si applicano all’accesso ai siti internet di tutti i soggetti indicati nel codice dei contratti pubblici.

 

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