Pubblicato in G.U. il Dlgs n. 220/2023 per la riforma del Contenzioso tributario

Pubblicato in G.U. n 2 del 3.01.2024 il Dlgs n 220/2023 per la riforma del Contenzioso tributario, adottato in attuazione della delega conferita con la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Lo schema si compone di 4 articoli e reca diverse modifiche al d.lgs. n. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario.

Le norme in questione hanno come fine principale la riduzione delle liti e dei loro tempi di definizione; la riforma della giustizia tributaria si inserisce, infatti, nell’alveo delle riforme di sistema che lo Stato italiano ha inteso attuare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In considerazione dell’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, il Governo ha definito con la Commissione europea l’obiettivo di realizzare una riforma dell’intero sistema della giustizia tributaria, focalizzandosi in particolare sulla riduzione del numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e sulla maggiore celerità della loro trattazione.

In particolare, il decreto disciplina la facoltà di notifica, in via telematica, dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale. In tema di testimonianza scritta, viene previsto che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, che viene successivamente depositato telematicamente dal difensore della parte che lo ha citato.

Si interviene sulla disciplina dell’assistenza tecnica del difensore, prevedendo:
– la possibilità di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell’incarico al difensore;
– il deposito telematico, da parte del difensore, dell’immagine della procura conferita su supporto cartaceo, con attestazione di conformità da parte del difensore medesimo;
– le modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all’apposizione della procura in calce all’atto.

Per garantire una maggiore effettività della tutela, il Dlgs in argomento implementa il litisconsorzio nei casi di vizi della notificazione, eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato.

In materia di spese del giudizio, viene esclusa l’applicazione della disposizione che pone le spese a carico della parte soccombente nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per cui il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio. Viene prevista un’ulteriore ipotesi di compensazione delle spese del giudizio, per il caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti dalla stessa solo nel corso del giudizio. È inserita una previsione per cui nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

In materia di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, è previsto:
– l’onere a carico del difensore di comunicare ogni variazione dell’indirizzo PEC alle altre parti e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né a procedere alla comunicazione mediante deposito in segreteria;
– che nel caso di pluralità di difensori di una parte costituita la comunicazione è perfezionata se ricevuta anche da uno solo di essi (secondo quanto già previsto dal testo vigente) al quale spetta informarne gli altri (obbligo introdotto dalla modifica in commento);
– il rafforzamento dell’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, introducendo un rinvio alle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico e abrogando la facoltà del giudice di autorizzare, in via eccezionale, il deposito con modalità diverse, con conseguente abrogazione delle disposizioni relative alla facoltà di utilizzo della modalità telematica per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica;
– la previsione per cui la violazione delle norme sul processo telematico e delle relative norme tecniche non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Si  dispone, inoltre, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono abrogati:
– il comma 2-septies dell’articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che prevede la maggiorazione del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nel caso di controversie che possono essere oggetto di reclamo/mediazione;
– l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativo al reclamo e alla mediazione;
– il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in tema di partecipazione alle udienze tributarie. Tale abrogazione è conseguente alla introduzione della medesima disciplina dell’udienza a distanza, “a regime”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Funzione Pubblica: inPA diventa una App Mobile, concorsi pubblici a portata di smartphone

InPA, il portale del reclutamento della Pubblica amministrazione diventa anche una App Mobile disponibile su Play Store e App Store. L’applicazione è stata sviluppata dal Dipartimento della Funzione pubblica, su indicazione del Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, anche in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli.

Un nuovo canale facile, sicuro, personalizzato e sempre a portata di mano, soprattutto delle nuove generazioni ma non solo, per conoscere le opportunità di lavoro offerte dalle pubbliche amministrazioni, scegliere bandi e avvisi di proprio interesse e candidarsi direttamente sul proprio smartphone con pochi click.

“L’introduzione della digitalizzazione nella Pa non è un fine in sé, ma un mezzo per attuare i principi della buona amministrazione – sottolinea il Ministro Zangrillo – La nuova app si aggiunge agli strumenti informatici già a disposizione dei cittadini. Una soluzione al passo con i tempi e che mette a disposizione di tutti, gratuitamente e in modo capillare, anche la conoscenza e la ricerca delle opportunità di lavoro pubblico anche attraverso lo smartphone, strumento di accesso ormai quotidiano a decine di servizi digitali offerti dalle PA”.

I bandi di concorso e gli avvisi di ricerca di professionisti ed esperti pubblicati sulla piattaforma online inPA sono più di 13 mila. Ad oggi, il Portale inPA raccoglie oltre 7 milioni di profili professionali, anche in virtù delle intese firmate con il mondo delle professioni, ordinistiche e non ordinistiche, ed estende il suo perimetro di ricerca alla platea dei 16 milioni di iscritti a LinkedIn Italia. Un numero che, in questa fase di incremento straordinario dei reclutamenti, è destinato a crescere ancora proprio grazie alla nuova app.

Alcune semplici istruzioni. Dopo aver scaricato l’applicazione sullo smartphone, le modalità di accesso dalla pagina iniziale sono due: come ospite o come utente già registrato. Usando poi l’autenticazione digitale si accede all’area dedicata da cui visualizzare la mappa delle offerte. Nell’area personale è possibile vedere e candidarsi per le diverse offerte di lavoro presenti che, tramite una mappa interattiva, possono essere visualizzate Regione per Regione e Provincia per Provincia.

Diventa così più semplice anche gestire il proprio profilo personale e verificare gli avvisi relativi alle selezioni a cui si partecipa, come le convocazioni o l’uscita dei risultati delle prove. Una sezione ad hoc, infine, è dedicata alle principali notizie sulle nuove assunzioni.

“La modernizzazione della Pubblica amministrazione passa dalla capacità di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per offrire servizi sempre al passo con i tempi – conclude il Ministro Zangrillo –. Questo strumento ci consentirà di migliorare ancora nel reclutamento delle competenze necessarie, oggi più che mai, ad affrontare e vincere le sfide che abbiamo di fronte”.

Link al portale inPA dove scaricare l’app: https://www.inpa.gov.it/inpa-e-anche-unapp-mobile/

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in G.U. il decreto sulla stima della capacità fiscale per singolo comune

E’ stato pubblicato, nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2024, il decreto del 15 dicembre 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze che approva la stima delle capacità fiscali per singolo comune, relativa all’anno 2023, di cui all’articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2021, n. 228.

La determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella fabbisogni standard, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo, in attuazione dell’articolo 119, terzo comma della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato il compito di istituire un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per quanto riguarda il comparto comunale tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale (FSC), il quale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è in parte alimentata con una quota del gettito dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni stessi. L’applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l’assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030.

Lo schema di D.M. in esame dispone l’approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, con  l’aggiornamento all’anno 2019 della base dati di riferimento (Allegato A) e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (Allegato B). La capacità fiscale rappresenta il gettito potenziale da entrate proprio di un territorio, considerate la base imponibile e l’aliquota standard. In altri termini – come  precisato nella Nota metodologica in esame – la capacità fiscale è quella quota parte di gettito che non riflette l’esercizio di scelte autonome degli enti, che possono ad esempio riguardare i livelli delle aliquote o l’introduzione di deduzioni e/o esenzioni (cd “sforzo fiscale”). La metodologia di stima della capacità fiscale è dunque la procedura attraverso cui le entrate dei comuni sono depurate da quelle componenti che dipendono dallo sforzo fiscale, in termini di scelte autonome degli amministratori locali.

Le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si riferiscono a due principali tipologie:

  • Entrate tributarie: I’IMU (Imposta municipale propria); l’Addizionale comunale IRPEF; le imposte e tasse minori (ad es. la Tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e l’Imposta di soggiorno e di sbarco).
  • Entrate extra-tributarie: la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni; i proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Non rientrano, invece, nel perimetro delle entrate che generano capacità fiscale i fondi perequativi, i trasferimenti correnti, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzione di attività finanziarie, l’accensione di nuovi prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere e le entrate per conto terzi e partite di giro. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, la componente rifiuti è neutralizzata, con l’inclusione della relativa voce sia nei fabbisogni standard sia nella capacità fiscale con il medesimo peso.

Le novità introdotte con la Nota metodologica in esame riguardano principalmente la valutazione del gettito standard dell’IMU e delle entrate residuali.
Come riportato dalla Relazione illustrativa, per quanto riguarda l’IMU si è proceduto a una standardizzazione del gettito effettivo dell’anno 2019. La precedente stima del gettito standard IMU si basava ancora sulla proiezione in avanti della standardizzazione del gettito relativo all’anno 2015, tenendo conto delle variazioni per ciascun comune delle basi imponibili catastali. Le ulteriori variazioni riguardano l’aggiornamento della metodologia di stima della cosiddetta capacità fiscale residuale, che misura il gettito standard delle entrate tributarie minori (come l’imposta di soggiorno, la tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), nonché di alcune delle entrate extra tributarie (come i proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti). Per i tributi minori e per le entrate extra-tributarie, che concorrono alla stima della capacità fiscale residuale e per le quali le basi imponibili e le aliquote/tariffe non sono determinabili agevolmente, la determinazione della capacità fiscale è basata su stime econometriche.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicità legale gare d’appalto: dal 1° gennaio 2024 piattaforma Anac al posto della G.U. per atti e bandi

Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti della pubblicità legale per ogni genere di appalto e contratto pubblico non verrà più assolto attraverso la Gazzetta Ufficiale, ma – come stabilito dal nuovo Codice Appalti – attraverso la Piattaforma Anac per la pubblicità legale.

La piattaforma entrerà in funzione l’1 gennaio, e sarà parte della Banca Dati Anac. Garantirà la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, come stabilito dall’articolo 84 del nuovo Codice ( D.lgs. n. 36/2023), per bandi e avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. La Banca dati Anac prenderà in carico ogni giorno le richieste di pubblicazione trasmesse attraverso le piattaforme digitali da parte delle stazioni appaltanti, trasmettendole all’Ufficio europeo.

La pubblicità a livello nazionale di bandi e avvisi relativi ad affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea viene garantita direttamente dalla Banca dati Anac, che li pubblica sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti.
Dalla data di pubblicazione degli atti nella Banca Dati Anac, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno rendere accessibili i documenti di gara, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla Banca Dati Anac per la pubblicazione.

Il servizio sarà disponibile al link https://pubblicitalegale.anticorruzione.it con operatività dal giorno 2/1/2024
Il servizio è pubblico e non richiede l’uso di credenziali di accesso. Le pubblicazioni sono ripartite nelle seguenti tre sezioni:
– bandi e avvisi di indizione;
– esiti di gara;
– altri avvisi.

Ciascuna sezione riporta un filtro che consente la selezione in base ad alcune dimensioni di ricerca (data, parola chiave, ecc.). La piattaforma rende disponibile anche un’apposita funzionalità di ricerca avanzata.

Allegati:

Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 – Provvedimento art. 27 Pubblicità legale

 

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ANAC: Semplificazioni e meno obblighi per le stazioni appaltanti

Semplificazioni in vista per le Stazioni Appaltanti. Da quest’anno, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più trasmettere ad Anac entro il 31 gennaio l’attestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nell’anno precedente.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, pienamente attuata dall’1 gennaio scorso, viene meno per i Responsabili unici dei progetti (RUP) l’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco degli appalti svolti nell’anno precedente. Così pure viene meno l’obbligo di successiva comunicazione dei dati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla legge 190/2012.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, andava inviata comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata attestando l’avvenuto adempimento. Ora, tale adempimento è venuto meno. Come pure l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tali informazioni, secondo la delibera 39/2016 di Anac.

 

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Appalti, fino al 30 giugno 2024 si può verificare autenticità garanzia fideiussoria anche via Pec

Fino al 30 giugno 2024 sarà possibile verificare anche via Pec – e non soltanto sul sito Internet del soggetto emittente – l’autenticità della polizza presentata in gara a garanzia dell’offerta. Lo ha stabilito l’Anac con la delibera n. 606 del 19 dicembre 2023.
Dopo le interlocuzioni con le Associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari, ANIA e ABI,  e con le Autorità di vigilanza del settore, Banca d’Italia e IVASS, sono emerse due problematiche: da un lato, “la seria difficoltà, allo stato diffusa tra gli operatori interessati, di consentire la verifica telematica della garanzia fideiussoria in tempo reale mediante accesso diretto ai relativi siti internet”; dall’altro il fatto che “allo stato, non risultano operanti piattaforme in grado di consentire l’emissione e la gestione delle polizze fideiussorie”.

Per questa ragione, “preso atto delle difficoltà” Anac ha individuato “una soluzione transitoria”, ossia la verifica via Pec, “da applicare per il tempo strettamente necessario a consentire l’evoluzione dei sistemi verso l’uso di piattaforme interoperanti con le piattaforme di e-procurement o lo sviluppo di siti internet accessibili alle stazioni appaltanti”.

 

Le indicazioni di Anac fino al 30 giugno 2024

L’operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono agli stessi siti per le verifiche di competenza. Inoltre, per consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l’operatore economico, all’atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l’indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L’indirizzo Internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti, o gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l’operatore economico acquisisce l’impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all’IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

 

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