Nota Anci su legge di Bilancio con principali misure per Comuni e Città Metropolitane

Anci ha pubblicato una nota di approfondimento sulla legge di bilancio 2024 con le disposizioni di interesse di Comuni e Città metropolitane, comprensive delle modifiche apportate durante l’esame in Commissione Bilancio del Senato in prima lettura.

Di seguito riportiamo le principali misure per gli enti locali:

  • si prevede l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che hanno sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio (commi 470-474);
  • i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 che hanno sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti possono stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato per potenziare l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e la valorizzazione del patrimonio (commi 475-476);
  • in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie, si prevede l’esonero dall’obbligo di indicare il CUP per le fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato e per le fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (comma 479);
  • è previsto un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Gli stessi comuni possono deliberare un incremento dell’addizionale comunale all’Irpef e un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale (commi 480-483);
  • è istituito un Fondo per favorire il riequilibrio finanziario delle province che alla data del 1° gennaio 2024 si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 484);
  • le risorse del Fondo di solidarietà comunale destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico di alunni con disabilità, vincolate al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di obiettivi di
    servizio sono ridotte, a decorrere dall’anno 2025; Tali risorse vanno a costituire la dotazione di un nuovo fondo, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (commi 496-501) per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona;
  • si disciplina la procedura di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo, nonché le conseguenze dell’inadempimento o del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, consistenti nel commissariamento degli enti risultati inadempienti;
  • sono introdotte disposizioni finalizzate a definire le modalità finanziarie per il conguaglio dei ristori assegnati agli enti locali in relazione all’emergenza COVID-19. Inoltre è istituito un Fondo di importo pari a 113 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente, ed in quote costanti nel quadrienni 2024- 2027, agli enti locali in deficit di risorse rispetto agli effettivi fabbisogni di spesa o di
    minori entrate generati dall’emergenza COVID-19, come saranno definiti in sede di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese degli enti locali rispetto ai ristori erogati (commi 506-508);
  • I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. Dall’obbligo di assicurare tale contributo sono esclusi, peraltro, gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, nonché gli enti che abbiano sottoscritto con il Governo gli accordi per il ripiano del disavanzo o per l’avvio percorsi di riequilibrio strutturale previsti dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 50 del 2022. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali (commi 533-535).

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale: illegittimità costituzionale dell’art. 43 del DL 113/2004 sul Fondo di rotazione

La Corte costituzionale, con sentenza del 22 dicembre 2023, n. 224 – nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell’art. 53, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, promosso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio – ha dichiarato incostituzionali i commi 1 e 2 dell’art. 43 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 là dove non prevedono rispettivamente che: a) l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243-ter del TUEL, deve avvenire solo a titolo di cassa; b) è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

I commi 1 e 2 dell’articolo 43, modificando le disposizioni previste dal T.U.E.L., recano disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di c.d. “predissesto”, che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. La disposizione consente un utilizzo del fondo, oltre che per cassa, anche per competenza, come vero e proprio mezzo di copertura della spesa necessaria a far fronte ai debiti fuori bilancio inseriti nel piano di riequilibrio.

Secondo la Sezione remittente le disposizioni censurate determinano una violazione del principio della necessaria copertura che, a sua volta, comporta la violazione del principio dell’equilibrio di bilancio, di cui agli artt. 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posto che copertura ed equilibrio costituirebbero «due “facce della stessa medaglia”». Il principio dell’equilibrio di bilancio sarebbe violato perché l’impiego delle risorse del fondo di rotazione senza apposizione di un vincolo sulle risorse aggiuntive produrrebbe un’illegittima disponibilità patrimoniale, «pari al capitale finanziario incassato e alla correlata riduzione delle passività pregresse», consentendo di aumentare la spesa corrente, senza preservare il patrimonio dell’ente. Al contempo, la mancata sterilizzazione delle risorse ancora da restituire impedirebbe l’attivazione dei meccanismi di correzione finalizzati ad assicurare risorse compatibili con la natura del debito.

I giudici costituzionali rilevano come l’anticipazione non debba rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di nuove spese o futuri disavanzi, bensì fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati. Le risorse ottenute dal fondo di rotazione devono, quindi, essere sterilizzate nel fondo anticipazioni liquidità, perché altrimenti costituirebbero una surrettizia modalità di copertura di nuova spesa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: entro il 31/1 le stazioni appaltanti qualificate devono comunicare le disponibilità piattaforme digitali certificate

Anac ricorda che entro e non oltre il 31 gennaio 2024, le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono accedere all’applicativo e comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del Codice di proprietà o anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi.

Per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si intende, come noto, la possibilità di uso permanente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto di proprietà della stazione appaltante o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi. Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse nel senso sopra chiarito, non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.

Le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono, entro e non oltre il 31 gennaio 2024, accedere all’applicativo e comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023 di proprietà o anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi. In caso di mancato aggiornamento, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà.

 

La redazione PERK SOLUTION