Nuovo pacchetto di misure per il sostegno agli enti territoriali e l’accoglienza dei migranti

Il Ministero dell’interno ricorda che un nuovo pacchetto di misure per il sostegno agli enti territoriali e l’accoglienza dei migranti è contenuto nel D.L. 145/2023, convertito nella legge 15 dicembre 2023 n. 191, recante ” Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

In particolare:

– comuni, province e città metropolitane in dissesto, che hanno aderito alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, potranno beneficiare di un’anticipazione fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per il 2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti ammessi, anche se agli stessi sono state accordate anticipazioni allo stesso titolo;

– i comuni potranno stipulare mutui in materia di investimenti già dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, senza attendere l’approvazione del progetto definitivo;

– destinati 5 milioni di euro per contributi straordinari per l’anno 2023 a favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori;

– è stato istituito presso il Ministero dell’interno un fondo di euro 46.859.000 per l’anno 2023 destinato all’accoglienza dei migranti, dei minori non accompagnati e al sostegno dei comuni interessati. Con tali risorse potranno inoltre erogati contributi, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2023, per i comuni fra i 6.000 e i 7.000 abitanti che abbiano superato particolari criteri di spesa per l’accoglienza dei minori;

– sono stati stanziati 7 milioni di euro per l’anno 2023, per assicurare la funzionalità dei CPR;

– è stato prorogato l’utilizzo 570 lavoratori interinali presso le prefetture e di 550 presso le questure per la gestione delle procedure amministrative che interessano i migranti, con uno stanziamento di 44.486.000 euro per il 2024;

– prorogato fino al 4 marzo 2024 lo stato di emergenza relativo alla crisi ucraina e autorizzata una spesa di euro 180.000.000 per il 2023 e 26.322.000 per il 2024 per la prosecuzione delle attività connesse.

 

La redazione PERK SOLUTION

Lotta all’evasione e competenze delle regioni

In materia di attività di recupero fiscale per i tributi propri derivati è esclusa la possibilità di intervento legislativo delle regioni, poiché allo Stato spetta, in rispetto dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, una competenza legislativa esclusiva. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza del 23/11/2023 n. 206,  dichiarando illegittima la Legge di stabilità 2023 della regione Veneto nella parte in cui assimila alla attività di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo n. 68 del 2011 di recupero dei tributi propri derivati anche il ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale, per interferenza della competenza legislativa esclusiva statale, disciplinata dall’art. 117, comma 2, lettera e).

La questione ha ad oggetto non la spettanza alla Regione Veneto del gettito relativo all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF maturato nel suo territorio e destinato al finanziamento del SSN – circostanza che non è contestata dallo Stato – ma l’impiego del gettito proveniente da ravvedimento operoso, cui il contribuente abbia deciso di aderire ex art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, a seguito dello svolgimento nei suoi confronti di un’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. L’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF, disciplinate dal d.lgs. n. 446 del 1997, sono definite tributi regionali propri derivati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), numero 1), della legge n. 42 del 2009. Si tratta di imposte istituite da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; la relativa disciplina, pertanto, va ricondotta, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, alla materia del sistema tributario dello Stato, di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost, con conseguente contenimento dell’autonomia impositiva regionale entro i limiti stabiliti dalla legge statale (sentenze n. 274 e n. 76 del 2020, n. 128 del 2019, n. 177 del 2014, n. 121 del 2013 e n. 32 del 2012). L’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 stabilisce che, in riferimento ai «tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali», è assicurata alle regioni, attraverso il riversamento diretto, solo quella parte di gettito derivante dall’attività di recupero fiscale.

L’attività di recupero fiscale dell’amministrazione finanziaria è ben diversa dal ravvedimento operoso, che presuppone, da un lato, l’assenza «di atti di liquidazione e accertamento» (art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) dell’amministrazione finanziaria e, dall’altro, che il contribuente si attivi spontaneamente per estinguere la pretesa fiscale; a tali differenti situazioni il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello Stato, fa conseguire due diverse destinazioni del gettito incamerato.

La nozione di attività di recupero fiscale dettata dallo Stato, per i tributi propri derivati, nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva non autorizza la Regione ad intervenire in tale ambito; e ciò indipendentemente dal contenuto della disposizione regionale (sentenza n. 32 del 2012).

Ne consegue che l’impugnato art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022, che assimila alla «attività di recupero fiscale» (art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2011) dei tributi propri derivati anche il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale», interferendo con la competenza legislativa esclusiva statale, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato.

La Consulta auspica, infine, che il legislatore adotti un intervento sistematico e ponderato nel campo tributario. Ciò al fine di conferire alle Regioni un’autonomia finanziaria effettiva con riguardo alle competenze di cui sono titolari, specialmente per quanto concerne la partecipazione nella lotta all’evasione fiscale.

 

La redazione PERK SOLUTION