Enti locali: termine del 15 aprile 2024 per l’adozione e la pubblicazione dei PIAO

L’Anac, con comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, ricorda alle pubbliche amministrazioni tenute all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti di programmazione, nell’ambito dello stesso PIAO, va predisposta anche la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Per i soli ENTI LOCALI, il termine ultimo per l’adozione del PIAO è fissato al 15 aprile 2024, a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 disposto dal decreto del Ministro dell’interno del 22 dicembre 2023.

Per le amministrazioni e gli enti tenuti all’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – PTPCT, all’adozione di un documento che tiene luogo dello stesso o all’integrazione del modello 231, il termine resta fissato al 31 gennaio 2024, secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012 (articolo 1, comma 8).
Il comunicato segnala, infine, che nel PNA 2022 è stata introdotta un’importante semplificazione per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti.
Dopo la prima adozione, infatti è possibile confermare nel triennio, con apposito atto motivato dell’organo di indirizzo, lo strumento programmatorio adottato nell’anno precedente (Sezione anticorruzione del PIAO, PTPCT, documento che tiene luogo dello stesso o misure integrative del MOG 231).
Si rammenta che ciò è possibile ove, nell’anno precedente:
a) non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
b) non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
c) non siano stati modificati gli obiettivi strategici;
d) per chi è tenuto ad adottare il PIAO, non siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.
Tutto ciò, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto sulla riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità

È stato pubblicato in G.U. n. 9 del 12.01.2024 il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227”.

Il decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui alla L. 22 dicembre 2021, n. 227. Tale legge ha previsto l’adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. il provvedimento concerne la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità – ivi compresi i profili di inclusione e accessibilità inerenti ai lavoratori pubblici con disabilità –. Si ricorda, in via di sintesi, che gli altri profili oggetto della complessiva disciplina di delega concernono: la definizione della condizione di disabilità e la revisione, il riordino e la semplificazione della normativa di settore; l’accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei relativi processi valutativi di base; la valutazione multidimensionale della disabilità e la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato; l’informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; l’istituzione del Garante nazionale delle disabilità; la definizione di norme finali e transitorie.

Riguardo all’oggetto del decreto – costituito, come detto, dalla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità –, i princìpi e i criteri direttivi della disciplina di delega contemplano (articolo 2, comma 2, lettera e), della citata L. n. 227):
– la previsione che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. Tale programmazione strategica è in ogni caso operata (come già richiesto dalla disciplina vigente) nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (Piano che le pubbliche amministrazioni devono adottare ai sensi della disciplina generale vigente);
– la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione relativa alla suddetta accessibilità del Piano integrato di attività e organizzazione;
– l’introduzione, tra gli obiettivi di produttività delle pubbliche amministrazioni, di quelli specificamente volti a rendere effettive l’inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;
– l’inserimento, tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale pubblico, di quelli derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità;
– la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento (anche ai sensi della disciplina sul cosiddetto collocamento obbligatorio) dei lavoratori con disabilità nell’ambiente di lavoro, anche al fine dell’attuazione del principio dell’accomodamento ragionevole, inteso a garantire la piena eguaglianza con gli altri lavoratori;
– l’obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l’effettiva accessibilità delle prestazioni; tali indicazioni devono specificare quali siano i livelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;
– l’estensione della vigente categoria del “ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici” alla mancata attuazione o alla violazione: dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Comuni e digitalizzazione degli appalti: l’acquisizione dei Cig è contestuale all’invio della richiesta

Anac, con comunicato del 12 gennaio 2024, in virtù delle criticità riscontrate in questa prima fase di applicazione della digitalizzazione dell’ecosistema dei contratti pubblici, in particolare al processo di acquisizione del CIG per affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro, ricorda che con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, è stato chiarito che l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dell’Autorità, è disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.
Ciò significa che fino a tale data, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, il Cig potrà essere acquisito, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell’affidamento, anche tramite l’interfaccia web messa a disposizione direttamente dall’Autorità tramite la piattaforma contratti pubblici – PCP.

Riguardo i supposti tempi di attesa per l’acquisizione del Cig, derivanti da messaggi fuorvianti presenti in alcune piattaforme, Anac conferma che la piattaforma rilascia il Cig contestualmente all’invio della richiesta.

In relazione alle difficoltà riscontrate nell’accesso a piattaforme certificate di altre regioni, si rammenta che, previo accordo, è possibile avvalersi di una delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato. L’elenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile nel Registro Piattaforme Certificate.

Riguardo l’accesso tramite Spid, si ricorda che in base alla normativa vigente è il sistema che consente a cittadini e imprese di accedere con un’unica username e password a tutti i servizi online delle Pubbliche amministrazioni, in maniera semplice e sicura, da qualsiasi dispositivo. Anche l’Autorità ha adottato questa modalità, insieme ad altri strumenti equivalenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trasmissione delibere di approvazione delle aliquote IMU e delle tariffe TARI per il 2023

Con comunicato del 12 gennaio 2024, il Dipartimento delle finanze rammenta che, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.
È precisato che tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023. Al contempo, viene dato rilievo, mediante apposita nota, dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.
Con esclusivo riferimento all’IMU, il successivo comma 73 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l’imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

 

La redazione PERK SOLUTION

Tari e fabbisogni standard: pubblicato l’aggiornamento delle linee guida

Pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013”, predisposte in collaborazione con Ifel e Sose per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari per l’anno 2024.

Le linee guida forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2023 e approvato dalla CTFS in data 23 ottobre 2023.

Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio. Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’”intercetta” della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro.

Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, a tale valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti:

  • la percentuale di raccolta differenziata;
  • la distanza in km fra il comune e gli impianti;
  • il numero e la tipologia degli impianti regionali;
  • la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali;
  • la forma di gestione del servizio rifiuti, in particolare, la gestione associata del servizio mostra mediamente un costo standard più alto di 5,82 euro per tonnellata rispetto alla gestione diretta;
  • i fattori di contesto del comune;
  • le economie/diseconomie di scala;
  • le modalità di raccolta dei rifiuti urbani;
  • il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

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