Via libera all’apprendistato nella PA

Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha firmato il decreto attuativo che stabilisce i criteri e le procedure per il reclutamento di giovani laureati. «Un ulteriore strumento per rafforzare i nostri uffici – commenta il ministro Zangrillo – dotando gli enti centrali e territoriali delle competenze necessarie ad affrontare, anche in ottica di Pnrr, le sfide del presente e del futuro».

Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, dà attuazione al Dl 44/2023, convertito dalla legge n.74/2023. Ad aprire la strada all’apprendistato sono le convenzioni con le Università per individuare gli studenti da assumere.

Fino al 31 dicembre 2026, con l’apprendistato le amministrazioni possono reclutare giovani laureati fino al 10% delle proprie capacità assunzionali, il 20% per Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane. Il contratto, della durata massima di 36 mesi, prevede l’inquadramento nell’area dei funzionari. Alla scadenza è prevista l’assunzione a tempo indeterminato per chi ha ricevuto, con tanto di relazione motivata, una valutazione positiva del servizio prestato.

Le selezioni, articolate su una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico e un orale, avvengono su base territoriale. Tra i principali criteri di valutazione anche l’età, che non può essere superiore ai 24 anni, il voto di laurea, la regolarità del percorso di studi, nonché eventuali esperienze professionali e competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione acquisite durante gli studi.

«Abbiamo bisogno delle nuove generazioni e delle loro energie e capacità – conclude il Ministro Zangrillo – per velocizzare il processo di innovazione e di digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Il contratto di apprendistato crea un ponte con le Università e i nostri uffici, per dotarli delle competenze necessarie a fornire a cittadini e imprese servizi al passo con i tempi, sempre più efficaci ed efficienti e adeguati alle loro nuove esigenze».

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuova direttiva ministeriale in materia di lavoro agile

Il Ministro della Pubblica amministrazione ha firmato in data 29 dicembre 2023, una nuova direttiva sul lavoro agile indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche.

Il lavoro agile nel pubblico impiego è regolato – ricorda la direttiva – da accordi individuali, che calano nel dettaglio obiettivi e modalità ad personam dello svolgimento della prestazione lavorativa. Per quanto riguarda in particolare i cosiddetti lavoratori “fragili”, l’ormai superata contingenza pandemica, nonché la disciplina contrattuale collettiva consolidata e la padronanza, da parte delle amministrazioni, dello strumento del lavoro agile come volano di flessibilità orientato alla produttività e alle esigenze dei lavoratori, ha fatto ritenere superata l’esigenza di prorogare ulteriormente i termini di legge che stabilivano l’obbligatorietà del lavoro agile.

L’attenzione per i dipendenti più esposti a situazioni di rischio per la salute, tuttavia, non viene meno: la direttiva evidenzia infatti la necessità di garantire ai lavoratori che documentano “gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari” la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, “anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza”.

Nell’ambito dell’organizzazione di ogni amministrazione, sarà dunque responsabilità di ciascun dirigente individuare le misure organizzative che si rendono necessarie in tal senso, attraverso specifiche previsioni nell’ambito degli accordi individuali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondi per l’economia locale 2022 ai comuni con popolazione fino 20.000 abitanti

È stato adottato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 dicembre 2023, corredato degli allegati A e B, recante: “Riparto del Fondo destinato alla promozione dell’economia locale dei comuni con popolazione fino 20.000 abitanti, per l’anno 2022” in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022.

L’art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disciplinato la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché in quello del commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Tali agevolazioni consistono nell’erogazione, da parte dei comuni interessati, di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dei citati esercizi e per i tre anni successivi.

La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo, secondo la tassativa procedura analiticamente descritta nella norma. Per il ristoro ai comuni delle agevolazioni concesse, il citato art. 30-ter ha disposto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di uno specifico fondo, con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a 13 milioni di euro per l’anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, da ripartire tra i comuni interessati.

Il Fondo per la promozione dell’economia locale di 13 milioni di euro per l’anno 2022 è parzialmente ripartito a favore dei 30 comuni per l’importo complessivo di euro 70.679,75. L’importo assegnato al comune della regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia viene erogato per il tramite della predetta regione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Milleproroghe 2024: il decreto in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 il Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. “Milleproroghe 2024”.

Il provvedimento consente, sino al 31 dicembre 2024, l’utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Inoltre, sino al 30 giugno 2024, sono prorogate le convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili e le assunzioni in deroga a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e si prevede che le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 per l’anno 2020 e per il triennio 2021-2023, possano essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

È prorogata al 30 giugno 2026 la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo e la durata massima di 36 mesi dei contratti del personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

Viene rinviato dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per l’attuazione dell’obbligo associativo dei comuni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. È prevista la possibilità di applicare fino al 31.12.2024 le procedure semplificate per l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale disciplinate dal decreto-legge 104/2020 per il triennio 2020-2022.

Viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali; si estende, inoltre, sino a settantadue mesi il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma.

Infine, viene spostato al 2025 l’obbligo di accantonamento del Fondo anticipazioni di liquidità da parte degli enti in dissesto finanziario, previsto dall’art. 16, comma 6-ter del DL. n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

 

La redazione PERK SOLUTION