Terzo mandato Sindaci, decreto slitta a prossima riunione del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, riunitosi in data odierna, ha convenuto di rinviare a una successiva riunione l’esame dello schema di decreto-legge recante “Disposizioni per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, c.d. decreto elezioni, che dovrebbe prevedere l’aumento da due a tre mandati dei limiti di permanenza consecutiva in carica dei sindaci nei Comuni da 5 a 15mila abitanti e la cancellazione del limite negli enti con meno di 5mila abitanti.

Il provvedimento, composto da 6 articoli, disciplina l’ipotesi dell’abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative in modo da garantire il coordinamento normativo e la funzionalità dei relativi procedimenti elettorali, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio. Mira, inoltre, ad assicurare la funzionalità e l’efficacia del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

In particolare, l’art. 4 modifica l’articolo 51, comma 2, del TUEL, dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Attualmente è previsto che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato. Sennonché, nei comuni di minore dimensione demografica – precisa la relazione al decreto – risulta di fatto spesso problematico individuare candidature per la carica di primo cittadino, per cui il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta rilevanti criticità.

La norma dovrebbe innalzare il limite da due a tre mandati consecutivi per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti. Rimane peraltro ferma la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 51 del TUEL. Conseguentemente, nei comuni con più di 15.000 abitanti, sarà comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicità legale dei bandi di gara, ecco come fare tramite la Banca Dati Anac

Dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati Anac tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”.
Questa è sostituiva della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a tutti gli effetti, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.

La nuova disciplina della pubblicità legale, che è parte del più ampio sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, si applica inderogabilmente a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le gare il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023.

Con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 Anac ha fornito indicazioni per l’assolvimento degli obblighi in ambito nazionale:

a) Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea entro il 31 dicembre 2023 assolvono efficacemente gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la pubblicazione sula Gazzetta Ufficiale italiana. Per queste gare, gli effetti giuridici dell’atto pubblicato continuano a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta.

b) Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato solo inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato su Gazzetta Ufficiale europea entro tale data rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale, e sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la Banca Dati Anac.
Per tale motivo, per queste gare, la pubblicazione del bando su Gazzetta Ufficiale dopo il 1° gennaio 2024 non è conforme al nuovo Codice Appalti, e risulta inidonea ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale.  Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla Banca Dati Anac dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la Banca Dati stessa.

c) Le procedure di gara soggette ai soli obblighi di pubblicazione a livello nazionale il cui bando è stato solo inviato alla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato entro tale data, rientrano anch’esse nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la Banca Dati Anac.  Anche in questo caso le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla Banca Dati Anac dei dati necessari alla pubblicazione a livello nazionale tramite interoperabilità con la Banca Dati stessa.

 

La redazione PERK SOLUTION