Anci ha pubblicato una nota di approfondimento sulla legge di bilancio 2024 con le disposizioni di interesse di Comuni e Città metropolitane, comprensive delle modifiche apportate durante l’esame in Commissione Bilancio del Senato in prima lettura.
Di seguito riportiamo le principali misure per gli enti locali:
- si prevede l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che hanno sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio (commi 470-474);
- i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 che hanno sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti possono stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato per potenziare l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e la valorizzazione del patrimonio (commi 475-476);
- in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie, si prevede l’esonero dall’obbligo di indicare il CUP per le fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato e per le fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (comma 479);
- è previsto un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Gli stessi comuni possono deliberare un incremento dell’addizionale comunale all’Irpef e un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale (commi 480-483);
- è istituito un Fondo per favorire il riequilibrio finanziario delle province che alla data del 1° gennaio 2024 si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 484);
- le risorse del Fondo di solidarietà comunale destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico di alunni con disabilità, vincolate al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di obiettivi di
servizio sono ridotte, a decorrere dall’anno 2025; Tali risorse vanno a costituire la dotazione di un nuovo fondo, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (commi 496-501) per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona; - si disciplina la procedura di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo, nonché le conseguenze dell’inadempimento o del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, consistenti nel commissariamento degli enti risultati inadempienti;
- sono introdotte disposizioni finalizzate a definire le modalità finanziarie per il conguaglio dei ristori assegnati agli enti locali in relazione all’emergenza COVID-19. Inoltre è istituito un Fondo di importo pari a 113 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente, ed in quote costanti nel quadrienni 2024- 2027, agli enti locali in deficit di risorse rispetto agli effettivi fabbisogni di spesa o di
minori entrate generati dall’emergenza COVID-19, come saranno definiti in sede di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese degli enti locali rispetto ai ristori erogati (commi 506-508); - I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. Dall’obbligo di assicurare tale contributo sono esclusi, peraltro, gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, nonché gli enti che abbiano sottoscritto con il Governo gli accordi per il ripiano del disavanzo o per l’avvio percorsi di riequilibrio strutturale previsti dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 50 del 2022. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali (commi 533-535).
La redazione PERK SOLUTION