Contributo economico ai Comuni che garantiscono un numero minimo di assistenti sociali

Come noto, la Legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

In quest’ottica, per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali è stata prevista l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Per definire il contributo spettante, entro il 28 febbraio ciascun Ambito territoriale deve inviare un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la piattaforma SIOSS, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte.

A tal fine, con la Nota 1898 del 31 gennaio 2024 vengono fornite le istruzioni operative e due fogli di calcolo excel, uno per i dati relativi al 2023 e uno per i dati previsionali del 2024, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

Entro lo stesso termine del 28 febbraio 2024, dovrà altresì essere inserita nel SIOSS, esclusivamente dagli ATS assegnatari di risorse prenotate lo scorso anno (rif. alla tabella 2 del DM 110/2023 come rettificata e integrata dalla tabella 2 del DM 137/2023), all’interno della nuova sezione rendicontazione, la documentazione di seguito indicata:

  • la certificazione utilizzando il modello “All. 3 – Certificazione rendicontazione AS 2023” firmata digitalmente dal Ragioniere Generale/Responsabile del servizio finanziario nonché dal legale rappresentante dell’Ambito;
  • il file Excel “All. 1 – Consuntivo AS 2023”, compilato con i dati riferiti al personale in servizio al 31 dicembre 2023.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni.

Solo per particolari quesiti è possibile scrivere alla casella di posta ContributoAS@lavoro.gov.it. Laddove i quesiti rivestano carattere di generalità le risposte saranno fornite esclusivamente tramite FAQ e note esplicative pubblicate sul sito (Fonte Ministero del Lavoro).

 

La redazione PERK SOLUTION

Stazioni appaltanti qualificate, indicazioni ANAC per confermare di disporre di piattaforma certificata

Con il Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2024, l’Autorità fa presente che per le Stazioni Appaltanti e le centrali di committenza che non avessero provveduto ad accedere al sistema entro il 31 gennaio 2024 confermando l’utilizzo di piattaforma certificata, tale requisito si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro Anac delle piattaforme certificate.

Sono oltre 3.100 le stazioni appaltanti qualificate che ad oggi, 31 gennaio 2024, hanno confermato ad Anac, attraverso il sistema “Qualificazione stazione appaltanti“, la disponibilità e l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento ai fini IVA della cessione di terreni nell’ambito della realizzazione di un edificio in project financing

Con la risposta a interpello n. 26 del 30 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA della cessione di terreni nell’ambito della realizzazione di un edificio in project financing. Il caso riguarda un Comune che trasferisce la proprietà di alcuni terreni, a titolo di parziale corrispettivo, a una società incaricata di progettare e costruire nello stesso Comune una scuola mediante finanza di progetto.

L’Agenzia ritiene che il trasferimento alla società concessionaria di alcuni terreni a titolo di parziale corrispettivo della prestazione assunta da quest’ultima con la sottoscrizione della Convenzione, debba essere soggetta ad IVA. Il corrispettivo che il Comune riconosce alla Società per le obbligazioni da quest’ultima assunte e che, limitatamente alla parte dello stesso finanziata con la cessione dei suddetti terreni, assume i caratteri di una permuta, consistente in una prestazione di servizi contro una cessione di beni. Le permute sono operazioni rilevanti ai fini IVA in base all’articolo 11 del Decreto IVA ai sensi del quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. Ai fini IVA, dunque, la permuta ricorre tutte le volte che la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è effettuata da un soggetto a scomputo del corrispettivo monetario dallo stesso dovuto a fronte di una diversa cessione di beni o prestazione di servizi effettuata a suo favore da un altro soggetto.

Il Comune, quindi, dovrà versare l’imposta sui terreni ceduti all’istante a titolo di parziale corrispettivo per l’opera costruita. Naturalmente c’è il duplice assoggettamento all’imposta quando lo scambio (bene contro bene, bene contro servizio, servizio contro servizio) avviene tra due soggetti passivi IVA, mentre quando una delle parti è un ”privato”, è imponibile solo l’operazione posta in essere dal soggetto passivo IVA e l’operazione effettuata dal privato, al ricorrere dei presupposti, sconterà le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Quindi, le varie operazioni effettuate dalla società sono soggette a Iva, secondo l’aliquota propria di ciascuna di esse.

Sempre con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate dalla società, in merito al momento impositivo, trattandosi ­di prestazioni di servizi, l’esigibilità  dell’imposta si verifica ordinariamente all’atto del pagamento del corrispettivo che, limitatamente alla parte in natura dello stesso (i.e. terreni citati), va  individuato nella stipula dell’atto notarile. Ciò a meno che la Società non abbia già emesso fattura, anticipando così il momento di effettuazione  dell’operazione de quo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del Decreto IVA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Revisione enti locali: dai commercialisti un aggiornamento delle carte contabili

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La revisione negli enti locali: area “Attività contrattuale e appalti”. Si tratta di un aggiornamento delle carte di lavoro a supporto dello svolgimento dell’attività di revisione degli enti locali con particolare riferimento alle verifiche relative all’area “attività contrattuale e appalti” alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e della recente prassi.

Il documento propone check-list e un modello di verbale che, senza presunzione di completezza ed esaustività, possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio. Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati a discrezione del revisore.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION