Via libera dal Consiglio dei Ministri al terzo mandato per i Sindaci per i Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta odierna, ha dato via libera al provvedimento che innalza il limite da due a tre mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato nei comuni fino a 5.000 abitanti.

Finalmente viene data una risposta positiva alla richiesta che da anni viene da tutti i sindaci e si sana, almeno in parte, un vulnus democratico che abbiamo sempre giudicato gravissimo”. Lo dichiara il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. A questo punto – continua Decaro – diventa inevitabile andare fino in fondo, estendendo il numero dei mandati anche per i sindaci dei Comuni sopra ai 15 mila abitanti. Una volta chiarito che soltanto gli elettori devono avere il diritto di giudicare se i propri sindaci devono essere confermati o mandati a casa, una disparità di trattamento nei confronti di soli 730 comuni più grandi, sul totale dei 7896 comuni italiani, appare davvero incomprensibile, e probabilmente anticostituzionale”.

È previsto inoltre l’accorpamento delle date di svolgimento delle elezioni europee, del primo turno delle amministrative e delle regionali, che interessano la Basilicata, l’Umbria e il Piemonte, che si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esclusione di enti e società che compongono il “GAP” dal perimetro del consolidamento solo in casi eccezionali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 3/2024/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere di una Provincia, ha evidenziato che “I casi di esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento, per l’impossibilità di reperire le informazioni necessarie in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria”.

La Sezione ritiene necessario richiamare testualmente il pertinente passo del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, punto 3.1, lett. b) dell’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, per evidenziarne la portata e l’esatto ambito di applicazione, laddove è previsto che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell’elenco degli enti e società compresi nel bilancio consolidato nei casi di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Dal tenore letterale delle disposizioni del principio, l’ente locale a capo del “gruppo amministrazione pubblica” può ben escludere dal perimetro del consolidamento, gli enti e le società compresi nel primo elenco nei casi di «impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento». I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria. Ne risulta chiaramente il carattere eccezionale e straordinario, e perciò non suscettibile di interpretazione, neppure analogica o estensiva, dell’impossibilità che giustifica l’esclusione di enti e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dal perimetro del consolidamento.

 

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Corte dei conti: I proventi da sanzioni CDS non possono finanziare il contrasto alle occupazioni abusive

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 2/2024, ha escluso la possibilità di finanziare il contrasto alle occupazioni abusive con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni al Codice della Strada ai sensi dell’art. 208, comma 4 e 5-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Dalla lettura dell’art. 208, con specifico riferimento ai commi 4 e 5 bis, emerge come il bene primario che si intende tutelare con l’utilizzo dei proventi in esame sia rappresentato dal miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale nelle molteplici forme individuate dall’art. 208. In particolare, la lettera c) del comma 4, a cui rinvia il comma 5 bis), individua all’inizio del periodo, in modo espresso, la finalità perseguita mediante l’utilizzo dei proventi: “ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale”.

Di contro, il D.M. del 5 agosto 2008 del Ministro degli Interni, richiamato dall’Ente a supporto di una soluzione favorevole al quesito posto, definisce il concetto di sicurezza urbana con riferimento all’art. 54 del TUEL il quale individua le funzioni dei sindaci, quali ufficiali del Governo. Nello specifico, il comma 4 dispone che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”; ed il comma 4-bis evidenzia come i “provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 …….. concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”. Per la Sezione risulta evidente che trattasi di finalità che non hanno alcuna diretta connessione con la sicurezza e la circolazione stradale.

 

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Prevenzione del rischio sismico: Pubblicato l’Avviso per il finanziamento di interventi nelle isole minori

Pubblicato nella G.U. n. 18 del 23-01-2024 il comunicato del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo all’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva procedura di valutazione finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed infrastrutture pubblici insistenti sul territorio delle «Isole minori», con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro.

Al fine di rafforzare la politica nazionale per la promozione della sicurezza a fronte di rischi naturali e, al contempo, rivolgere un’attenzione particolare ai territori insulari che presentano gravi e permanenti svantaggi, il Dipartimento Casa Italia, su indicazione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha predisposto un Avviso pubblico finalizzato a raccogliere e selezionare manifestazioni di interesse da parte di Regioni ed Enti locali, recanti proposte progettuali di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture pubblici, insistenti sui territori delle Isole minori.

A questa prima fase seguirà una seconda, in cui le manifestazioni di interesse valutate positivamente saranno ammesse ad una successiva procedura di valutazione indetta con apposito Avviso pubblico che definirà i termini e le modalità per la presentazione dei relativi progetti al fine di accedere al finanziamento. Gli enti interessati potranno presentare le manifestazioni di interesse – secondo le modalità presenti nella pagina dell’avviso – entro le ore 23:59 del giorno 29 febbraio 2024. Il Dipartimento garantirà supporto e assistenza tramite la mail dedicata: avvisoisoleminori@governo.it a cui gli enti interessati potranno richiedere informazioni.

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Appalti pubblici digitali: il dossier Ance sulle novità dell’Ecosistema nazionale di e-procurement

L’ANCE , l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha reso disponibile un documento di approfondimento relativo all’Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale. Dal 1° gennaio 2024 ha preso vita la digitalizzazione degli appalti pubblici di cui all’art. 19 e ss. del Codice dei contratti, D. Lgs. n. 36/2023. A fronte di tale novità, i numerosi interventi dell’ANAC degli ultimi mesi hanno costituito l’occasione per ricostruire nel dossier “Le novità dell’Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)” alcuni effetti concreti della riforma digitale degli appalti pubblici.

In particolare, nel documento di approfondimento sono affrontati i temi della certificazione e utilizzo delle piattaforme digitali, dell’acquisizione del CIG, del funzionamento del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) e dei nuovi strumenti informatici, che incidono anche sugli obblighi di pubblicità legale degli atti e di trasparenza. Assieme al dossier si rende anche disponibile un quadro sinottico che ricostruisce l’infrastruttura digitale di riferimento che comprende la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), la Piattaforma dei contratti pubblici, le singole piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), e la nuova Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Quanto alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), ANAC, con comunicato del 18 gennaio 2024, ha chiarito che entro il 31 gennaio 2024 le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti già qualificati dovranno notificare, attraverso il servizio “Qualificazione stazione appaltanti”, l’adozione e l’impiego di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, sia di proprietà sia ottenute attraverso contratti di servizio con terzi. In caso di mancata comunicazione, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione precedentemente ottenuta decadrà. Ciò, in attuazione delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle FAQ n. 8 e 9 del Servizio di qualificazione, nonché nelle FAQ B.5 e C.9 del Servizio di digitalizzazione.

Da lunedì 18 dicembre 2023 sul portale dei dati aperti ANAC è attiva la sezione Registro Piattaforme Certificate (RPC) dove è possibile consultare l’elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitali certificate all’interno del quale risulta compresa la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, SINTEL.

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