Imposta sulla pubblicità e insegne Bancomat

In caso di pluralità di insegne è riconosciuta l’esenzione nei limiti di una superficie complessiva di cinque metri quadrati e sempre che i vari mezzi pubblicitari siano collocati in connessione tra di loro. Ove siano presenti più insegne esposte all’esterno di un unico locale l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 considerava come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza (Corte Cass. ord. 18 aprile 2018, n. 9492).

L’insegna “Bancomat” o “Postamat” posta all’esterno dei locali che sia accompagnata dall’indicazione dell’istituto di credito di riferimento non integra messaggio di rilevanza pubblicitaria, trattandosi di “un elemento essenziale per completare l’informazione diretta al cliente” e garantire una corretta fruizione del servizio reso. Sulla scorta del principio enunciato la Corte di secondo grado ha rigettato l’appello proposto dall’ente impositore, in quanto l’utilizzo dell’insegna Postamat non integra un messaggio pubblicitario ma una informazione diretta al cliente essenzialmente “direzionale” e di segnalazione della fruibilità in loco del servizio secondo le modalità tecniche e le condizioni economiche e negoziali già concordate con l’operatore. In base a tale ragionamento la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza del 04/01/2024 n. 10, ha respinto l’appello proposta dal concessionario della riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per conto di un comune.

 

La redazione PERK SOLUTION

Verifica finale Fondi Covid. Disponibili i dati per singolo Ente

La Direzione Centrale della Finanza Locale – nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per il quale è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 25 gennaio 2024, recante i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie – ha reso disponibile le tabelle contenenti i dati relativi alle risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana, provincia e città metropolitana, completi delle Note metodologiche.

I dati esposti negli allegati C e D, relativi alla verifica finale delle risorse del “Fondone”, potrebbero non trovare corrispondenza con i calcoli effettuati dagli enti ed esposti nel risultato di amministrazione in conseguenza dei correttivi apportati dal Tavolo tecnico, come meglio specificato nelle note metodologiche. Il percorso logico della verifica finale degli effetti dell’emergenza COVID19 è stato suddiviso in due fasi, la prima relativa al biennio 2020 e 2021 e la seconda relativa all’annualità 2022. La prima fase ha riguardato tutti i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane ed è stata volta a verificare l’adeguatezza delle risorse erogate rispetto ai fabbisogni certificati dagli enti per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La seconda fase, invece, ha interessato i soli enti che, sulla base delle risultanze di cui alla prima fase, risultavano  disporre al 31 dicembre 2021 delle risorse del “Fondone” e/o dei ristori di spesa assegnati, allo scopo di valutarne lo smaltimento nel corso dell’esercizio 2022 e quantificare le eventuali risorse ricevute in eccesso da acquisire all’entrata del Bilancio dello Stato.

Di seguito i correttivi apportati:

  • in caso di certificazione con saldo complessivo positivo in uno degli anni considerati, il fabbisogno è stato calcolato pari a zero;
  • la certificazione Covid-19/ 2022 è stata considerata solo con riferimento alle maggiori o minori spese certificate e non anche per le eventuali maggiori entrate esposte;
  • per gli enti che nel 2020 e 2021 abbiano subito la sanzione pari al 100% delle risorse del “Fondone” attribuite nel medesimo anno per mancata trasmissione della certificazione COVID, è stata verificata solamente l’annualità non oggetto di sanzione;
  • sono stati considerati gli effetti dei prelievi sul soggiorno solo nel caso in cui gli enti non abbiano integralmente coperto la perdita certificata nel medesimo triennio;
  • si è tenuto conto della variazione positiva della Lettera E del risultato di amministrazione nel periodo 2019-2021, nonché dell’effettiva consistenza della Lettera E del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022;
  • azzeramento del surplus di risorse rispetto ai fabbisogni Covid eventualmente dovuto, per comuni, le unioni di comuni e le comunità montane che presentano una Lettera E del risultato di amministrazione negativa, con riferimento all’ultimo rendiconto di gestione approvato;
  • si è tenuto conto del “Ripiano disavanzi (perdite) riferiti ad Organismi partecipati, derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” degli anni 2020, 2021 e 2022, inseriti nell’apposita Sezione “ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali” dei modelli CERTIF-COVID-19/2021 e CERTIF-COVID19/2022.

Per quanto attiene alle risultanze delle certificazioni 2020 e 2021, dalle analisi poste in essere su indicazione del Tavolo di confronto, è emerso che le  informazioni trasmesse dagli enti sono risultate in alcuni casi incomplete (mancata valorizzazione di impegni e/o accertamenti 2020 e 2021 e/o mancata valorizzazione delle minori spese, ivi incluse quelle riconducibili a variazioni del FCDE) e in altri casi errate (valorizzazione delle politiche autonome in materia fiscale per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe e/o inserimento di importi negativi non condivisi con gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze).

Per gli enti locali con eccedenza di risorse, di cui alla colonna “Surplus finale” della Tabella di cui agli Allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso saranno acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’ articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane.

Per gli enti locali con deficit di risorse, di cui alla colonna “Deficit finale” della Tabella di cui agli Allegati C e D, le somme sono erogate, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal Ministero dell’interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

Per quanto riguarda il conguaglio dei Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, le risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicate, per ciascun ente, nella Tabella di cui all’Allegato E per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato F per le province e città metropolitane. Si precisa che i ristori specifici di spesa assegnati negli anni 2020, 2021 e 2022, ad eccezione del “Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”, non sono stati oggetto di correttivi. Il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno non ricomprendere, tenuto conto della loro specificità in termini di scadenze e utilizzi, nell’elenco dei ristori specifici di spesa oggetto di restituzione i seguenti ristori:

  • le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Buono viaggio;
  • le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Centri estivi”;
  • le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Aree interne” relative all’incremento del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e  commerciali dei comuni nelle aree interne;
  • le risorse di cui al fondo destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria;
  • e risorse di cui al fondo per consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del  COVID-19;
  • le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi del Trasporto pubblico locale.

È stato invece ritenuto opportuno apportare dei correttivi al ristoro relativo a “Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”, come di seguito riportati:

  • nel caso di maggiori spese per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” certificate dagli enti per un importo superiore ai ristori assegnati, è stato azzerato l’importo di ristoro non utilizzato erroneamente certificato;
  • nel caso di variazione positiva degli impegni per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” superiore alle maggiori spese dichiarate per le medesime voci, è stato azzerato l’importo di ristoro non utilizzato erroneamente certificato;
  • nel caso di maggiori spese per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” valorizzate per un importo superiore rispetto all’ammontare dei ristori  dichiarati come utilizzati, l’importo dei ristori non utilizzati è stato ridotto del valore corrispondente;
  • sono stati considerati gli effetti dei conguagli relativi ai consumi dell’anno 2022, contabilizzati nei primi mesi dell’anno 2023, in coerenza con quanto disciplinato in materia di contratti di servizio continuativi, ritenuti validi ai fini della verifica finale anche se sottoscritti nel corso dell’anno 2022 ma sostenuti nell’anno successivo. Ciò al fine di considerare l’effettivo impatto sul bilancio dovuto ai maggiori costi energetici maturati nell’anno 2022, ancorché sostenuti nell’anno successivo.

 

Allegati:

Allegato A – Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane
Allegato B – Nota metodologica province e città metropolitane
Allegato C – Risultanze del conguaglio finale Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane
Allegato D – Risultanze del conguaglio finale Province e Città metropolitane
Allegato E – Conguaglio ristori specifici di spesa Comuni e Unioni di comuni
Allegato F – Conguaglio ristori specifici di spesa Province e Città metropolitane

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: in G.U. il decreto su finanziamento progetti dei Comuni per potenziare interventi su sicurezza urbana

ANCI ricorda che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 20 dicembre 2023 su modalità e termini di presentazione delle richieste e criteri di riparto delle risorse stanziate per il 2023, pari a 19 milioni di euro, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza.

Il Decreto interessa Comuni, Unioni di Comuni e le Associazioni di Comuni la cui convenzione preveda, tra le funzioni e i servizi da svolgere in modo coordinato, il servizio di Polizia municipale. Non possono partecipare al finanziamento gli enti che hanno beneficiato delle risorse negli anni passati o il cui finanziamento sia destinato alla sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati a qualsiasi titolo.

E’ necessaria, per produrre richiesta di accesso al finanziamento, la sottoscrizione di un patto per la sicurezza urbana, che preveda l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale. I relativi progetti devono essere approvati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e l’Ente deve dimostrare di avere, per la realizzazione degli stessi, le somme disponibili regolarmente iscritte o da iscrivere a bilancio, occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. Le richieste di finanziamento devono essere presentate alla Prefettura territorialmente competente entro il 29 marzo 2024 utilizzando, a pena di irricevibilità, il modello A) allegato al Decreto.

Si riporta di seguito un kit di documenti utile per la presentazione dei progetti di videosorveglianza:

Decreto del 20 dicembre 2023
Nota al Decreto sui sistemi di videosorveglianza 2023-2024
Schema di Patto tipo per l’attuazione della sicurezza urbana
Allegato A – Modulo per la presentazione della richiesta di finanziamento
Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali
Linee Guida sui sistemi di controllo targhe e transiti
Circolare del 2 marzo 2012 sui sistemi di videosorveglianza
Circolare del Gabinetto del Ministro del 26 gennaio 2024

 

La redazione PERK SOLUTION