Accesso agli atti del consigliere comunale Presidente dalla Commissione di controllo e Garanzia

In materia d’accesso agli atti, la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, perché tenuti al segreto d’ufficio. L’equilibrato bilanciamento si raggiunge attraverso l’ostensione degli atti, previa “mascheratura” dei nominativi e dei dati idonei a consentirne l’individuazione. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di un consigliere comunale, che è anche presidente della commissione di controllo e garanzia, di accedere ad informazioni riguardanti il pagamento della TARI da parte di enti, associazioni, cooperative che gestiscono immobili di proprietà comunale, nonché informazioni relative al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico da parte di titolari di esercizi pubblici che espongono merci all’esterno dei propri negozi, anche su aree delimitate da stalli per il parcheggio dei veicoli a pagamento.

In base alla sentenza del Consiglio di Stato del 1° marzo 2023 n. 2189, la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 marzo 2023, n.49) e il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l’ostensione di tutti gli atti richiesti, previa “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l’individuazione degli stessi. Il diritto di accesso del consigliere, seppur più ampio rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art.7 della legge n. 241/1990, non può esercitarsi, quindi, con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela.

Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l’art. 42 del medesimo TUEL; pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione “di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”, propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy.

Con riferimento al caso in esame, il Ministero osserva che, nel caso in esame, essendo stato rilevato che le richieste del consigliere in argomento vengono effettuate nella qualità di presidente della commissione di controllo e garanzia, le cui funzioni sono declinate dall’articolo 14, comma 5, del regolamento delle commissioni consiliari, occorre tenere in considerazione anche il comma 8 del citato articolo 14, il quale prevede che “La Commissione ha diritto di accesso agli atti degli uffici e servizi comunali per effettuare le verifiche, i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente quinto comma. I responsabili dei servizi e l’altro personale addetto agli uffici e servizi sono tenuti a prestare alla Commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta”. Sul consigliere non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che rientra nelle prerogative del consigliere comunale il controllo dell’attività svolta dall’ente, fermi restando gli obblighi di riservatezza cui lo stesso è tenuto a norma di legge.

 

La redazione PERK SOLUTION