Riparto contributo incremento indennità amministratori per l’anno 2023

Il Ministero dell’interno ha pubblicato il decreto del 14 dicembre 2023, recante: “Riparto dell’incremento di 150 milioni di euro, per l’anno 2023, disposto dall’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n.234, del fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 –  al netto dei conguagli 2022 – per il concorso al maggiore onere dei comuni delle Regioni a statuto ordinario per l’aggiornamento delle indennità di sindaci ed amministratori locali”, previsto dai commi 583, 584 e 585 dell’articolo 1 della legge n.234 del 2021.

In ragione di alcuni errori materiali contenuti nelle tabelle di quantificazione degli incrementi delle indennità e dell’ammontare del contributo a carico dello Stato contenute nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (A.S. n. 2448), poi trasfusi negli allegati al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2022, è stata riscontrata l’esigenza di rettificare in aumento per n. 10 comuni le risorse assegnate per l’anno 2022, per un totale di euro 718.160,51.

Al netto dell’importo di euro 718.160,51 utilizzato per l’assegnazione dei conguagli per l’anno 2022, l’incremento del Fondo che viene ripartito per l’anno 2023 ammonta a complessivi euro 149.281.839,49. Il riparto per classe demografica e per tipologia di ente del fondo, a concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni relativamente alla corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per gli amministratori, è stato calcolato sulla scorta dei medesimi criteri utilizzati nell’allegato A “Nota metodologica” al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2022.

Per l’anno 2023, il contributo è stato riconosciuto ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per le finalità previste. I comuni beneficiari sono tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2023.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione contributo per il rimborso IVA sul trasporto pubblico locale anno 2024

Con decreto del Ministero dell’interno del 22 gennaio 2024 sono state approvate le modalità di certificazione, per l’anno 2024, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’I.V.A. relativa ai contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico locale di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari.

Gli enti locali, ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia, che possono richiedere il contributo statale sono unioni di comuni; consorzi tra enti locali; comunità montane; province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari. La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio di gestione del trasporto pubblico locale, mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita nella sezione “Configurazione Ente” dell’AREA CERTIFICATI –TBEL del sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno.

Per la validità della comunicazione, gli enti locali devono presentare le richiesta di contributo tenendo presente, per le due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini:

  • modello “B” (preventivo 2024) a partire dal 31 gennaio 2024 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 28 febbraio 2024;
  • modello “B1” (consuntivo 2023) a decorrere dal 25 marzo 2024 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 aprile 2024.

L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nella certificazione già trasmessa telematicamente, comporta la non validità della stessa ai fini del rimborso degli oneri in argomento. È data facoltà agli Enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione.

 

La redazione PERK SOLUTION