Il diritto del Comune alla riscossione degli oneri concessori si prescrive in dieci anni

In tema di edilizia e urbanistica, il diritto del Comune alla riscossione degli oneri concessori è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, che decorre: a) per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui è rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio; b) per il costo di costruzione, dalla comunicazione all’ente dell’ultimazione dei lavori, giusta l’art. 16, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. È quanto ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 19 dicembre 2023, n. 11022.

La Sezione rammenta che:

a) gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di attività autoritativa;

b) la pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un’azione di mero accertamento;

c) l’amministrazione comunale, nel richiedere i detti importi con atti non aventi natura autoritativa, agisce quindi secondo le norme di diritto privato, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 241 del 1990, ma si deve escludere l’applicabilità dell’art. 1431 c.c. a questa fattispecie, in quanto l’errore nella liquidazione del contributo, compiuto dalla pubblica amministrazione, non attiene ad elementi estranei o ignoti alla sfera del debitore ed è quindi per lui in linea di principio riconoscibile, in quanto o riguarda l’applicazione delle tabelle parametriche, che al privato sono o devono essere ben note, o è determinato da un mero errore di calcolo, ben percepibile dal privato, errore che dà luogo alla semplice rettifica;

d) la tutela dell’affidamento e il principio della buona fede, che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell’attuazione del rapporto obbligatorio, possono trovare applicazione ad una fattispecie come quella in esame nella quale, ordinariamente, la predeterminazione e l’oggettività dei parametri da applicare al contributo di costruzione, di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, rendono vincolato il conteggio da parte della pubblica amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell’interessato con l’ordinaria diligenza, solo nella eccezionale ipotesi in cui tali conoscibilità e verificabilità non siano possibili con l’ordinaria diligenza richiesta al debitore, secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), nell’ottica di una leale collaborazione volta all’attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell’interesse creditorio vantato dal Comune.

In tema di contributo di costruzione la giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, affermato che:

a) il dies a quo per il decorso del periodo di tempo ai fini della prescrizione decennale, coincide con la data di rilascio del titolo edilizio;

b) il contributo di costruzione può essere rideterminato solo in caso di errori di quantificazione (calcolo) da parte del Comune, è inoltre necessario che il ricalcolo sia effettuato secondo la tariffa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire (C.d.S., sent. n. 18/2018);

c) dal momento del rilascio del titolo abilitativo, il Comune ha dieci anni di tempo per accertare eventuali errori di calcolo e chiedere una integrazione del contributo;

d) si applica, quindi, il termine ordinario per la prescrizione, decorso il quale non è più possibile richiedere una rettifica;

e) il contributo di costruzione previsto dall’art. 16, comma 9, t.u., è determinato periodicamente dalle Regioni per i nuovi edifici, mentre il Comune è competente a definire il costo per i soli edifici esistenti (art. 16, comma 10, t.u.), per cui: i) i costi-base fissati con delibera regionale si applicano direttamente; ii) le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione, avvalendosi di facoltà previste da leggi regionali, hanno carattere eventuale e non condizionano l’immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione; iii) tali delibere si applicano comunque solo ai nuovi permessi, ma solo per la parte di incremento o diminuzione rispetto al costo-base fissato con atto regionale; in altri termini, nel caso di contributo di costruzione per nuove costruzioni, il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione (C.d.S., Sez. IV, n. 2821/2017).

Sul piano più strettamente normativo, vengono in rilievo, invece, le seguenti norme:

a) art. 2943 c.c., secondo cui la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio o dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, anche da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore;

b) art. 1219 c.c., ai sensi del quale la costituzione in mora deve consistere in una intimazione o richiesta fatta per iscritto;

c) art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001 a mente del quale “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata”;

d) art. 16, comma 3, d.P.R. 380/2001 giusta il quale “La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Possibile modificare il rendiconto per errori materiali

Con la deliberazione n. 1/2024, la Corte dei conti, Sez. Veneto, ha risposto positivamente alla richiesta di un Comune circa la possibilità di modificare il rendiconto già approvato, rettificando l’allegato previsto dall’art. 11, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011, concernente, nel caso di specie, il risultato di amministrazione, trasmettendo tempestivamente il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e rappresentando l’esito di tali variazioni nel primo documento di bilancio utile.

La richiesta di parere concerne il disallineamento tra il fondo di cassa al 31.12.2022 esposto nell’allegato al rendiconto relativo al risultato di amministrazione e l’importo del medesimo fondo riportato nel conto del tesoriere, che si sarebbe verificato per effetto, sostiene il Comune, di una disfunzione del gestionale in uso. Tale differenza ha comportato una conseguente sovrastima del risultato di amministrazione 2022, rispetto alla sua effettiva consistenza. Ripristinato il corretto funzionamento del gestionale, il Comune chiede di confermare la possibilità di “intervenire per correggere il conto consuntivo già approvato solo ed esclusivamente con il successivo rendiconto che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale con solo effetto ex nunc”.

I giudici evidenziano come il cd. principio di intangibilità o immodificabilità del rendiconto, in termini generali, risulti codificato all’art. 150 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, laddove si prevede che “il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge è intangibile, né può essere modificato in nessuna delle sue parti”. Con riferimento agli Enti territoriali che non approvano il rendiconto con legge, quali i Comuni, l’intangibilità di quest’ultimo può ritenersi discendente dal principio di annualità del  bilancio enunciato nell’Allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui “i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono  predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l’anno solare […]”. Il principio di intangibilità del rendiconto approvato dagli Enti territoriali risulta, altresì, enunciato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, deliberazione n. 2/2016; Corte dei conti Sez. Veneto, del. n. 590/2017/PRSP; Corte dei conti Sez. Piemonte, del. n. 117/2018/PRSE ; Corte dei conti Sez. Lazio, del. n. 5/2023/PRSE).

Tuttavia, per la Sezione, non può non tenersi conto della possibilità che si verifichino errori materiali nella redazione del rendiconto, laddove al principio di intangibilità del rendiconto deve in ogni caso raccordarsi con gli altri principi generali e postulati contenuti nell’allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011. In primo luogo, deve considerarsi il principio di veridicità, il quale fa esplicito riferimento al principio del true and fair view ed è connesso ad altri postulati di bilancio, quali l’attendibilità, la correttezza e la comprensibilità delle risultanze contabili. La necessità di adeguare tempestivamente le risultanze del rendiconto, allorché non rispecchino fedelmente la reale situazione contabile dell’Ente, è stata oggetto di recenti interventi normativi. Non si rinvengono nell’ordinamento elementi ostativi alla rettifica di specifici allegati del rendiconto, in presenza di meri errori materiali, quali, come nel caso specifico, la mancata corrispondenza tra il fondo di cassa al 31.12.2022 riportato nell’allegato al rendiconto relativo al risultato di amministrazione e l’importo del medesimo fondo riportato nel conto del tesoriere (che si sarebbe verificato per effetto di una disfunzione del gestionale in uso), riverberantesi su una conseguente sovrastima del risultato di amministrazione 2022, rispetto alla sua effettiva consistenza.

Di conseguenza, l’Ente potrà dunque, mediante opportuna delibera dell’organo consiliare, procedere senza indugio alla rettifica dell’allegato previsto dall’art. 11, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011, concernente il risultato di amministrazione, trasmettendo tempestivamente il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e rappresentando l’esito di tali variazioni nel primo documento di bilancio utile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Linee guida e questionario sui controlli interni 2022 e 2023 per Regioni e Province autonome

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell’adunanza del 20 dicembre 2023, ha approvato, con deliberazione n. 1/SEZAUT/2024/INPR, le “Linee guida” e l’annesso “Questionario”, per le relazioni annuali dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati negli anni 2022 e 2023.

Nello schema di relazione, avente forma di questionario è prevista la ricognizione delle principali tipologie di controllo, proprio al fine di verificare il rispetto del principio di buona amministrazione nel governo delle diverse realtà territoriali. L’ambito delle verifiche si articola in alcune sezioni tradizionalmente presenti negli anni, contenenti quesiti ricorrenti, al fine di permettere la raccolta di una serie storica di dati confrontabili e di consentirne una valutazione prospettica. Come nelle precedenti occasioni, vengono considerate le novità normative intervenute sino all’atto di approvazione delle linee guida (nello specifico fino alla disciplina dell’esercizio 2023). Pertanto, la relazione sullo stato dei controlli da parte degli Organi di vertice degli Enti potrà riferire sullo sviluppo, nel tempo, dell’intera gamma dei controlli dando conto di una situazione aggiornata.

Alcune novità hanno riguardato l’evoluzione degli strumenti di pianificazione delle attività e dei processi organizzativi, in coerenza con le recenti disposizioni normative in essere, nonché alcune tematiche di rilevanza non solo interna, ma anche europea e internazionale, quali l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e l’efficacia dei sistemi di controllo interno per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione, che si accompagnano a un significativo livello di attenzione verso i temi della trasparenza e della valutazione della performance.

Vengono approfonditi i profili inerenti alla pubblicità e alla trasparenza dell’azione amministrativa, con riferimento all’attività di verifica circa il tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013, con specifico riguardo all’adeguatezza della dotazione di personale e alle eventuali procedure di monitoraggio adottate. Nella parte dedicata al controllo strategico, alcuni nuovi quesiti hanno riguardato l’evoluzione degli strumenti di pianificazione delle attività, con riferimento ai risultati attesi dalle politiche pubbliche in termini di obiettivi generali e specifici, da programmarsi in coerenza con il DEFR, come esposti nella Sezione Valore pubblico del PIAO, nuovo strumento di pianificazione strategica e operativa introdotto dall’art. 6 del d.l. n. 80/2021.

Nella parte dedicata alla valutazione del personale con incarico dirigenziale sono stati confermati i quesiti che riguardano le fasi di misurazione e valutazione della performance, la rilevazione dei dati concernenti la percentuale dei dirigenti, che ha raggiunto gli obiettivi, nonché il rispetto della disciplina per la corresponsione dell’indennità di risultato all’avvenuta osservanza dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (art. 1, co. 865, l. n. 145/2018).

La sezione dedicata ai controlli sul PNRR è stata semplificata e aggiornata con riferimento: ai controlli sullo stato di realizzazione, da parte degli Enti territoriali, delle azioni finalizzate alla trasformazione digitale del Paese, previste sia dal Piano triennale per l’informatica 2021-2023 che dalla Missione 1 del PNRR; al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione con il Piano territoriale per la semplificazione amministrativa; alla corretta implementazione del sistema ReGiS, da parte degli Enti attuatori, nonché all’esercizio dei controlli antifrode sulle procedure di gara e sulla rendicontazione dei progetti PNRR, come previsto dall’art. 22, par. 2, lett. d, Reg. UE2021/241 (circolari RGS n. 30/2022 e n. 27/2023).

 

Allegati

La redazione PERK SOLUTION

Caro materiali: nuova istruttoria per i contributi. In riesame le istanze I° e II° semestre 2022

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l’avvio di un’istruttoria supplementare sui contributi caro materiali per il I° e II° semestre 2022, in risposta ai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate e al parere formulato dall’Avvocatura Generale dello Stato. L’obiettivo principale è la determinazione dell’importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti. Ciò include non solo l’aggiornamento dei prezzari, ma anche l’inclusione dell’IVA dovuta da queste stazioni, seguendo le modalità e le aliquote previste per l’originario contratto di appalto.

La Direzione Generale competente condurrà un riesame delle istanze presentate, al fine di integrare i contributi già erogati o in corso di erogazione con ulteriori importi, proporzionali all’IVA dovuta dalle stazioni appaltanti relative ai contratti di appalto ammessi all’erogazione dei contributi.

Per rendere il processo il più agevole possibile, il ministero ha delineato due scenari specifici:
1.    Per le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l’aliquota IVA durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse al contributo, la revisione dell’istanza sarà automatica.
2.    Per le stazioni appaltanti che non hanno comunicato l’aliquota IVA e sono state ammesse al contributo, sarà possibile presentare un’istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio effettuando l’accesso alle relative piattaforme:

Tramite tale procedura di integrazione le stazioni appaltanti potranno dichiarare il solo importo dell’aliquota IVA corrispondente al contributo ammesso all’erogazione. Una volta completate queste attività, le stazioni appaltanti coinvolte saranno informate dell’importo aggiuntivo che sarà liquidato in relazione all’IVA applicabile al contratto di appalto.

È importante sottolineare che le decisioni già adottate o in corso di adozione dal Ministero in merito alla liquidazione dei contributi parametrati al maggiore importo derivante dall’applicazione dei prezziari aggiornati restano inalterate.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare il ministero attraverso le seguenti e-mail di riferimento:

 

La redazione PERK SOLUTION

Stabilizzazione LSU: erogazione contributo annualità 2023 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti​, indicati nell’elenco n. 10, i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2023, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili.

L’importo totale erogato, pari a € 100.709,05,riguarda i Comuni delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria e Campania.

Si ricorda che a decorrere dal 2008, ogni anno, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, ai Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti – che sono stati ammessi a finanziamento con appositi provvedimenti della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – è erogato un incentivo annuo per ogni lavoratore socialmente utile della platea storica a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione e, limitatamente al territorio della Regione Calabria, anche per ogni lavoratore di pubblica utilità, stabilizzato attraverso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree (2022-2024)

In data 9 gennaio 2024 è stata sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024).

Il testo contrattuale definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024. Vengono confermati, anche con riguardo all’assetto, i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità. Analogamente, per quanto attiene alle Aree della dirigenza, si conferma l’attuale composizione. L’ipotesi diverrà operativa a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNQ che avverrà a conclusione della fase di controllo prevista dal d.lgs. n. 165/2001.

“Con questo contratto si avvia di fatto la nuova tornata contrattuale per il pubblico impiego – sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo –. Un impegno mantenuto e una ulteriore conferma della grande attenzione del Governo nei confronti delle nostre persone. Dopo aver dedicato il 2023 a recuperare i ritardi ereditati nella chiusura dei contratti del triennio 2019-2021, apriamo ora una nuova stagione di confronto grazie ai circa 8 miliardi di euro previsti in Manovra per i rinnovi. Un grande risultato non soltanto per l’assoluta rilevanza delle risorse a disposizione, circa un terzo della Legge di Bilancio, ma anche per le tempistiche: da tempo, infatti, tra una tornata contrattuale e l’altra non c’era questa continuità”.

“Un Paese moderno e innovativo trova il proprio fondamento anche in una macchina pubblica capace di rispondere in modo efficace ai profondi mutamenti sociali ed economici in atto. Proseguiamo dunque nel rafforzamento della Pubblica amministrazione, che è motore essenziale dello Stato, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro dei dipendenti pubblici e, in questo modo, di fornire a cittadini, famiglie e imprese servizi in grado di favorire lo sviluppo e la crescita del Paese”.

 

La redazione PERK SOLUTION